Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 febbraio 2019, n. 5187 - Danni patiti a seguito di infortunio sul lavoro avvenuto in Francia. Questione di giurisdizione


 

Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 21/02/2019



 

 

Fatto

 


1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza n. 226 depositata il 19.7.2014, in riforma della pronuncia n. 113/2013 emessa dal Tribunale di Massa, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla controversia, instaurata da P.A. nei confronti di Apuamar srl (di cui era dipendente), di Les Nouvelles Carrieres du Baern s.a.r.l. (LNCB) (titolare dei diritti di escavazione della cava in Francia presso cui la Apuamar srl effettuava in appalto lavori di estrazione), T.L. (quale amministratore della LNCB), R.S. (quale conducente della pala meccanica che lo aveva investito e socio della Apuamar srl) e di L.N. (quale direttore tecnico dei lavori e dipendente della LNCB), onde ottenere, previa declaratoria di responsabilità, la loro condanna in solido al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'infortunio sul lavoro subito il 28.7.2004.
2. A fondamento del decisum i giudici di seconde cure hanno rilevato che: 1) la questione della giurisdizione, nella fattispecie in esame, era regolata dal Reg. (CE) n. 44/2001 al cui art. 2 è previsto che "il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giudicante e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia"; 2) per quanto attiene la materia del lavoro, l'art. 19 c. 1.1. prevede che il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno stato membro possa essere convenuto davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato, di talché il P.A. ben poteva utilizzare, nei confronti del proprio datore di lavoro, tra i possibili fori alternativi, quello di cui all'art. 18 comma 1.1, risultando così correttamente individuata la giurisdizione del giudice italiano; 3) analogamente andava ravvisata la giurisdizione del giudice italiano, in relazione alla posizione degli altri convenuti, domiciliati nel territorio dello Stato italiano (T.L. e R.S.); 4) per quanto riguardava, poi, i soggetti non domiciliati in Italia (LCNB s.a.r.l. e L.N.), era opportuno rimarcare che le domande proposte nei confronti di tutti i convenuti erano avvinte da un vincolo di connessione particolarmente stretto, tale da rendere opportuna la trattazione unitaria ed un'unica decisione, anche al fine di scongiurare il pericolo di giudicati contrastanti (art. 6 1.1.del Reg. ed il "considerando" n. 15) e che, in considerazione del fatto che R.S. aveva proposto domanda riconvenzionale dei confronti di LNCB, quest'ultima poteva essere convenuta in Italia ai sensi dell'art. 6 comma 1.3 del regolamento 44 del 2001 (....«qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale»)-, 5) in conclusione, in relazione a tutti i convenuti, domiciliati e non in Italia, andava riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano, con conseguente annullamento della gravata pronuncia e rimessione della causa al giudice di prime cure ex art. 353 cpc.
3. Avverso la decisione di II grado ha proposto ricorso per cassazione la Les Nouvelles Carrierres du Bearn sari affidato ad un unico articolato motivo, illustrato con memoria.
4. Ha resistito con controricorso il solo P.A., mentre T.L., L.N., Marber srl (già Apuamar srl) e R.S. non hanno svolto attività difensiva.
 

 

Diritto

 


