Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 - Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1997


 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 48 della legge 9 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993, per la parte in cui modifica la direttiva 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Viste le direttive 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 e 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, recanti modifiche alla predetta direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, recante attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;


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il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Marcatura CE


1. Nel testo del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, le parole: "marchio CE" e "marchio di conformita' CE" sono sostituite dalle seguenti: "marcatura CE".

Art. 2.
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 5. I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell'allegato II.".

Art. 3.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza) - 1. I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II.
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 11, nonche', relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione di cui all'articolo 7.
3. E' consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purche' tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI.
4. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, e' consentita la presentazione di DPI che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purche' un apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformita' degli stessi e l'impossibilita' di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.".

Art. 4.
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
" a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entita' e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;".

2. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e' soppressa la lettera h).

Art. 5.
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 7.".

Art. 6.
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
" 8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1, indicandone i compiti specifici. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea.".

Art. 7.
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Dichiarazione di conformita' CE). - 1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione, effettua una dichiarazione di conformita' CE da allegare alla documentazione tecnica del modello, secondo le indicazioni riportate nell'allegato VI, con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni del presente decreto, e appone sul DPI la marcatura CE di cui all'articolo 12.".

Art. 8.
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Marcatura CE). - 1. La marcatura CE, il cui modello e' riportato nell'allegato IV, e' costituita dalla sigla CE.
2. In caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, come previsto dall'articolo 10, viene aggiunto il suo numero di identificazione.
3. La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia, se cio' risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE puo' essere apposta sull'imballaggio.
4. E' vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul suo imballaggio puo' essere apposto ogni altro marchio purche' questo non limiti la visibilita' o la leggibilita' della marcatura CE.".

Art. 9.
Nuove disposizioni in materia di marcatura CE


1. Dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Disposizioni comuni per la marcatura CE). - 1. Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedano l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che il DPI si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare i DPI, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate.
2. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformita' nonche' le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.
3. Gli organismi di cui all'articolo 6 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonche' l'indicazione delle domande respinte.
4. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi cui all'articolo 6, l'interessato puo' rivolgersi alle amministrazioni vigilanti che, entro sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.".

Art. 10.
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
" 7. Qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolano senza essere stati legittimamente muniti della marcatura CE o della dichiarazione di conformita' o ne sono privi, o risultano difformi dai dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario o al responsabile della commercializzazione un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione o il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il predetto termine, lo stesso Ministero vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto ed adotta tutte le misure necessarie per garantirne il ritiro dal mercato.
8. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari, unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del produttore, del suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario e del responsabile della commercializzazione del DPI.".

Art. 11.
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni.".

2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 4754, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Adeguamento degli allegati alle norme comunitarie) . - 1. Con regolamento adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le modifiche agli allegati al presente decreto necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie, in materia di DPI".

Art. 12.
Modifiche agli allegati del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475

1. All'allegato I del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, dopo il punto 4, e' aggiunto il seguente:
" 5. Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.".

2. All'allegato II del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, al punto 1.4, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
" h) se del caso, i riferimenti delle direttive applicate conformemente all'articolo 12-bis, comma 1;
i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.".

3. L'allegato IV del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e' sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IV

MARCATURA DI CONFORMITA' CE E ISCRIZIONI

- La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali 'CE' secondo il simbolo grafico che segue:
C E
- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non puo' essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si puo' derogare a detta dimensione minima.".

4. All'allegato V, il punto 6 e' sostituito dal seguente:
" 6. L'organismo, non pubblico, deve essere assicurato in materia di responsabilita' civile.".

Art. 13.
Norme di rinvio


1. Ai fini delle procedure previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, cosi come modificato dal presente decreto, si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.