Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 luglio 1998, n. 6993 - Infortunio mortale. Il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante l'imprudenza o negligenza di questi


 

 

Sentenza ed ordinanza

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO Presidente
" Fernando LUPI Consigliere
" Giovanni MAZZARELLA "
" Natale CAPITANIO "
" Attilio CELENTANO Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 


sul ricorso proposto da:
NAVIGAZIONE MONTANARI SPA e M.C., elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COEN, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENZIO VOLLI, giusta delega in atti;
Ricorrente
contro
CASSA MARITTIMA ADRIATICA PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE, ora IPSEMA - ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASMARA 16, presso lo studio dell'avvocato MARIO VALLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIO DIMINI e PIERO SARDOS ALBERTINI, giusta delega in atti;
Controricorrente
nonché contro
L.A.A, C.E., C. FRANCO, C. ANNA;
Intimati
e sul 2 ricorso n. 04652/96 proposto da:
L.A.A, C.E., C. FRANCESCO, C. ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE AFRICA 28, presso lo studio dell'avvocato A. MENNUNI, rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREA VILARDI, giusta delega in atti;
Controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
NAVIGAZIONE MONTANARI SPA e M.C., elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COEN, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENZIO VOLLI, giusta delega in atti;
Controricorrenti al ricorso incidentale
nonché contro
CASSA MARITTIMA ADRIATICA PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LA MALATTIA ora IPSEMA - ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASMARA 16, presso lo studio dell'avvocato MARIO VALLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIO DIMINI, PIERO SARDOS ALBERTINI, giusta delega in atti;
Controricorrente al ricorso incidentale
avverso la sentenza n. 738/95 del Tribunale di TRIESTE, depositata il 27/11/95 R.G. NN. 51/93 e 1/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/98 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato VOLLI;
udito l'avvocato SANTOS ALBERTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento per quanto di ragione del resto per il ricorso principale; l'inammissibilità nei confronti dell'IPSEMA e il rigetto nei confronti dell'altra parte per il ricorso incidentale.
 

 

 

 

Fatto

 

