Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 25 gennaio 2006
Validità: 01.07.2005 - 30.06.2009
Parti: Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per carta e Ugl
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Az. Cartarie, Industria, Ugl
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte I - Sezione I
Art. 7 - Sistema d'informazione.
Parte I - Sezione I
Art. 13 - Formazione e aggiornamento professionale.
Parte I - Sezione II
Art. 6 - Contratto a tempo determinato.
Parte I - Sezione II
Art. 7 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).
Parte I - Sezione II
Art. 8 - Contratto di inserimento.
Parte I - Sezione II
Art. 9 - Apprendistato
• Formazione.
• Durata e inquadramento.
• Malattia.
• Infortunio sul lavoro o malattia professionale.
• Rinvio alle disposizioni contrattuali.
• Norma transitoria.
Parte I - Sezione II
Art. 10 - Contratto di somministrazione a tempo determinato.
Parte I - Sezione II
Art. 12 - Classificazione unica.
Parte I - Sezione II
Art. 13 - Orario di lavoro.
• 1) Giornalieri e 2 turni.

• 2) Turnisti non a ciclo continuo.
• 3) Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7).
• 4) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Norme particolari per il settore cartario.
Norme particolari per il settore cartotecnico.
 Dichiarazione a verbale n. 3
Dichiarazione a verbale n. 4
Dichiarazione a verbale n. 5
Dichiarazione a verbale n. 6
Parte I - Sezione II
Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Parte I - Sezione II
Art. 18 - Mobilità del personale.
Parte I - Sezione II
Art. 20 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Parte I - Sezione II
Art. ___ - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Parte I - Sezione II
Art. 37 - Decorrenza e durata.
Parte I - Sezione II
Art. 41 - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa.
Parte II - Norme operai
Art. 1 - Periodo di prova.
Parte II - Norme operai
Art. 7 - Ferie.
Parte II - Norme operai
Art. 13 - Malattia e infortunio.
• A) Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro.
• B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Parte III - Norme impiegati
Art. 5 - Ferie.
Tabella dei nuovi minimi retributivi
UGL Chimici Federazione Nazionale Comunicato Rinnovo CCNL cartai – cartotecnici 25 gennaio 2006

Il giorno 25 gennaio 2006 tra Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per carta e Ugl si è convenuto la seguente Ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta, legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone 13 luglio 2001

Detta ipotesi, non modificabile, sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 28.2.06 e diventerà applicabile all'atto della firma definitiva.

Parte I - Sezione I
Art. 7 - Sistema d'informazione.
Sostituire al livello di unità produttiva la dizione 100 dipendenti con 50 dipendenti.

Parte I - Sezione I
Art. 13 - Formazione e aggiornamento professionale.

Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento professionale e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive e degli impianti.
A tal fine, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, le apposite Commissioni, anche sperimentando forme di possibile collaborazione con l'Enipg, oltre ad elaborare e aggiornare gli obiettivi di conoscenze e competenze e i relativi percorsi formativi per l'applicazione della norma relativa all'apprendistato, valuteranno i fabbisogni formativi espressi dai settori al fine di assumere le iniziative concrete che siano di supporto alle aziende e ai lavoratori nella realizzazione della formazione continua tramite l'intervento di Fondimpresa.
Le Parti sono, infatti, convinte che un'attività di indirizzo, iniziativa e coordinamento a livello nazionale in campo formativo, gestita pariteticamente, costituisca una rilevante garanzia dell'efficacia degli interventi di formazione continua.

