Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 febbraio 2019, n. 4614 - Morte per mesotelioma pleurico. Atto di cessione del ramo d'azienda e società responsabile in ordine alla richiesta risarcitoria


Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 15/02/2019

 

Fatto

 


1. Con la sentenza n. 208/2016 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città (n. 7271/2012) con la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta da A.S., F.M., S.M. e D.M., in proprio e quali eredi di C.M., deceduto per mesotelioma pleurico: a) era stata dichiarata la derivazione causale della patologia dalla esposizione a fibre di amianto in virtù delle mansioni dallo stesso espletate; b) era stato dichiarato il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno biologico e non patrimoniale, rispettivamente iure hereditatis e iure proprio, con condanna della Tirreno Power al pagamento, in loro favore in solido, della somma di euro 27.837,83 a titolo di danno biologico e alle seguenti somme a titolo di danno non patrimoniale: euro 244.300,00 in favore di A.S. Anna; euro 244.300,00 in favore di D.M.; euro 139.600,00 in favore di S.M.; euro 133.783,33 in favore di F.M., oltre accessori; c) era stato dichiarato il diritto della società Tirreno Power ad essere manlevata dalla società Ina Assitalia spa limitatamente alla somma di euro 175.595,35; d) era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Enel spa.
2. A fondamento del decisum i giudici di secondo grado hanno affermato che: 1) correttamente in prime cure era stato rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'ENEL spa in virtù dell'art. 10 comma 6 dell'atto di cessione del ramo di azienda, in quanto per contenzioso connesso ai dipendenti o ex dipendenti era da intendere tutto quello avente origine dalla lesione di diritti dei lavoratori, che riverberava i propri effetti sui loro aventi causa producendo danni; 2) in ogni caso, solo astrattamente la società cessionaria avrebbe potuto essere ritenuta obbligata in solido, atteso che detta società nei rapporti interni era comunque responsabile del tutto, trattandosi di evento verificatosi nel 2007 e, quindi, dopo la cessione del ramo di azienda (del 1999); c) nessun rilievo assumeva il fatto che la responsabilità dell'evento dannoso fosse imputabile unicamente all'ENEL spa ex art. 2087 cc, atteso che la controversia era relativa al trasferimento o meno del contenzioso e, in particolare, di precisi obblighi, dall'una (ENEL spa) all'altra (Tirreno Power spa) in virtù dell'atto di cessione del 1999.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Tirreno Power spa affidato a due motivi, illustrati con memoria.
4. Hanno resistito le sole ENEL spa e Generali spa con controricorso; l'INAIL, da un lato, e gli eredi di C.M., dall'altro, non hanno svolto attività difensiva.
 

 

Diritto

 

