Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 maggio 2002, n. 7454 - Maglione che si incastra nella troncatrice. Inutile fornire i grembiuli se non si verifica che vengano effettivamente utilizzati
Fatto
Con ricorso depositato il 18 gennaio 1996 N.M. si rivolgeva al pretore di Bassano del Grappa per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente occorsogli il 14 marzo 1995 sul luogo di lavoro presso la Dorsanity S.r.l. di Pove del Grappa.
Esponeva che, mentre stava lavorando in qualità di operaio ad una troncatrice per accorciare la gamba in ferro di una rete metallica, improvvisamente la manica del suo maglione si impigliava nella lama della troncatrice, così da subire il taglio dell'avambraccio destro con plurime lesioni muscolo tendine e la frattura della diafasi radiale.
Aggiungeva che, essendo la responsabilità dell'incidente da addebitarsi alla datrice di lavoro a causa della mancanza di adeguate protezioni alla macchina e, comunque, della violazione della normativa antinfortunistica, aveva diritto al richiesto risarcimento del danno biologico e morale.
Si costituiva la società convenuta contestando le avanzate pretese di cui chiedeva la reiezione.
Il pretore, ritenuto il difetto di prova della responsabilità del datore di lavoro nella produzione dell'infortunio, rigettava la domanda.
Avverso tale decisione proponeva appello N.M. con ricorso depositato il 9 giugno 1998, e, insistendo nell'accoglimento della domanda, lamentava che il pretore non aveva applicato la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2087 c.c., non aveva correttamente valutato le risultanze di causa, idonee in realtà a dimostrare l'assenza o, comunque, l'inadeguatezza del dispositivo di protezione alla lama troncatrice, e, inoltre, non aveva neppure tenuto in debito conto il mancato controllo sull'utilizzazione da parte del lavoratore dell'abbigliamento prescritto.
Si costituiva la Dorsanity S.r.l. contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Con sentenza del 16-26 ottobre 1998, l'adito Tribunale di Bassano del Grappa confermava la sentenza di primo grado, osservando che il lavoratore sia nell'immediatezza del fatto che nel ricorso introduttivo ed in sede di libero interrogatorio aveva dichiarato che la manica del maglione si era impigliata nella troncatrice mentre aveva abbassato la leva della lama con la mano sinistra infilando il pezzo da tagliare con la destra, solo in un secondo momento, in sede di interpello formale, la versione dei fatti era mutata, sostenendosi che l'incidente si era verificato quando la leva era stata già abbassata con la mano destra e quindi rilasciata. Non essendo credibile - ad avviso del Tribunale - tale ultima versione dei fatti sia perché tardiva sia perché smentita dalla espletata istruttoria testimoniale, doveva ritenersi che l'incidente era avvenuto in un momento in cui la struttura di copertura della lama, onde consentire l'operazione di taglio, doveva essere necessariamente sollevata. Pertanto, anche a volere ritenere l'assenza o, comunque, la inidoneità della protezione a svolgere la sua funzione, tale situazione non aveva nulla a che vedere sotto il profilo eziologico con l'incidente occorso al N.M..
Né, d'altro canto, poteva essere addebitato alla datrice di lavoro l'uso di abbigliamento eventualmente improprio da parte del dipendente, essendo emerso dalle deposizioni assunte in primo grado che i grembiuli da indossare erano stati regolarmente forniti agli operai.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre N.M. formulando un unico motivo.
Resiste la Dorsanity S.r.l. con controricorso.
Diritto
Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2087 c.c. (e 2697 c.c.) nonché degli artt. 4, lett. c), 59, 68, 69, 70 del D.P.R. n. 547 del 1955, e degli artt. 71 e 72, 378 e 379 del D.P.R. n. 547 del 1955, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., lamenta che il Tribunale di Bassano del Grappa abbia negato la responsabilità del datore di lavoro, nonostante la stessa fosse desumibile dagli elementi probatori acquisiti al processo.
In particolare, il ricorrente deduce che, avendo egli dimostrato di aver subito il danno come conseguenza dell'infortunio verificatosi nel corso della prestazione lavorativa alla macchina troncatrice, gravava sulla società Dorsanity provare di aver fatto tutto il possibile per evitare che l'infortunio accadesse, adottando ogni misura necessaria secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, anche di fronte ad eventuale concorrente comportamento imprudente del lavoratore; tanto più che si trattava di macchina con ruota dentata, la quale, secondo l'art. 59 del D.P.R. n. 547 del 1955 doveva essere completamente racchiusa entro un involucro metallico e con protezioni limitate alla sola zona di imbocco.