Infatti il livello nazionale:
-può avvalersi delle migliori conoscenze specialistiche dei processi produttivi e della loro evoluzione tecnologica;
-può avvalersi della collaborazione delle migliori scuole specializzate;
-favorisce l'uniformità della formazione indipendentemente dalla collocazione territoriale delle singole aziende.
L'attività di cui sopra sarà svolta in coordinamento con le strutture territoriali delle parti delle aree interessate e con le articolazioni territoriali di Fondimpresa.
I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo potranno avvalersi dei permessi previsti dall'art. 24, parte I, "Norme generali" del presente contratto, secondo la disciplina prevista dall'articolo stesso.
In relazione a quanto sopra i gruppi e le aziende nell'ambito degli incontri previsti dall'art. 7, parte I, "Sistema di informazione", forniranno alle RSU e alle Organizzazioni sindacali territoriali informazioni sui corsi effettuati, specificandone le finalità e i risultati conseguiti, e sui corsi programmati.
Le RSU e le Organizzazioni sindacali potranno fornire alle aziende le proprie valutazioni, sia sulle necessità di formazione sia sulla efficacia dei corsi effettuati.

Parte I - Sezione II
Art. 6 - Contratto a tempo determinato
.
[…]
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro.
Le aziende, forniranno annualmente alla RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.
[…]

Parte I - Sezione II
Art. 8 - Contratto di inserimento.

[…]
Il progetto individuale d'inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
[…]
(b)durata e modalità di formazione.
[…]
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale.
Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
La registrazione delle competenze acquisite sarà effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato nel libretto formativo del cittadino.
[…]

Parte I - Sezione II
Art. 9 - Apprendistato.

[…]
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione delle prestazioni oggetto del contratto, la durata, l'eventuale periodo di prova, l'inquadramento e il relativo trattamento economico, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.

Formazione.
Fermo restando la competenza regionale, d'intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL, nella definizione dei profili formativi, si conviene la seguente regolamentazione ai sensi dell'art. 49, comma bis, D.lgs. n. 276/03.
Per quanto riguarda le figure professionali da formare tramite l'apprendistato vengono individuate le seguenti macroprofessionalità:
[…]
Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l'indicazione del tutor aziendale.
La formazione dovrà essere strutturata e certificabile secondo le modalità definite dalle future disposizioni normative; la formazione, anche quella svolta internamente all'impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato; la formazione potrà avvenire anche con modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento.
Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione interna, anche con modalità "e-learning", mentre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda anche con modalità di "e-learning".
Nel piano formativo una quota del monte ore prevederà l'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota potrà concernere l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro.
Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro.
Le ulteriori ore di formazione formale specificatamente rivolte al conseguimento della qualificazione potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, "on the job", in affiancamento e moduli di formazione teorica.
La durata della formazione è fissata in 120 ore medie annue. Per ciascun anno dovrà, comunque, essere effettuato un numero di ore di formazione non inferiore all'80% del monte ore annuo.
Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali.
In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un'altra Regione.
Le funzioni di tutore, come previsto dalla legge, possono essere svolte da un lavoratore designato dall'impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l'apprendista deve acquisire.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l'attività lavorativa per la quale è stato effettuato l'apprendistato.

Rinvio alle disposizioni contrattuali.
Per tutto quanto non previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa contrattuale.

Parte I - Sezione II
Art. 10 - Contratto di somministrazione a tempo determinato.

Il contratto di somministrazione a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
[…]
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
[…]

Parte I - Sezione II
Art. 13 - Orario di lavoro.
1) Giornalieri e 2 turni.

La durata dell'orario di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell'azienda lo consentano, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere concordata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il 6° giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con le RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
L'esame con la RSU deve avvenire e concludersi in tempi compatibili con le esigenze lavorative, che richiedono l'adozione di un diverso regime di orario.
[…]

2) Turnisti non a ciclo continuo.
La durata dell'orario normale di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell'azienda lo consentano, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere concordata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il 6° giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con le RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
L'esame con la RSU deve avvenire e concludersi in tempi compatibili con le esigenze lavorative che richiedono l'adozione di un diverso regime di orario.
[…]

3) Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7).
L'orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in 3 turni avvicendati di 8 ore consecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
[…]
L'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato raggruppando il personale in 9 mezze squadre e seguendo l'alternanza dei giorni di lavoro e di riposo secondo il sistema 4/2 - o 2/1 - oppure 6/3.
Peraltro, per una migliore calendarizzazione delle ferie individuali potranno essere adottati diversi schemi organizzativi che realizzino l'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti su ciclo annuale. Le modalità di applicazione e di realizzazione di questi schemi saranno esaminate e definite a livello aziendale.
In relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra previsto sono riconosciuti ai lavoratori a ciclo continuo su 3 turni, 2 giorni di riposo retribuito a godimento individuale su base annua.
Inoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su 3 turni avvicendati, in funzione della realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti, risultante dalle intese esistenti che prevedono 7 giorni complessivi annui di fermata, saranno riconosciuti 2 giorni retribuiti su base annua a godimento individuale.
[…]
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che sono inseriti nei 3 turni avvicendati viene corrisposta una maggiorazione del 7% sul minimo tabellare e sulla indennità di contingenza scattata nel 1° semestre 1977 (15 punti).
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che non sono inseriti nei 3 turni avvicendati la maggiorazione di cui sopra viene corrisposta nella misura del 6%. La maggiorazione di cui al comma precedente viene corrisposta anche nelle aziende cartotecniche che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7, nonché nei reparti cartotecnici delle cartiere che lavorano a ciclo continuo (7/7).
[…]

4) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Allo scopo di contenere il ricorso al lavoro straordinario e alla Cassa integrazione guadagni e per far fronte alle variazioni di intensità della attività produttiva dell'azienda o di parti di essa e/o alle esigenze tecnico-produttive-organizzative e quindi non per esigenze stabili e permanenti, l'orario settimanale contrattuale, di cui ai punti 1), 2) e 3), può essere realizzato anche come media in un arco temporale di norma di 6 mesi.
In tal caso previa comunicazione e valutazione con la RSU, da avviarsi con preavviso di almeno 5 giorni, potranno essere attuati per l'intera azienda, per reparti o per unità produttive temporanei regimi di orario superiori o inferiori all'orario contrattuale.
La RSU potrà farsi assistere dalle Organizzazioni sindacali territoriali. Decorsi 5 giorni dall'avvio della procedura la flessibilità diviene operativa.
I regimi d'orario superiori all'orario contrattuale non potranno eccedere le 48 ore settimanali, mentre i regimi inferiori all'orario contrattuale potranno anche essere realizzati tramite giornate di riposo retribuito, da comunicare con un preavviso di almeno 5 giorni.
Il riequilibrio tra prestazioni superiori e inferiori all'orario settimanale dovrà avvenire, previa comunicazione alla RSU, entro 6 mesi dal periodo di ciascun ricorso all'orario flessibile.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro e alle relative deroghe ed eccezioni.

Norme particolari per il settore cartario.
Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che sono inseriti nei 3 turni avvicendati viene corrisposta a decorrere dall'1.5.90 un'indennità in cifra fissa onnicomprensiva di […]
Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che non sono inseriti nei 3 turni avvicendati, nonché ai lavoratori triturnisti non a ciclo continuo verrà corrisposta dall'1.5.90 un'indennità in cifra fissa onnicomprensiva [….]

Norme particolari per il settore cartotecnico.
Ai lavoratori che lavorano su 3 turni avvicendati verrà corrisposto a far data dall'1.7.02, un importo fisso onnicomprensivo […]

Dichiarazione a verbale n. 3
L'adozione dell'organizzazione del lavoro a ciclo continuo nell'attività di trasformazione della carta "tissue" avverrà previa attivazione delle procedure di cui all'art. 6, parte I, "Norme generali" e all'art. 13, parte I, "Norme generali", punto 5) del presente CCNL.
Ai lavoratori addetti alla trasformazione della carta "tissue" a ciclo continuo si applicano le norme valevoli per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo.

Dichiarazione a verbale n. 4
Poiché in presenza di particolari esigenze o tipologie organizzative, concordate a livello aziendale può verificarsi che il lavoratore non possa usufruire integralmente del riposo minimo giornaliero e/o del riposo minimo settimanale disciplinati dagli artt. 7 e 9, D.lgs. n. 66/03, in attuazione delle norme di rinvio previste dalla disposizione legislativa, le Parti a livello aziendale possono concordare le casistiche nelle quali si può derogare alle richiamate previsioni degli artt. 7 e 9 del decreto legislativo a condizione che ai lavoratori interessati siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo.

