Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 febbraio 2019, n. 4612 - Mesotelioma pleurico. Non c'è esonero della responsabilità civile del datore ove non opera l'assicurazione obbligatoria


 

 

Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 15/02/2019

 

Fatto

 


Con sentenza in data 3 agosto 2015, la Corte d'appello di Napoli condannava Circumvesuviana (ora Ente Autonomo Volturno) s.r.l. al pagamento della somma di € 420.685,00, oltre interessi legali, in favore di F.T.S. e B.M. quali eredi di V.M. a titolo di danno biologico, in tale misura riliquidato; così riformando la sentenza di primo grado, che aveva: a) ritenuto la giurisdizione dell'a.g.o., nonostante la prestazione di attività lavorativa del de cuius alle dipendenze di ente pubblico (Gestione Commissariale Governativa della Circumvesuviana, organo periferico del Ministero dei Trasporti) cessata prima del 30 giugno 1998, per l'Insorgenza nell'anno 2002 della sintomatologia del mesotelioma pleurico cagionante la morte il 17 luglio 2005 e quindi in data nella quale sussisteva detta giurisdizione; b) accertato la natura parasubordinata del rapporto di lavoro (dall'ottobre 1985 al febbraio 1996) come medico addetto all'ambulatorio di Ponticelli (Napoli) della società; c) ritenuto la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c.; d) condannato la medesima al pagamento, in favore degli eredi, intervenuti nel giudizio per la sua prosecuzione dopo la morte del congiunto ed a titolo risarcitorio di danno biologico, della somma di € 534.865,00, oltre Interessi legali dalla domanda e spese mediche documentate.
Ribadita l'infondatezza delle eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di competenza per materia del giudice del lavoro adito, la Corte territoriale confermava l'accertamento della natura parasubordinata del rapporto di lavoro tra le parti e la responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. (per la comprovata esposizione del lavoratore alle polveri di amianto, causa esclusiva del mesotelioma pleurico contratto dal lavoratore e culminato nella sua morte, nella mancata adozione delle prescritte misure protettive idonee), in particolare, e per quanto ancora rileva, ritenendo la copertura assicurativa dell'Inail anche del danno biologico, in applicazione dell'art. 13 d.p.r. 38/2000 e pertanto la risarcibilità, non già del danno integrale, ma del solo danno differenziale per esclusione dell'esonero attesa la rilevanza penale del comportamento datoriale (art. 10, secondo comma d.p.r. 1124/1965), così detraendo "l'ammontare che sarebbe in ogni caso dovuto dall'Inail, a titolo di rendita annuale erogabile per il ristoro del danno biologico subito", liquidato nell'importo di € 114.000,00, in base a conteggi della società datrice non contestati.
Con atto notificato il 2 agosto 2016 F.T.S. e B.M., nella qualità, ricorrevano per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c, cui Ente Autonomo Volturno (già Circumvesuviana) s.r.l. resisteva con controricorso.
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 10 d.p.r. 1124/1965 e 13 d.p.r. 38/2000, per esclusione dell'esonero datoriale in assenza di copertura assicurativa dall'Inail, per inesistenza di un obbligo dei committenti di assicurare i lavoratori parasubordinati, istituito soltanto dall'art. 5 d.lg. 38/2000, dopo la cessazione da anni del rapporto, comunque qualificato dalia società come autonomo ed accertato (allo stato) come di lavoro parasubordinato soltanto nell'odierno giudizio, con la conseguente mancanza di alcun diritto del lavoratore, al momento di insorgenza della malattia per causa di lavoro, nei confronti dell'Inail, comportante la spettanza di un risarcimento integrale del danno biologico.
2. Con il secondo, i ricorrente deducono omesso esame di un fatto decisivo, quale la conclusione tra le parti di un rapporto formalizzato di lavoro autonomo (come risultante dalla prodotta lettera di incarico 13 luglio 1988, ampiamente trascritta) e pertanto privo di copertura assicurativa obbligatoria, oggetto di discussione tra le parti, in particolare nei passaggi trascritti del ricorso introduttivo del lavoratore e nella memoria di costituzione della società.
3. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 10 d.p.r. 1124/1965 e 13 d.lg. 38/2000, per esclusione dell'esonero datoriale in assenza di copertura assicurativa dall'Inail, per inesistenza di un obbligo dei committenti di assicurare i lavoratori parasubordinati, è fondato.
3.1. E', infatti, irrilevante ai fini in esame la previsione di estensione, in tema di contributi in favore dell'Inail, dell'art. 5 del d.lg. 38/2000 dell'obbligo assicurativo dei lavoratori parasubordinati indicati all'art. 49, secondo comma, lett. a) d.p.r. 917/1986, soltanto a condizione che essi svolgano le attività previste dall'art. 1 d.p.r. 1124/1965 o per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti (Cass. 24 marzo 2016, n. 5904), che pure avrebbe potuto riguardare anche V.M., deceduto il 17 luglio 2005, per l'attività medica ambulatoriale prestata da ottobre 1985 a febbraio 1996 presso lo stabilimento di Ponticelli (Napoli) in favore di Circumvesuviana (ora Ente Autonomo Volturno) s.r.l.: posto l'accertamento del suddetto rapporto intrattenuto tra le parti, formalmente qualificato alla stregua di lavoro autonomo, come in realtà di natura parasubordinata. E ciò per l'introduzione di un tale obbligo assicurativo, come recita l'incipit del menzionato primo comma dell'art. 5 d.lg. cit., "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo", ossia dal 16 marzo 2000.
3.2. Né un tale obbligo assicurativo era previsto prima di allora nei confronti dei lavoratori parasubordinati, per la tassatività dell'area soggettiva ed oggettiva di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (artt. 1 e 4 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124), ispirata al principio di selettività del rischio obbligatoriamente assicurato, sulla base del concetto di "rischio professionale predeterminato": con limitazione pertanto ai soli casi preventivamente individuati dalla legge, in ragione della particolare intensità, valutata ex ante, del rischio di un infortunio o della contrazione di una malattia professionale.
3.3. La mancanza, all'epoca qui d'interesse, di una copertura assicurativa dell'Inail ne esclude allora l'automaticità delle prestazioni assistenziali (per la ragione detta non dovute), che si riflette sull'esclusione della detrazione, invece erroneamente ritenuta possibile dalla Corte d'appello partenopea, dell'ammontare che sarebbe in ogni caso dovuto dall’Inail, a titolo di rendita annuale erogabile per il ristoro del danno biologico subito": in riferimento, non già al danno integrale, ma al solo danno differenziale per esclusione dell'esonero, attesa la rilevanza penale del comportamento datoriale (art. 10, secondo comma d.p.r. 1124/1965). 
Ed infatti, in specifico riferimento all'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per tutti i danni coperti dall'assicurazione obbligatoria (salva la sua esclusione in caso di accertata responsabilità penale), tale istituto è strettamente inserito nel vigente sistema previdenziale-assicurativo, come uno degli aspetti del complesso rapporto tra oggetto dell'assicurazione, erogazione dei contributi e prestazioni assicurative: esso operando all'interno e nell'ambito dell'oggetto dell'assicurazione, cosi come delimitata dai suoi presupposti soggettivi ed oggettivi. E laddove la copertura assicurativa non intervenga per mancanza di quei presupposti, non opera l'esonero: sicché, pur trovando il danno origine dalla prestazione di lavoro, la responsabilità è disciplinata dal codice civile, senza i limiti posti dall'art. 10 d.p.r. cit. E ciò perchè, se non si faccia luogo alla prestazione previdenziale, non vi è assicurazione; "e mancando l'assicurazione, cade l'esonero: con la conseguenza che, ove l'assicurazione obbligatoria, notoriamente selettiva, non operi, per ragioni soggettive od oggettive, di esonero del datore di lavoro non è dato parlare" (Cass. 10 aprile 2017, n. 9166, con ampi richiami giurisprudenziali in motivazione; Cass. 1 agosto 2018, n. 20392).
4. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l'accoglimento del primo motivo di ricorso scrutinato con l'assorbimento del secondo, cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito l'altro; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018