Con ricorso depositato il 29 agosto 1990 gli eredi di C. R., deceduto in seguito ad infortunio sul lavoro il 5.2.84, indicavano come responsabile unico il primo ufficiale di coperta, M.C., e convenivano davanti al Pretore di Trieste quest'ultimo e il datore di lavoro Navigazione Montanari SpA per ottenere il risarcimento dei danni, indicati in lire 471.300.000.
Si costituivano i convenuti, sostenendo la responsabilità esclusiva o, in subordine, concorrente del defunto C. nella causazione dell'infortunio; chiedevano, quindi, l'esclusione o la proporzionale riduzione di una loro condanna. Interveniva in causa la Cassa Marittima Adriatica, chiedendo in regresso di essere indennizzata dai convenuti del costo dell'infortunio.
Il Pretore, ritenuta la responsabilità esclusiva del M.C., condannava questi e la compagnia di navigazione datrice di lavoro a pagare alla Cassa Marittima lire 249.016.726 ed agli eredi ricorrenti lire 20.500.000, con rivalutazione ed interessi dal 5.2.84 al saldo.
Avverso tale sentenza proponevano appello sia i ricorrenti, sia i convenuti, ma non la Cassa Marittima. Gli eredi ricorrenti lamentavano che il Pretore, nel sottrarre dal danno totale l'indennità percepita dall'istituto assicuratore, non avrebbe operato il calcolo su valori omogenei, cioé rivalutati allo stesso momento; lamentavano altresì l'esclusione del danno biologico richiesto iure hereditatis.
Nel loro appello, presentato autonomamente e quindi riunito al primo, i convenuti insistevano nella negazione di ogni responsabilità dell'ufficiale M.C. e, quindi, della datrice di lavoro; affermavano, in subordine, un concorso di colpa prevalente da parte del defunto C.. Circa il quantum, lamentavano l'erroneità del calcolo pretorile circa lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa e l'eccessività della somma liquidata per danno morale.
Quali appellati, infine, sostenevano l'infondatezza di entrambi i punti su cui verteva l'appello dei ricorrenti. Interveniva anche in questo grado la Cassa Marittima Adriatica, che, soddisfatta della sentenza pretorile, ne chiedeva la conferma.
Il Tribunale, disposta una perizia contabile onde omogeneizzare i dati numerici corrispondenti alle varie voci risarcitorie, con sentenza del 9.3 - 27.11.1995, in parziale riforma della sentenza appellata, condannava i convenuti M.C. e Navigazione Montanari, in solido, a pagare agli eredi C. la somma di lire 529.576.189.
Osservavano i giudici di secondo grado che la responsabilità esclusiva dell'infortunio era da attribuire al M.C., che aveva ordinato al C. di riparare una valvola sul fondo della cisterna n. 5 senza segnalare la pericolosità dell'operazione, essendo stata la cisterna da poco svuotata; senza ordinare né controllare che venissero usate attrezzature antinfortunistiche, ed in particolare mascherine o autorespiratori; senza imporre la compresenza di altri operatori con funzioni di assistenza ed eventuale soccorso. Quanto al fatto che il C. non si fosse munito di autorespiratore di sua iniziativa, pur potendo e dovendo farlo in base alle disposizioni generali e all'esperienza maturata, o non si fosse rifiutato di eseguire l'ordine in mancanza di misure di sicurezza, il Tribunale riteneva che la condotta imprudente, disattenta o negligente del lavoratore non vale ad escludere la totale responsabilità del datore di lavoro, assumendo solo l'efficacia di mera occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento.
Il Tribunale riteneva poi corretto il criterio seguito dal Pretore per stabilire l'entità del risarcimento, sia in ordine al regresso della Cassa Marittima per l'indennizzo corrisposto ex lege, sia in ordine al calcolo del residuo spettante ai congiunti; riteneva esattamente calcolato il danno patrimoniale sulla base dello stipendio documentato e con calcoli aritmetici esatti; riteneva il danno morale, equitativamente liquidato, non eccessivo, trattandosi di circa 100 milioni ripartiti tra quattro stretti congiunti.
Riteneva che nulla poteva essere liquidato a titolo di danno biologico, essendo sopravvenuta la morte dello sventurato C. a soli 4 giorni dal sinistro.
Reputava, invece, corretto omogeneizzare le poste risarcitorie alla data del sinistro (5.2.84), capitalizzando il tutto alla data della sentenza di primo grado (ottobre 1992), indicando il residuo dovuto agli eredi, in quel momento, in lire 392.690.747, ed ulteriormente maggiorando tale somma di interessi e rivalutazione fino alla data della pronuncia di secondo grado.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione M.C. e la Navigazione Montanari S.p.A.. Resistono con controricorso, proponendo ricorso incidentale (cui resistono a loro volta con controricorso i ricorrenti principali), i congiunti del C.. L'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (I.P.SE.MA.), nella sua qualità di successore della Cassa Marittima Adriatica, resiste al ricorso principale e al ricorso incidentale con due distinti controricorsi. Lo stesso Istituto di previdenza ed i ricorrenti principali hanno poi depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
 

 

Diritto

 


Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 c.c. e del D.P.R. n. 1154/72, nonché vizio di motivazione su un punto decisivo, i ricorrenti lamentano che il Tribunale ha fatto derivare la responsabilità del M.C. (e quindi del datore di lavoro), in ordine all'infortunio mortale, dal fatto che il M.C. aveva dato l'ordine al C. di riparare la valvola, non aveva provveduto a segnalare la pericolosità dell'operazione, non aveva impartito disposizioni su tempi e modi della stessa, aveva omesso di controllare che venissero utilizzate le attrezzature antinfortunistiche, non aveva imposto la compresenza di altri operatori per assistenza o eventuale soccorso; e, pur dando atto che il C. avrebbe potuto e dovuto munirsi di autorespiratore in base alle disposizioni generali di sicurezza a bordo e per l'esperienza maturata o, in difetto avrebbe potuto rifiutarsi di eseguire l'ordine e ricorrere al comandante, il Tribunale avrebbe poi degradato a rango di mera occasione o modalità della sequenza eziologica il comportamento omissivo ed imprudente del lavoratore, escludendo qualsiasi efficienza causale, quanto meno concorrente, dello stesso.
Così facendo i giudici di secondo grado, applicando un orientamento criticabile di questa Corte, avrebbero fatto non corretta applicazione dell'art. 2049 c.c., il quale configurerebbe una ipotesi di responsabilità oggettiva, per la quale può non ricorrere l'elemento subiettivo, e cioé la colpevolezza, ma deve comunque sussistere il rapporto di causalità tra condotta ed evento.
Inoltre i giudici d'appello avrebbero impropriamente valorizzato il fatto che il M.C. era l'ufficiale responsabile della sicurezza ai sensi del D.P.R. n. 1154/72, non considerando che tale regolamento attiene alla sicurezza della navigazione e riguarda le dotazioni d'armamento e le caratteristiche costruttive di navigazione, e nulla aveva a che vedere con la riparazione della cisterna.
Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione con riguardo a punti decisivi, nonché violazioni di legge, i ricorrenti, ricordato che il risarcimento del danno cui è tenuto il responsabile di un infortunio sul lavoro è comunque unitario, anche qualora concorrano le pretese del danneggiato e quelle dell'ente che ha erogato le prestazioni di legge, ripercorrono il sistema di determinazione del danno seguito dal Pretore e recepito sostanzialmente dal Tribunale, lamentando i seguenti errori.
1) Lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa era stato indicato dal Pretore nel 15% anziché nel 20%. Tale statuizione aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello, ma il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul punto.
2) Nell'operare, dopo la detrazione della quota relativa allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, l'ulteriore abbattimento in ragione della quota di reddito, pari ad un terzo, che R. C. avrebbe destinato al proprio sostentamento, il Pretore sarebbe incorso in un evidente errore di calcolo, in quanto i due terzi di 219.288.840 (pari all'ultimo stipendio, 20.560.000, capitalizzato con il coefficiente 12,548 e diminuito del 15%) ammontano a lire 144.730.630 e non a lire 169.411.899.
Tale errore, essendo riferito alla data dell'evento dannoso (1984), avrebbe poi inficiato anche i successivi calcoli operati dal CTU in secondo grado e posti a base della decisione del Tribunale.
3) La liquidazione del danno morale operata in via equitativa dal Pretore deve intendersi riferita alla data della liquidazione stessa (1992) e non alla data dell'evento morte (1984), mancando qualsiasi indicazione atta a riferire tale importo a quest'ultima data. Di conseguenza tale somma poteva essere maggiorata di rivalutazione ed interessi solo dal 27.10.92 (data della sentenza di primo grado) al saldo, e non dal 5.2.84; inoltre, per essere resa omogenea al danno patrimoniale, tale somma doveva essere depurata della rivalutazione monetaria intervenuta tra il 5.2.84 e il 27.10.92.
4) Sia la sentenza di primo grado che quella di appello non motivano in alcun modo sulla determinazione del danno morale ai quattro eredi in complessive lire 100.104.827, limitandosi alla ripartizione dell'ammontare complessivo (35.104.827 alla moglie, 25.000.000 alla figlia a carico, 20.000.000 a ciascuno dei due figli non a carico). Nulla ha detto il Pretore sul perché ha determinato il danno in quella cifra e non in una diversa, mentre il Tribunale si limita a notare che tale somma non appare per nulla eccessiva.
