PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PROMOZIONE
DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

 

• ASL 2 Lanciano Vasto Chieti
• DR Abruzzo/Direzione territoriale INAIL Chieti-Pescara;
• Direzione Territoriale del Lavoro Chieti-Pescara
• Università degli Studi “G. d'Annunzio” Chieti Pescara
• CGIL provincia di Chieti
• CISL provincia di Chieti
• UIL provincia di Chieti
• Dipartimento Salute Sicurezza Ambiente UIL Abruzzo
• Confindustria Chieti - Pescara
• Ente Scuola Edile - CPT di Chieti
• CNA di Chieti
• Confartigianato Provincia di Chieti
• Confederazione Italiana Agricoltori Provincia di Chieti
• Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti
• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
• Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Chieti
• Collegio dei Geometri della Provincia di Chieti
• ANIEM Collegio Edile Pescara Chieti
• EDILFORMAS Abruzzo
• OPRA Organismo Paritetico Regionale dell'Artigianato
 

PREMESSO

- che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81, anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, attribuisce, come disposto all'articolo 10, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del S.S.N., al Ministero dell'Interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l'INL, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero della Salute, alle Università, agli Organismi paritetici e agli Enti di patronato, un ruolo essenziale alla realizzazione di attività di informazione, assistenza, formazione, promozione, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese e delle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- che lo stesso decreto legislativo ha collocato anche l'INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese;
- che il D.L. 78/2010, convertito nella L. n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha attribuito le funzioni delle attività previste dall'art. 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., all'INAIL quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in una logica di sistema con il Ministero del Lavoro, della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- che le Associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche tramite i propri Organismi paritetici e gli Ordini professionali, svolgono attività di assistenza nei confronti delle imprese e dei lavoratori, nonché un ruolo propulsivo nella formazione degli stessi;
- che il Piano Nazionale Prevenzione (2014-2018) del Ministero della Salute, (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014), anche in attuazione delle direttive comunitarie, attribuisce valenza sociale ed economica alla tematica del contrasto agli infortuni ed alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal decreto legislativo n° 81/2008;
 

CONSIDERATO

- che è interesse comune delle parti firmatarie migliorare le forme di collaborazione e valorizzare, attraverso l'interazione istituzionale ed operativa, le proprie specifiche funzioni ed attribuzioni al fine di rafforzare nel territorio provinciale il pieno rispetto delle discipline legislative e contrattuali in materia di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:
 

Art. 1
FINALITA' ED OGGETTO DEL PROTOCOLLO

Le attività che le parti intendono realizzare congiuntamente, sono, in particolare, quelle di seguito elencate:
1. raccolta e condivisione di informazioni e conoscenze in materia di rischi e danni da lavoro;
2. condivisione dei “dati comuni” detenuti in ragione delle rispettive funzioni e competenze ad esclusione dei dati sensibili;
3. definizione di azioni di prevenzione finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro afferenti i diversi comparti;
4. progettazione e realizzazione di iniziative di carattere informativo/formativo volte alla promozione e diffusione dei valori e della cultura della salute e sicurezza nel lavoro;
5. individuazione e diffusione, anche mediante la realizzazione di pubblicazioni, di buone prassi e buone tecniche in materia di salute, sicurezza e prevenzione;
6. promozione di azioni di studio e approfondimento per il sostegno sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 

Art. 2
AMBITI DI COLLABORAZIONE

Per gli ambiti di intervento, congiuntamente individuati dalle Parti, le stesse si impegnano, sulla base del presente Protocollo d'intesa, a sottoscrivere specifici Accordi attuativi finalizzati alla realizzazione delle programmate iniziative prevenzionali.
 