1. Con il primo motivo la Tirreno Power spa censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cc, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 epe, in ragione della errata esegesi dell'ambito interpretativo/applicativo dell'art. 10.6 dell'Atto Costitutivo della cessione del ramo di azienda da parte di ENEL spa: in particolare lì dove è stato ritenuto che la Tirreno Power avesse voluto assumere su di sé qualsiasi onere afferente all'intero contenzioso, comunque direttamente o indirettamente connesso ai rapporti con gli ex dipendenti di ENEL, relativi al ramo di azienda ceduto tra cui la centrale ENEL di Torre Valdalida Sud. Si sostiene, da un parte, che i giudici del merito hanno disatteso l'interpretazione letterale della clausola, perché il testo era chiarissimo nel limitare il contenzioso ceduto ai soli debiti relativi agli ex dipendenti di ENEL e non ai terzi; dall'altro, perché la clausola non era stata interpretata insieme alle altre clausole dell'Atto costitutivo da cui era agevole dedurre che i debiti accollati si riferissero unicamente a quelli correlati all'oggetto sociale insito nel ramo aziendale ceduto a Tirreno Power e alla relativa attività in quanto ENEL spa non avrebbe potuto disporre delle posizioni giuridiche estranee al suddetto ramo, quali per esempio, i debiti futuri verso gli eredi F.M. limitatamente alle pretese iure proprio.
2. Con il secondo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087, 2043, 2059 cc, nonché degli artt. 1362 e 1363 cc, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cpc, in ragione della erronea interpretazione della concreta applicazione delle voci di danno iure hereditatis e iure proprio perché, confondendo e sovrapponendo le distinte figure di danno erroneamente ricondotte al medesimo elemento fattuale, rappresentato dal decesso del F.M., i giudici di secondo grado avevano erroneamente ritenuto obbligata la Tirreno Power a risarcire iure proprio il danno richiesto dagli eredi F.M. pur trattandosi di fatti ontologicamente distinti e con sequenze causali differenti.
3. I due motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
4. In primo luogo, deve essere rilevato un difetto di specificità delle doglianze non essendo stato riportato integralmente, nei relativi motivi, il testo integrale dell'Atto di cessione onde consentire la verifica sulla fondatezza della censura (punto 1.3 pag. 13 del ricorso) riguardante la mancata interpretazione della clausola in contestazione con le altre cause dell'Atto costitutivo (cfr. Cass. 25.2.2005 n. 4063).
5. In secondo luogo, va sottolineato che la sentenza impugnata risulta ancorata anche ad una seconda ratio decidendi, autonoma e da sola sufficiente a sorreggere il dictum, rappresentata da quanto affermato a pag. 4, cpv 8, relativamente all'assunto che "solo astrattamente la società cessionaria poteva essere obbligata in solido, atteso che nel caso in esame la società cessionaria nei rapporti interni era comunque responsabile del tutto, trattandosi di evento verificatosi nel 2007, quindi, dopo la cessione del ramo di azienda (1999)".
6. Orbene tale ratio, fondata esclusivamente sul dato cronologico ai fini di individuare la società responsabile in ordine alla richiesta risarcitoria, non è stata censurata specificamente di talché rende inammissibile, per difetto di interesse, le doglianze relative alle altre rationes decidendi riguardanti, nella fattispecie, la interpretazione della clausola dell'art. 10.6 dell'Atto costitutivo del ramo di azienda (Cass. n. 22753 del 2011).
7. In ogni caso i motivi sono infondati.
8. L'Atto di cessione del ramo di azienda de quo, pur essendo stato approvato con DPCM del 4.8.1999 il relativo piano di cessione degli impianti in cui era inserito, rappresenta pur sempre un atto di autonomia privata, espressione del potere organizzativo dell'impresa (ENEL spa).
9. L'interpretazione degli articoli che lo compongono è, pertanto, soggetta alle regole ermeneutiche previste dagli artt. 1362 e ss cc. 
10. Tale interpretazione, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 2560 del 2007, Cass n. 24461 del 2005) è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.
11. Nella fattispecie la Corte di appello, con una motivazione congrua e logica, ha ritenuto che nella locuzione «resta altresì a carico di Interpower spa il contenzioso anche futuro, relativo ai dipendenti già collocati in quiescenza, che al momento della cessazione del rapporto di lavoro prestavano la loro attività nel ramo di azienda conferito» rientrasse tutto il contenzioso riguardante i dipendenti e, quindi, tutte le questioni aventi genesi dal diritto originario del dipendente (de cuius), sia vantate iure proprio sia iure hereditatis: ciò perché le suddette questioni attenevano tanto a diritti che derivavano dall'originario diritto del de cuius stesso, quanto perché erano originate dalla medesima situazione di fatto e cagionate dallo stesso diritto.
12. In sintesi la Corte ha desunto che per contenzioso connesso ai dipendenti o ex dipendenti era da intendere tutto quello avente origine dalla lesione dei diritti dei lavoratori che riverberava i suoi effetti sui loro aventi causa.
13. Tale esegesi è stato frutto, pertanto, dell'utilizzo dei principali criteri (letterale e logico-sistematico), integrati tra di essi, con la quale si è ricostruita la volontà delle parti, dando ampia ed esauriente giustificazione, da cui la ricorrente però dissente, prospettando una diversa opzione interpretativa che, però, incontra il limite, come sopra detto, del sindacato in cassazione (Cass. n. 12518 del 2001; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 8590 del 1999).
14. Alla stregua di quanto esposto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
15. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; nulla va disposto per quelle relative agli altri intimati.
16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
 

 

PQM

 


La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2018