5) Il calcolo del CTU, diretto ad omogeneizzare le poste (danno patrimoniale, danno morale, erogazioni effettuate dalla Cassa Marittima Adriatica e capitalizzazione della rendita) alla data del 5.2.84, sarebbe errato, non solo per l'errore di calcolo segnalato al punto 2, ma anche perché la rendita capitalizzata è stata indicata in lire 285.368.991 in virtù dell'aumento del coefficiente di capitalizzazione delle rendite INAIL disposto con D.M. 9.7.84, successivo all'evento; mentre con i minori coefficienti di capitalizzazione riferito alla data di "omogeneizzazione" del 5.2.84, la rendita capitalizzata sarebbe ammontata a lire 98.917.733. Il calcolo doveva essere attuato secondo parametri anche normativi omogenei, non dimenticando che il capo della sentenza di primo grado che determinava il danno subito dalla Cassa Marittima e condannava i ricorrenti al suo pagamento in favore dell'Ente previdenziale era passato in giudicato.
Di conseguenza doveva prendersi come base il valore di lire 285.000.000 circa riferito al 27.10.92 ma, dovendola riportare al 5.2.84, tale somma non doveva tener conto della rivalutazione intervenuta nel periodo 5.2.84 - 27.10.92.
Rifacendo i calcoli secondo i criteri esposti ai punti 1,2, 3 e 5, i ricorrenti assumono che il danno differenziale alla data del 5.2.84 ammonta a lire 27.608.699.
6) Non si era tenuto conto, una volta quantificato il danno, che questo si trasforma da obbligazione di valore ad obbligazione di valuta, non più ulteriormente rivalutabile ma solo suscettibile di produrre interessi legali.
Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1233 (1223 ?) c.c., i ricorrenti lamentano omessa motivazione, a fronte delle specifiche censure avanzate con gli atti di appello principale ed incidentale, delle ragioni della sostanziale conferma della decisione di primo grado, in particolare sul criterio adottato per il regresso della Cassa Marittima Adriatica e sul calcolo del residuo spettante ai congiunti; omessa motivazione sui criteri di omogeneizzazione accolti tra le diverse soluzioni prospettate dalle consulenze tecniche agli atti; omessa motivazione sulla dedotta eccessività del danno morale e sulla mancata esposizione dei criteri utilizzati per ritenere adeguata la valutazione equitativa dello stesso; omessa motivazione sull'applicazione della rivalutazione monetaria finale e non di quella maturata "via via"; sull'applicazione, in una causa di risarcimento del danno, del cumulo di interessi e rivalutazione, mentre, una volta liquidato il danno per effetto della sentenza, sarebbero dovuti solo gli interessi.
Con il quarto motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., nonché vizio di motivazione, i ricorrenti lamentano, in via subordinata, che ove si ritenessero dovuti cumulativamente interessi e rivalutazione, comunque gli interessi sarebbero dovuti sul capitale "via via" rivalutato e non sul capitale interamente rivalutato al termine finale, perché in questo secondo modo si avrebbe una ingiustificata locupletazione dell'avente diritto (Cass., S.U., n. 1712/95).
Con il ricorso incidentale L.A.A, C.E., C. Francesco e C. Anna, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., lamentano che ingiustamente il Tribunale ha loro negato la possibilità di agire iure hereditatis per ottenere il risarcimento del danno biologico subito dal leso.
Prima di passare all'esame dei motivi di annullamento con il ricorso principale e con quello incidentale, va dato atto che i difensori dei ricorrenti Navigazione Montanari e M.C. e dell'I.P.SE.MA. hanno depositato, all'udienza davanti questa Corte, un atto, sottoscritto dai difensori avv.ti Enzo Voli (per i ricorrenti principali), Giulio Dimini e Piero Sardos Albertini (per l'I.P.SE.MA.), con il quale si dichiara che tra i ricorrenti principali e l'Istituto di previdenza è stato raggiunto un accordo, per cui i ricorrenti non insistono nel ricorso proposto per quanto riguarda i rapporti tra essi e l'Istituto.
L'avvenuta cessazione della materia del contendere tra le citate parti è stata poi ribadita nel corso della discussione.
Il ricorso principale - l'unico che contiene un motivo (la negazione della responsabilità del M.C.) suscettibile di riverberarsi nei confronti dell'I.P.SE.MA., oltre ad una specifica doglianza sul criterio adottato per quantificare le spettanze della Cassa Marittima - va, pertanto, esaminato solamente nei confronti degli eredi C..
Ricorso principali e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.).
Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

