Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 19 febbraio 2019, n. 7535 - Collasso del trabattello dovuto ad un erroneo montaggio da parte del lavoratore infortunato. Responsabilità del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza per mancata formazione


Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 12/12/2018

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. Con sentenza del 26.3.2018 la Corte di appello di Trieste, dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo 2) e rideterminata la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado in punto di responsabilità di M.D. e Ma.Ds. per il reato di lesioni personali colpose in danno di E.C., aggravato per la violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Secondo la contestazione, nel corso dell'esecuzione di lavori di costruzione svolti all'interno di un cantiere edile, il Ma.Ds. quale legale rappresentante della S.r.l. Euroholz e il M.D. quale responsabile per la sicurezza del cantiere, ponevano in essere le condizioni affinché l'operaio E.C. operasse su di un trabattello che egli stesso - seppur privo di qualsiasi formazione ed addestramento all'uso del predetto strumento - aveva installato; il trabattello sul quale l'operaio stava operando collassava, facendo precipitare violentemente a terra il E.C., che riportava una frattura al tallone, lesione dalla quale gli derivava una malattia di durata superiore a quaranta giorni (fatto del 21.10.2011).
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati M.D. e Ma.Ds., lamentando quanto segue.
I) Vizio di motivazione, travisamento del fatto e omessa valutazione di prove decisive.
I ricorrenti rilevano che nel presente procedimento è completamente mancato un accertamento oggettivo sulla esatta dinamica del sinistro, per cui il giudice di prime cure aveva immotivatamente ritenuto il nesso causale tra le lesioni riportate dall'operaio e l'asserita violazione del dovere di formazione gravante sul datore di lavoro. Lo stato dei luoghi al momento dell'intervento della funzionaria ASL, L.L., era già stato modificato e lo stesso infortunato non aveva saputo fornire alcuna spiegazione dell'accaduto. Dopo l'incidente il trabattello era stato smontato dai colleghi dell'infortunato per consentire il soccorso dei sanitari. Successivamente, per quanto possibile, era stato ricostruito, ed in tali condizioni era stato accertato che il trabattello ricostruito risultava inidoneo all'uso in quanto composto da elementi appartenenti a due marche diverse e privo di alcuni elementi. La stessa L.L. in dibattimento aveva riconosciuto che il trabattello ricostruito non era quello all'interno del quale l'operaio era caduto.
Deducono che la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento in ordine alla responsabilità degli imputati sulla sola base del verificarsi dell'evento lesivo, ritenuto aprioristicamente imputabile al datore di lavoro. Il sillogismo su cui si basa la sentenza di condanna è il seguente: il ponte mobile è certamente collassato, quindi esso è stato montato in maniera scorretta, quindi il E.C. non sapeva montare correttamente il ponteggio, ergo il datore non aveva adeguatamente formato il lavoratore. Tale ragionamento, tuttavia, è fallace, in quanto affetto da un vizio logico, oltre a poggiare su un assunto - il sicuro cedimento della struttura - frutto di un travisamento delle risultanze istruttorie.
Invero, dagli accertamenti svolti in corso d'indagine, non è emerso alcun elemento da cui poter ritenere provato quel sicuro cedimento del ponteggio ritenuto dirimente in sentenza al punto tale da dichiarare assorbita ogni altra questione. La teste L.L., in realtà, ha dichiarato che il E.C. sarebbe "scivolato" all'interno del trabattello che veniva successivamente "smontato" dai colleghi dello stesso per consentirne l'estrazione. Ne discende che il ponteggio non era collassato. La sentenza impugnata non dà conto dei possibili decorsi causali alternativi prospettati in sede di appello.
Il ragionamento della Corte territoriale è comunque affetto da un vizio logico insanabile, posto che se è ben vero che una delle possibili cause di collassamento del trabattello è un suo non corretto montaggio, non è sempre vero il contrario: e cioè che dal non corretto montaggio discenda sempre e comunque il collassamento dello stesso. Analogamente, se può affermarsi che una delle conseguenze della mancata formazione del lavoratore sia l'erroneo montaggio del ponteggio, non si può sempre affermare, per contro, che l'erroneo montaggio dello stesso derivi sempre e comunque dalla mancanza di formazione. L'assenza di una ricostruzione certa e precisa delle modalità e delle cause dell'infortunio non può fondare, insomma, la condanna dei ricorrenti.
II) Violazione di legge in relazione all'art. 40, comma 2, cod. pen.
Contestano la soluzione rinvenuta dal giudice, per due ordini di ragioni: da un lato, per l'infondatezza della contestazione relativa alla mancanza di qualsiasi formazione e addestramento all'uso del trabattello; dall'altro, perché non si può desumere dal solo verificarsi dell'evento che la formazione ricevuta non era sufficiente e che una formazione adeguata avrebbe, invece, impedito l'evento. In assenza di una sicura individuazione della causa della caduta è impossibile sostenere che una più adeguata formazione sull'uso del trabattello avrebbe senz'altro consentito di evitare l'evento.
III) Vizio di motivazione in punto di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. 
Deducono che la Corte territoriale, con motivazione apparente e contraddittoria, ha disatteso l'istanza svolta in via sussidiaria di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, limitandosi a sostenere l'insussistenza dei "presupposti di fatto e di diritto" per disporre tale sostituzione.
 

