Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 febbraio 2019, n. 4814 - Risarcimento danno da infortunio. Estinzione del  giudizio


 

 

 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 19/02/2019

 

 

Rilevato che:
1. con sentenza n. 5017 depositata il 27.5.2014, la Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello proposto da M.E., confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto, di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, nei confronti della S.E.L.I. Società Esecuzione Lavori Idrici;
2. avverso tale sentenza il sig. M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la società datoriale, in concordato preventivo;
 

 

Considerato che:
3. la difesa del sig. M. ha depositato e notificato alla controparte dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; la rinuncia è stata accettata dalla società per mezzo dei procuratori costituiti, con compensazione delle spese di lite;
4. ai sensi dell'art. 306 c.p.c. deve dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
5. non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione, (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15), nel caso di specie non sussistenti.
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nell'Adunanza camerale del 20.12.2018