Dichiarazione a verbale n. 5
Ai sensi dell'art. 4, comma 4), D.lgs. n. 66/03, la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del decreto legislativo citato, viene calcolata con riferimento a un periodo di 6 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative, la Direzione aziendale e la RSU o, in caso di mancanza di quest'ultima, le Organizzazioni sindacali territoriali potranno concordare l'estensione del periodo da 6 a 12 mesi.

Dichiarazione a verbale n. 6
Le Parti convengono che la prescrizione di cui all'art. 8, D.lgs. n. 66/03, è considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri.
In assenza di accordi scritti sull'argomento tra Direzioni aziendali e RSU si procederà alla certificazione del regime di pause esistente.

Parte I - Sezione II
Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

[…]
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alla RSU.
Su richiesta della RSU si procederà ad un esame delle situazioni che hanno motivato l'utilizzo del lavoro straordinario. Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea:
- il completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza determina danni economici all'azienda;
- la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell'efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale;
- l'evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative.
Le prestazioni straordinarie, per le causali sopra elencate, possono essere richieste entro il limite di 60 ore annue 'pro capite’.
Inoltre, previa comunicazione alla RSU, potrà essere richiesto il lavoro straordinario con le modalità valevoli per le fattispecie esemplificate nel comma precedente per garantire la frequenza ai corsi di formazione organizzati dall'azienda.
Per i lavoratori inseriti nelle turnazioni a ciclo continuo ai quali non si applicano le casistiche di cui sopra, il principio della non obbligatorietà non trova applicazione nei casi di esigenze produttive od organizzative non strutturali entro il limite di 32 ore annue.
Le ore di cui sopra saranno richieste con la modalità di 8 ore a trimestre.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
[…]
Ai sensi della legge n. 25/99 il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
(a) dalla lavoratrice madre di un figlio d'età inferiore a 3 anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
(b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente d'età inferiore a 12 anni;
(c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5.2.92 n. 104 e successive modificazioni.
[…]

Parte I - Sezione II
Art. 20 - Igiene e sicurezza del lavoro.

Nella consapevolezza che una specifica formazione antinfortunistica di tutti i lavoratori è uno dei presupposti per il raggiungimento dell'obiettivo di una incisiva progressiva riduzione degli infortuni sul lavoro, le Parti si impegnano a definire a livello nazionale moduli formativi differenziati per il settore cartario e per il settore cartotecnico da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori disciplinati dal presente CCNL.
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'aerazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione degli operai i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dalla azienda: in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando, altresì, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Il lavoratore è anche tenuto a partecipare ai corsi sulla sicurezza promossi dall'azienda.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle Parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si richiamano le norme del D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni di attuazione pattuite con l'Accordo interconfederale 22.6.95.
Le Parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise e attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'Organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Ai sensi dell'accordo interconfederale citato i rappresentanti per la sicurezza (RLS) nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito delle RSU nei numeri previsti dall'accordo stesso. Nelle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti e le attribuzioni del RLS vengono assunti dal delegato di impresa di cui all'art. 10, parte I, "Norme generali", ove tale carica sia stata attivata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione dei RLS, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'accordo interconfederale, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.
Nelle aziende o unità produttive da 150 a 200 dipendenti i RLS saranno in numero di 2.
Nelle aziende o unità produttive da 100 a 149 dipendenti il RLS in sostituzione di quanto previsto dall'accordo interconfederale sopra citato utilizza per la specifica funzione permessi retribuiti fino a 60 ore all'anno.
N.B. Il presente articolo decorre dall'1.3.06.

Parte II - Norme operai
Art. 13 - Malattia e infortunio.

B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denunzia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada all'operaio in lavoro fuori dello stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a mansione inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale mansione inferiore.
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a mansione inferiore.
[…]