 

I - Al riguardo osserva la Corte, preliminarmente, che il giudice di appello ha ritenuto, con ampia ed esauriente motivazione, la responsabilità del sig. M.C. nell'infortunio mortale occorso a C. R., e che non si tratta di responsabilità oggettiva né di responsabilità ex art. 2049 c.c., tale norma riguardante invece, unitamente all'art. 2087 c.c., la responsabilità del datore di lavoro (nella fattispecie la Navigazione Montanari S.p.A.) per il fatto dell'ufficiale M.C..
Non pertinente, quindi, è il richiamo all'art. 2049 c.c. in ordine al rapporto tra gli eredi C. e il M.C..
Quanto alla lamentata omessa valutazione della efficacia quanto meno concausale del comportamento del lavoratore, che ha eseguito l'ordine impartitogli dal superiore senza adottare misure che non gli erano state né imposte né consigliate, ma che avrebbe dovuto conoscere per propria personale esperienza o perché si trattava di disposizioni generali, osserva la Corte che il Tribunale ha ritenuto, nel suo istituzionale potere di apprezzamento delle prove e di ricostruzione del fatto, la cogenza dell'ordine del M.C. e la sua idoneità, per l'omessa indicazione delle misure di sicurezza da adottare e l'omesso controllo sulla loro effettiva adozione, a provocare l'evento mortale.
Correttamente la sentenza qui impugnata ha poi ritenuto che il datore di lavoro è interamente responsabile, e non può invocare un concorso di colpa del lavoratore negligente, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore (art. 2087 c.c.); in tal caso, infatti, il comportamento imprudente, disattento e negligente del lavoratore assume solo l'efficacia di mera occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento, il cui verificarsi sarebbe impedito dall'adozione delle cautele necessarie.
Il datore di lavoro, come è stato ricordato da questa Corte in varie pronunce, ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante l'imprudenza o negligenza di questi. Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente (Cass., nn. 7636/96, 1523/93).
Quanto all'improprio richiamo al D.P.R. n. 1154/72 - riguardando tale decreto il regolamento sulla sicurezza della navigazione e non la sicurezza delle lavorazione svolte sulle navi nel porto - non si tratta di un punto decisivo della controversia, atteso che la violazione dell'obbligo di far adottare idonee misure di sicurezza e di controllarne l'adozione non è stato fatto discendere, nella sentenza impugnata, dalla qualità di ufficiale addetto alla sicurezza della navigazione propria del M.C.; semmai la qualità di ufficiale addetto alla sicurezza della navigazione è stata usata come argomento rafforzativo da parte del Tribunale, presupponendosi maggiore consapevolezza (di quella comunque indispensabile per colui che è preposto a determinate operazioni di riparazione) in colui che, almeno in navigazione, è il responsabile della sicurezza dei marittimi.
Il secondo motivo è fondato nei limiti appresso specificati.

 