1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 62 comma 1 della legge 31.5.1995 n. 218, dell'art. 5 del Reg. CE 44/2001 e dell'art. 6 del medesimo regolamento (come modificato dall'Allegato III del Regolamento CE 1215/2012) in relazione all'art. 360 n. 1 e n. 3 cpc: in particolare, obietta che: a) la domanda riconvenzionale avanzata da R.S. nei confronti di LNCB (di essere manlevato dalla Società francese che aveva affidato i lavori all'interno della cava) era palesemente inammissibile e, pertanto, non vi era alcun spazio per l'applicabilità dell'art. 6 comma 1.3 del Reg. 44/2001 su tale questione; b) la fattispecie in esame rientrava nell'ambito applicativo dell'art. 5 n. 3 del Reg. CE n. 4472001 che stabilisce -nelle ipotesi di illecito civile- la competenza giurisdizionale del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto (nel caso de quo Francia); c) l'art. 6 del Reg. CE n. 44/2001, su cui poggia la sentenza impugnata, era stato abrogato dall'art. 80 del Reg. CE n. 1215/2012 del 12.12.2012; d) erroneamente era stato ritenuto dalla Corte territoriale, tra le varie pretese di parte ricorrente, un "nesso così stretto", senza fare riferimento agli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 40 del codice di procedura civile, che rendesse opportuno un "simultaneus processus" al fine di evitare decisioni incompatibili o potenzialmente tali; e) il rapporto di lavoro tra la Apuamar srl ed il P.A. si era svolto esclusivamente in Francia in quanto era regolato da un contratto a tempo determinato di due mesi coincidenti proprio con il periodo di lavoro da svolgere presso le cave gestite dalla LNCB per cui, anche avendo riguardo all'art. 19 del Reg. CE n. 44/2001, il luogo abituale di svolgimento dell'attività lavorativa (che è quello che presenta collegamenti più intensi con la controversia) era certamente il territorio francese e, da qui, l'affermazione della giurisdizione dell'AG francese.
2. La presente controversia può essere esaminata da questa Sezione ai sensi dell'art. 374 comma 1 cpc.
3. Le doglianze di cui al motivo di ricorso non sono fondate.
4. In primo luogo deve sottolinearsi che correttamente, dalla Corte territoriale, la normativa di riferimento è stata individuata nel Regolamento (CE) n. 44 del 2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, tra paesi dell'Unione Europea.
5. Invero, il richiamato successivo Regolamento (CE) n. 1215 del 2012 del 12.12.2012, emanato nelle medesime materie dal Consiglio, testualmente all'art. 81 prevede che esso entrava in vigore dal 20 giorno successivo alla pubblicazione nella GU (20.12.2012) e all'art. 66 che si applica alle azioni proposte successivamente al 10.1.2015.
6. Il presente giudizio, invece, è stato instaurato con ricorso introduttivo di 1° grado depositato il 10.8.2011 in relazione ad un infortunio patito il 28.7.2004.
7. A prescindere, pertanto, dal fatto che tra le due fonti normative, per quello che interessa in questa sede, non vi sono differenze sostanziali (cfr. in particolare art. 8 del Regolamento n. 1215 del 2012 e art. 6 del Regolamento n. 44 del 2001), in modo esatto è stato preso in considerazione il Regolamento del 2001 quale parametro legislativo per disciplinare la giurisdizione e la competenza della presente controversia.
8. In secondo luogo, va osservato che giustamente la Corte di appello, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, ha escluso, sempre ai fini di individuare la competenza, il criterio di cui all'art. 5 n. 3 del regolamento n. 44 del 2001 il quale prescrive che, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in altro stato membro, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.
9. L'art. 18 della Sez. 5 (Competenza in materia di contratti individuali di lavoro) del citato Regolamento, infatti, fa salva, per escludere l'applicabilità delle disposizioni speciali regolanti la competenza in materia di lavoro, unicamente l'art. 5 punto 5 («qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede di attività, davanti al giudice dei luogo in cui essa è situata») e non anche l'art. 5 n. 3, di talché anche questo profilo di censura deve essere disatteso.
10. Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, quindi, il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto: «1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o 2) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice dei luogo in cui è o era situata la sede di attività presso ia quale è stato assunto».
11. Si tratta, come si evince chiaramente dal tenore letterale della disposizione (per la presenza della particella disgiuntiva "o"), di fori alternativi, per cui correttamente il P.A. ha convenuto innanzi al Tribunale di Massa la Apuamar srl (ora Marber srl in liquidazione), T.L. e R.S., domiciliati in Italia, proprio in virtù del disposto di cui al n.l dell'art. 19 del citato Regolamento, senza che rilevi il luogo dell'attività prevista dal contratto di lavoro a tempo determinato, intercorso tra il P.A. e la Apuamar srl, di due mesi coincidenti proprio con il periodo di lavoro da svolgere presso le cave situate in Francia, come invece sostiene la Les Nouvelles Carrierres Du Bearn a sostegno della propria tesi in ordine alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria francese.
12. L'ultimo aspetto del motivo, oggetto delle argomentate doglianze, riguarda, infine, la dedotta violazione dell'art. 6 del Regolamento n. 44 del 2001, in virtù del quale è stata ritenuta legittima la competenza del Tribunale di Massa anche per ciò che concerne i convenuti non domiciliati nel territorio dello Stato Italiano.
13. A tal fine va osservato che l'art. 6 prevede che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: «1 ) in caso di pluralità di convenuti, davanti ai giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare ii rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili; 2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di un terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dai suo giudice naturale; 3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui sia fonda la domanda principale, davanti al giudice presso H quale è stata proposta la domanda principale; (4 )».