Al riguardo, il Tribunale avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica descrittiva della macchina, del suo funzionamento e di ricostruzione della dinamica dell'infortunio al fine di evidenziare la pericolosità della troncatrice dato che la lama ad un certo punto poteva venire liberamente a contatto delle mani e delle braccia del lavoratore non essendo completamente segregata.
Inoltre, la società non aveva provato di avere adeguatamente istruito il lavoratore nell'uso della troncatrice, non aveva preteso l'uso del grembiule, ma soprattutto non aveva dotato la macchina di un dispositivo supplementare che isolasse la ruota dentata in modo che le mani - e addirittura il braccio - non potessero arrivare a contatto con la ruota dentata stessa.
Il motivo è fondato.
Va premesso che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di Bassano del Grappa e non censurabile in questa sede perché congruamente motivata, il lavoratore N.M., dopo aver abbassato con la mano sinistra la leva della lama della troncatrice, infilava con la destra il pezzo da tagliare ed il maglione si impigliava nell'apparecchio, determinando le denunciate conseguenze dannose.
Da tale descrizione dell'infortunio, emergente dalle dichiarazioni dello stesso lavoratore rese in sede di libero interrogatorio, ritenuto dal Tribunale più attendibile di quella successivamente modificata dal medesimo infortunato, e dalle prove testimoniali raccolte in giudizio, il giudice d'appello ha ricavato che l'apparecchio era munito di protezione. ma che, quand'anche fosse stato sprovvisto o non fosse idoneo alla sua funzione, la circostanza sarebbe stata irrilevante; ciò in quanto, essendosi la manica del maglione impigliata mentre la lama era abbassata per la fase da taglio, era evidente che la protezione in quel frangente doveva essere comunque disattivata poiché la stessa si abbassava unicamente nella fase successiva, di riposo della macchina. quando, rilasciata la leva, la lama medesima si trovava sollevata.
Pertanto - ad avviso del Tribunale -, poiché l'incidente si era verificato in un momento in cui la struttura di copertura della lama, onde consentire l'operazione di taglio, doveva essere necessariamente sollevata, nessuna responsabilità del sinistro poteva addebitarsi al datore di lavoro, il quale, peraltro, aveva anche fornito ai propri dipendenti i grembiuli da indossare durante il lavoro.
Osserva il Collegio che - come affermato da questa Corte - la responsabilità datoriale per l'infortunio occorso ad un proprio dipendente addetto ad una macchina pericolosa non si arresta alla comune protezione del soggetto e non è esclusa per l'avvenuta osservanza delle specifiche prescrizioni contenute in una norma o disciplina antinfortunistica (ad esempio, quelle di cui al D.P.R. n. 547 del 1955), allorquando l'infortunio stesso sia derivato non già dal verificarsi del pericolo previsto dalla norma medesima e contro il quale erano dirette le prescrizioni tecniche in essa contenute, ma per effetto della intrinseca pericolosità della macchina operatrice, per la quale sorge l'obbligo di predisporre adeguata protezione, ovvero della applicazione di più specifiche ed idonee misure di sicurezza (Cass., 14 luglio 2001 n. 9601).
Va inoltre soggiunto che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni l'eventuale concorso di colpa del lavoratore; con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (ex plurimis, Cass., 19 ottobre 1996 n. 7636).
Delineati il contesto in cui ebbe a svolgersi l'accaduto ed i principi presenti nel quadro normativo di riferimento, va in relazione ad essi evidenziato che la sentenza impugnata, pur avendo accertato che l'infortunio subito dal lavoratore era da ricollegarsi all'uso del maglione, la cui manica si era impigliata nella lama della troncatrice, esclude ogni responsabilità del datore di lavoro in base alla sopra descritta ricostruzione delle modalità del sinistro, unitamente alla circostanza che "i grembiuli da indossare erano stati regolarmente forniti agli operai". Ma così argomentando, il Tribunale non si è dato carico di accertare, in particolare, se la sorveglianza da parte dell'imprenditore in ordine alla osservanza da parte del lavoratore interessato fosse - come l'obbligo di vigilanza richiede - costante ed effettiva, e neppure ha ritenuto di individuare un comportamento dell'infortunato dotato di quei caratteri di abnormità, inopinabilità, ecc., in presenza dei quali esso può - come detto - ritenersi causa esclusiva dell'evento lesivo.
In definitiva, i giudici di appello hanno omesso di attenersi ai criteri da seguire nell'interpretazione della normativa in discussione: l'impugnata sentenza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio della causa ad altro giudice che si adeguerà ai principi in precedenza enunciati e che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Venezia.
Così deciso in Roma il 6 marzo 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 21 MAGGIO 2002.