 

Diritto

 


1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto fra loro strettamente connessi; essi sono privi di pregio, in quanto la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in punto di responsabilità dei prevenuti.
Per quanto attiene alla ricostruzione dell'evento dannoso, la sentenza impugnata, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, ha accertato in maniera congrua, logica e plausibile, sulla scorta dei dati probatori processualmente emersi - quindi con motivazione insindacabile dal giudice di legittimità -, che la circostanza che il lavoratore fosse caduto sopra un pannello della base di appoggio del ponteggio mobile, all'interno della struttura mobile in questione, con la schiena appoggiata sulla base di appoggio del trabattello, fosse chiaro indice del cedimento del pannello stesso per un montaggio erroneo della stessa base di appoggio al ponteggio. In proposito ha anche plausibilmente osservato che l'eventuale presenza sul posto di ulteriori pezzi non utilizzati dai colleghi di lavoro della vittima nell'operazione di rimontaggio del ponteggio mobile, ben avrebbe potuto rappresentare elemento ulteriormente sintomatico di un non corretto e completo montaggio della struttura da parte dell'infortunato. D'altra parte, la Corte distrettuale ha evidenziato che lo stesso E.C. ha riferito di non ricordare se avesse utilizzato per il montaggio pezzi di marche diverse, a dimostrazione dell'ignoranza del medesimo in ordine all'esigenza di eseguire l'assemblaggio degli elementi utilizzando pezzi della stessa marca. Del resto, la stessa sentenza ha ragionevolmente escluso che la caduta dell'operaio sia stata determinata da una causa diversa da quella del collassamento del trabattello dovuto ad un erroneo montaggio, osservando che diversamente, in caso di scivolamento, la caduta dell'operaio sarebbe avvenuta al di fuori dello spazio occupato dal trabattello, e non al suo interno, ed il pannello non sarebbe stato trovato riverso a terra sotto il corpo del E.C..
Per quanto attiene alla accertata mancanza di formazione del lavoratore, è appena il caso di rilevare che sul punto le sentenze di merito hanno fondatamente richiamato le stesse dichiarazioni della vittima, che ha confermato di non avere mai ricevuto alcuna istruzione sulle attività di montaggio del trabattello, né di essere mai stato affiancato nell'assemblaggio dei ponteggi mobili impiegati, circostanze che, unitamente all'improvviso cedimento del ponteggio per erroneo montaggio, sono indubbiamente indicative di un deficit di formazione del lavoratore.
2. Il terzo motivo è, invece, fondato.
In proposito, occorre richiamare il costante insegnamento della Corte regolatrice secondo cui incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di secondo grado che, investito di motivi d'appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione in merito alla mancata conversione (Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018, A, Rv. 27393201).
Sul tema, giova ricordare la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 24727401), che ha chiaramente affermato che la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato.
Nulla di tutto questo si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, che è largamente carente in punto di diniego di tale istituto premiale - espressamente richiesto in sede di gravame -, limitandosi ad accennare ad una non meglio precisata e generica "peculiarità del fatto" e alle lesioni riportate dalla vittima, senza minimamente prendere in considerazione le condizioni di vita e la personalità degli imputati, ai quali peraltro è stata concessa la sospensione condizionale della pena.
3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata sul punto concernente la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, che dovrà essere motivatamente riesaminato dal giudice di rinvio, secondo i principi dianzi accennati.
4. I ricorsi devono essere rigettati nel resto.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sostituzione della pena detentiva in pecuniaria ex art. 53 della L. n. 689 del 1981 e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Trieste. Rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso il 12 dicembre 2018