II - 1. La censura di cui al punto 1 risulta fondata, atteso che il Tribunale, dopo avere ricordato, a pag. 4 della sentenza, che gli appellanti M.C. e Navigazione Montanari "lamentavano l'erroneità del calcolo pretorile circa lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa", poi si dimentica del motivo di impugnazione e non se ne occupa più, salvo ad affermare che "il danno patrimoniale è esattamente calcolato sulla base dello stipendio documentalmente risultante dai fogli paga, e con calcoli aritmetici corretti sotto tutti i profili" (pag. 7).
Al riguardo va ricordato che la percentuale di scarto tra vita fisica e vita lavorativa, da detrarsi dalla capitalizzazione del reddito annuo, è, per sua natura, variabile, in quanto si ricollega alla situazione particolare di ciascun soggetto ed al tipo di lavoro dal medesimo svolto (Cass., 27.4.1995 n. 4642) da valutarsi dal giudice di merito. Non avere risposto minimamente alla censura mossa nell'atto di appello, che pretendeva essere percentuale di scarto più corretta, a fronte del 15% ritenuto dal Pretore, quella del 20%, integra il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
II - 2. La censura di cui al punto 2 - errore di calcolo da parte del Pretore nell'operare l'abbattimento di un terzo sul reddito capitalizzato e già ridotto del 15% - è inammissibile in questa sede, esulando dai poteri della Corte di legittimità quello di emendare gli errori materiali in cui siano incorsi i giudici di merito (Cass., nn. 3843/86, 4211/85, 2254/80). Nel caso in esame, peraltro, l'errore denunciato risalirebbe addirittura alla sentenza di primo grado.
II - 3. Quanto al momento di riferimento della liquidazione del danno morale operata in primo grado, i giudici d'appello hanno ritenuto, interpretando la sentenza pretorile, che la liquidazione fosse stata fatta con riferimento all'evento mortale.
Sul punto va rilevato che, di fronte alla condanna di primo grado al pagamento del danno differenziale, con la rivalutazione e gli interessi legali dal 5.2.84, nessuna specifica censura i ricorrenti hanno mosso in appello.
La decorrenza indicata chiaramente presumeva che il danno morale fosse stato riferito a quella data.
Non possono, pertanto, i ricorrenti dolersi di ciò, per la prima volta, in cassazione.
II - 4. Fondata è, invece, la censura relativa alla omessa o insufficiente motivazione sulla lamentata eccessività della somma liquidata a titolo di danno morale in primo grado, nonché sui criteri che avevano indotto il Pretore a liquidare tale danno in circa 100 milioni (esattamente, lire 100.104.827).
Fermo restando che la liquidazione del danno non patrimoniale, consistente nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito, sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, come tali insindacabili in sede di legittimità (Cass., n. 1959/95), nel caso in esame il giudice d'appello, di fronte alla precisa doglianza degli appellanti M.C. e Navigazione Montanari, ha omesso ogni sia pur sintetica enunciazione dei criteri che facevano ritenere equa la somma liquidata dal primo giudice.
Sul punto la sentenza qui impugnata si limita ad affermare che il danno, liquidato "con il consueto criterio equitativo", per un totale di circa lire 100 milioni, ripartiti tra quattro stretti congiunti (moglie e tre figli), non è per nulla eccessivo.
II - 5. La censura di cui al punto 5 è anch'essa fondata nei limiti di quanto di seguito precisato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il credito dell'INAIL (o del diverso istituto previdenziale che gestisca l'assicurazione di cui al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124), per il rimborso del costo dell'infortunio ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 citato, è credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimoniale che l'Istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi o dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortunato; e che la maggior somma risultante per effetto della revisione, in corso di giudizio, della tabella di capitalizzazione della rendita di cui all'art. 39 comma 1, del D.P.R. n. 1124, può essere richiesta in qualsiasi momento del giudizio di primo grado ed anche in appello, non rappresentando altro che la valutazione della passività effettuata secondo parametri attuali che trovano la loro fonte normativa in atti ufficiali dello Stato (Cass., nn. 3738/95; 568.3/94; 7796/90; 1573/86). Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno tenuto conto della variazione dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite disposta con D.M. 9 luglio 1984.
Ne consegue, però, che atteso che uno dei parametri da "omogeneizzare" era, per legge, riferito ad epoca non anteriore al 9.7.84, non potevano i giudici d'appello riferire le varie poste (danno patrimoniale, danno morale ed indennità e rendite corrisposte dalla Cassa Marittima) ad un momento anteriore; i dati non potevano risultare omogenei, essendo la capitalizzazione della rendita calcolata con riferimento ad un decreto ministeriale successivo alla data dell'evento (5.2.84) presa a riferimento per la liquidazione della altre voci.
I giudici di secondo grado, al fine di "omogeneizzare" le varie poste, onde calcolare il c.d. danno differenziale spettante ai congiunti del C., avrebbero dovuto, invece, prendere a riferimento una data successiva al 9.7.84.
II - 6. Quanto al rilievo che il danno, una volta quantificato, si trasformerebbe da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, e non sarebbe quindi ulteriormente rivalutabile ma solo suscettibile di produrre interessi legali, per confutarlo è sufficiente ricordare la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, trattandosi di debito di valore che si trasforma in debito di valuta solo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede alla liquidazione, il giudice d'appello deve adeguare il quantum alla svalutazione monetaria verificatasi nel periodo intercorso tra la sentenza di primo grado e quella di appello, anche se il danno sia stato liquidato con criteri equitativi, ove manchi una rinuncia espressa o tacita dell'interessato" (Cass., 7 febbraio 1995 n. 1393; 6 dicembre 1993 n. 12054).
Si aggiunga, inoltre, che con l'atto di appello non era stata contestata la condanna a rivalutazione ed interessi a decorrere dal 5.2.84 (e senza un termine finale), contenuta nella sentenza di primo grado.
 

 

III - Il terzo motivo, con il quale si propongono varie censure, in gran parte comuni al secondo e al quarto motivo, è fondato in relazione alle censure già accolte (punti 1,4 e 5 del secondo motivo) ed a quanto si preciserà esaminando il quarto motivo.
La cessazione della materia del contendere tra Navigazione Montanari ed I.P.SE.MA. rende, poi, superfluo l'esame della doglianze relativa al criterio adottato per quantificare la somma spettante alla Cassa Marittima a titolo di regresso.
 