14. La Corte di appello di Genova ha ritenuto sussistente tale "nesso" in considerazione del fatto che era stata chiesta la condanna di tutti i soggetti convenuti, onde evitare un contrasto di giudicati sul medesimo episodio e in virtù della circostanza che, avendo uno degli allora appellati (R.S.) spiegato domanda riconvenzionale nei confronti di LNCB, si imponeva una trattazione congiunta anche ai sensi dll'art. 6 n. 3 sopra richiamato.
15. Le conclusioni dei giudici di seconde cure, a parere di questa Corte, sono corrette giuridicamente e congruamente motivate.
16. La giurisprudenza dell'Unione europea ha affermato che la norma sulla competenza di cui al citato articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44 del 2001 deve essere interpretata in modo autonomo, alla luce del suo impianto sistematico e delle sue finalità (cfr. CGUE sentenza Reisch Montage, C-103/05, EU:C:2006:471, punto 29). 
17. La norma sulla competenza di cui al citato articolo 6, punto 1, prevede che una persona possa essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare, in caso di trattazione separata, di giungere a decisione incompatibili (CGUE sentenza Painer C-145/2010, EU: C:2011:798, punto 73, nonché Sapir e a. C-645/11, EU:C:2013:228,punto 40).
18. Conformemente ai "considerando n. 12 e 15" del Regolamento n. 44 del 2001, tale norma sulla competenza risponde all'intento di agevolare la buona amministrazione della giustizia, ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e di evitare decisioni che, in caso di trattazione separata, potrebbero essere tra loro incompatibili (CGUE sentenza Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, punto 77). Così, ai fini dell'applicazione dell'art. 6, punto 1, del Regolamento n. 44 del 2001, occorre verificare se fra le varie domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, sussista un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una decisione unica per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente (cfr. CGUE sentenza Freeport, C-98/06, EU:C:2007:595, punto 39, nonché Sapir e a., C-645/11, EU:C:2013:228, punto 42). A tale proposito, affinché due o più decisioni possano essere considerate incompatibili, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, dato che è anche necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto (cfr. CGUE sentenza Freeport, C- 98/06, EU:C:2007:595, punto 40; Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, punto 79).
19. La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha anche precisato che, qualora le domande promosse nei confronti dei vari convenuti siano connesse, ai sensi dell'art. 6 punto 1, del Regolamento n. 44 del 2001, al momento del loro esperimento, la norma sulla competenza enunciata in tale disposizione è applicabile senza che sia inoltre necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate 
esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio (CGUE sentenza Freeport, C- 98/06, EU:C:2007:595, punto 54). Ne consegue che, in presenza di domande che, al momento del loro esperimento, sono connesse ai sensi dell'art. 6, punto 1, del regolamento n. 44 del 2001, il giudice adito può constatare un'eventuale elusione della norma sulla competenza contenuta in tale disposizione solo in presenza di indizi concludenti che gli consentano di giungere alla conclusione che l'attore abbia creato o mantenuto artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione (CGUE sentenza CDC Hydrogen Peroxide SA e a., C-352/13, EU:C:2015:335, punto 29).
20. Anche la giurisprudenza di legittimità italiana è attestata nel senso di ritenere che l'art. 6 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 (il cui testo è sovrapponibile all'omologa norma del Regolamento (CE) n. 44 del 2001 trasposta in ambito euro-unitario) riguarda l'ipotesi del cumulo soggettivo, che va escluso solo nell'ipotesi di pretestuoso coinvolgimento di un convenuto al solo fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione (Cass. n. 2360 del 2015; Cass. n. 26937 del 2013).
21. Inoltre è stato anche precisato (cfr. Cass. n. 22405 del 2018) che, in virtù di tale disposizione, che costituisce una deroga al principio generale del foro del convenuto, ed è pertanto di stretta interpretazione (cfr. CGUE sentenza 1 dicembre 2011, Painer punto 74), il mero cumulo soggettivo non può assumere rilievo, dovendosi verificare la ricorrenza di un vincolo di connessione tra le domande tale da comportare la concreta evenienza di decisioni fra loro incompatibili, essendosi peraltro precisato che, affinché due o più decisioni possano essere considerate incompatibili, non è sufficiente che sussìsta una divergenza nella soluzione della controversia, essendo anche necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto (cfr. CGUE sentenza 11 agosto 2007, Freeport, punto 40; cfr. CGUE sentenza 11 aprile 2013, Sapir, punto 43).
22. Nel caso in esame, quindi, alla stregua dei principi sopra riportati, appare chiaro che, nel convenire in giudizio tutti i possibili responsabili del grave infortunio di lavoro, patito dal P.A., in cui le eventuali singole responsabilità sono senza dubbio collegate e in cui è evidente il medesimo «contesto di fatto e di diritto» che giustifica il "simuitaneus processus", sia da un punto di vista sostanziale che processuale-probatorio, non è ravvisabile alcuna artificiosa evocazione di tutti i soggetti (anche francesi) da parte dell'ongmario ricorrente per radicare la competenza in Italia, visto che era stata articolata una causa petendi comune a tutti i convenuti dei quali era stata chiesta la condanna solidale (petitum) che rende le varie domande connesse.
23. In altri termini, il titolo azionato che assertivamente pone tutti i convenuti nella veste di coobbligati, rende le domande connesse ed esclude, quindi, ogni possibilità di ritenere citati più convenuti al solo scopo di sottrarre uno di essi alla competenza dello Stato ove è domiciliato.
24. Resta, conseguentemente, assorbita la questione dell'operatività anche del n. 3 dell'art. 6 del Reg. n. 44 del 2001 stante l'efficacia del n. 1 della medesima disposizione ai fini di ritenere correttamente statuita la competenza in Italia del Tribunale di Massa.
25. Conclusivamente il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
26. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente costituito delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Nulla va disposto per quelle relative agli intimati che non hanno svolto attività difensiva.
27. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma rii dicembre 2018 Il consigliere est.
Dr. Guglielmo Cinque