 

IV - Il quarto motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, pur confermando, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, il principio della risarcibilità dei due tipi di danno (il valore del bene perduto da un lato ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto), hanno ritenuto che gli interessi vadano calcolati non dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata definitivamente, ma sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del ritardo; oppure calcolando indici medi di rivalutazione.
A tale orientamento, compatibile anche con la regola dettata dall'art. 429, comma 3, c.p.c., questo Collegio ritiene di aderire.
Del resto il criterio enunciato dalla sentenza n. 1712/95 era già stato adottato dalla Sezione Lavoro di questa Corte fin dalla sentenza n. 2652 del 25 maggio 1978, e ribadito con le successive pronunce nn. 3360/79, 1001/80, 3961/81,6491 /81,3396/87 e 4386/91.
Va pertanto riaffermato che il credito di capitale e quello di interessi, previsti dal comma 3 dell'art. 429 c.p.c., costituiscono due entità distinte, aventi specifica ed autonoma funzione, anche se tra loro in rapporto di accessorietà: il credito di lavoro è infatti assistito dalla progressiva rivalutazione commisurata agli indici di svalutazione determinati per la scala mobile dei lavoratori dell'industria, mentre gli interessi costituiscono una prestazione accessoria, periodica e proporzionale, che si aggiunge al capitale per effetto del decorso del tempo, secondo l'aliquota commisurata al tasso legale.
Ne consegue che gli interessi legali debbono computarsi non già dalla data della sentenza o della domanda, bensì dalla data di scadenza dei singoli crediti sulle frazioni di capitale, via via rivalutate in base agli indici di svalutazione, fino alla pubblicazione della sentenza e al saldo effettivo, in quanto solo in tal modo si realizza un effettivo rapporto di accessorietà tra capitale e interessi, con il rispetto del principio di produttività del reddito non goduto e, quindi, un concreto adeguamento del capitale iniziale.
Va qui rilevato che l'azione di responsabilità fatta valere dagli eredi C. ha natura contrattuale (art. 2087 c.c.) nei confronti della Navigazione Montanari S.p.A., mentre ha natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.) nei confronti di M.C.. Le conseguenze, quanto al criterio di calcolo di rivalutazione ed interessi, però, non mutano.
 

 

V - Quanto al ricorso incidentale di L.A.A, C.E., C. Francesco e C. Anna, esso è infondato.
Questa Corte ha già affermato che è configurabile un danno biologico risarcibile (e trasmissibile agli eredi) solo quando intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causate dalle stesse (Cass., 29.9.1995 n. 10271; 25.2.1997 n. 1704; 25.8.1997 n. 7975).
Nella fattispecie in esame il Tribunale ha ritenuto che un intervallo di soli cinque giorni tra l'incidente e la morte è troppo breve per configurare una lesione del bene della salute non assorbita dalla diversa lesione diretta del bene della vita.
L'affermazione non appare meritevole di censura, anche in considerazione del fatto che gli eredi ricorrenti non hanno precisato quale tipo di danno biologico si sarebbe consolidato in capo al defunto C. nel ricordato lasso di tempo, per poi essere trasmesso iure hereditario.
Concludendo, preso atto della cessazione della materia del contendere tra i ricorrenti principali e l'I.P.SE.MA. (mentre nessuna controversia è mai esistita tra gli eredi C. e l'istituto previdenziale, cui il ricorso incidentale è stato notificato solo in quanto litisconsorte processuale), il ricorso principale va accolto limitatamente alle censure di cui al secondo motivo, punto 1 (omessa motivazione sulla denunciata erroneità della misura applicata in primo grado sullo scarto tra vita fisica e vita lavorativa), punto 4 (omessa motivazione sulla lamentata eccessività della somma equitativamente liquidata a titolo di danno morale) e punto 5 (omogeneizzazione delle poste alla data del 5.2.84, non considerando che i coefficienti di capitalizzazione della rendita applicati erano stati deliberati con D.M. 9.7.1984), e al quarto motivo (sul calcolo degli interessi legali sulla somma via via rivalutata e non su quella definitivamente rivalutata).
Il ricorso incidentale va invece rigettato.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata ad altro giudice di pari grado, che si indica nel Tribunale di Gorizia.
Il giudice di rinvio si atterrà a quanto sopra statuito in ordine ai motivi accolti, pronunciandosi sulla misura dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa; sulla lamentata eccessività del danno morale equitativamente liquidato; procedendo alla c.d. omogeneizzazione delle poste con riferimento ad una data non anteriore al 9.7.84; calcolando, infine, sul danno differenziale spettante, gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal momento dell'evento.
Il giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le spese di questo giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale limitatamente al secondo motivo, punti 1,4 e 5, e al quarto motivo.
Rigetta gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Gorizia.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 LUGLIO 1998