Art. 3
TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO

Per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Protocollo le Parti costituiranno un Tavolo Tecnico di Coordinamento (in seguito Comitato) composto da n. 6 componenti individuati, rispettivamente, in numero di uno ciascuno da ASL, INAIL ed INL, organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali ed ordini professionali.
Il Comitato avrà il compito di definire le linee di indirizzo e di intervento per garantire le finalità di cui al successivo art. 4.
Il Comitato dovrà essere costituito entro il 31 marzo 2019 e dovrà riunirsi almeno una volta ogni 4 mesi. Per la gestione delle attività sopra declinate, in sede di prima riunione, i componenti designati individueranno un coordinatore.
Il Comitato, in base alle specifiche tematiche da trattare, potrà essere integrato da rappresentanti degli altri Enti firmatari del presente Protocollo.
 

Art. 4
MODALITA' ATTUATIVE DEL PROTOCOLLO

Gli accordi attuativi di cui all'art. 2 dovranno indicare:
1. gli obiettivi e i risultati da conseguire, le specifiche attività da espletare e la relativa tempificazione, la suddivisione dei compiti tra le parti, gli impegni finanziari da assumere;
2. i profili professionali e amministrativi, le competenze e il rispettivo livello di responsabilità nell'esecuzione delle attività progettuali dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti secondo quanto indicato dal Comitato di cui all'art. 3;
3. azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
4. la durata, che non potrà superare l'arco di validità temporale del presente Protocollo d'Intesa, salvo espressa previsione nell'accordo stesso;
5. i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dei soggetti sottoscrittori.
 

Art. 5
ONERI

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari diretti, né indiretti a carico delle parti firmatarie. Gli eventuali oneri economico-finanziari sostenuti dalle Parti per la realizzazione delle attività progettuali, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente atto.
 

Art. 6
DURATA ED EVENTUALE RINNOVO

Il presente Protocollo ha durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile esclusivamente a seguito di accordo scritto tra le Parti.
È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività progettuali in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
Alla scadenza le Parti redigono una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. In caso di rinnovo, verrà congiuntamente redatto un programma sui futuri obiettivi da conseguire.
 

Art. 7
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI OTTENUTI

Le Parti sottoscrittrici si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'iniziativa e collaboreranno nella diffusione dei risultati ottenuti utilizzando i canali di comunicazione e di divulgazione di tipo convenzionale (siti web, conferenze, convegni a tema, altro materiale informativo) ed organizzando iniziative divulgative rivolte ad interlocutori interessati ai temi ed alle attività dei progetti.
Il Servizio Prevenzione della Salute negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) della ASL 2 Lanciano Vasto Chieti supporterà la conoscenza dei risultati attraverso l'implementazione del proprio sportello di informazione/assistenza accessibile attraverso il sito web aziendale.
 

Art. 8
RECESSO O SCIOGLIMENTO

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, ovvero di scioglierlo consensualmente.
Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite P.E.C. da inviare alle parti firmatarie del presente Protocollo di intesa.
Il recesso ha effetto decorsi 30 giorni dalla data di notifica dello stesso.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento consensuale, le Parti concordano fin d'ora di portare, comunque, a conclusione le attività in corso e i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
 

Art. 9
RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano ad assicurare la diffusione, conoscenza ed applicazione del presente Protocollo garantendo la riservatezza nei riguardi di terzi dei dati, notizie, informazioni eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo.
 

Art. 10
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli Accordi attuativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i..
 

Art. 11
ASPETTI LEGALI

Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa.
In caso di controversia, relativa all'esecuzione o interpretazione del presente Accordo, non sanabile bonariamente, l'esclusiva giurisdizione sarà del Tribunale di Chieti.
 

Sottoscrizione protocollo d'intesa

Il presente atto si compone di n. 5 pagine.
Chieti 22/febbraio/2019

Le parti firmatarie:
ASL02 Lanciano Vasto Chieti (Dr. Pasquale Flacco)
DR Abruzzo/Direzione territoriale INAIL Chieti-Pescara (Dott. Nicola Negri)
Direzione Territoriale del Lavoro Chieti-Pescara (Dott. Giovanni De Paulis)
Università degli Studi “G. d'Annunzio” Chieti Pescara (Prof. Sergio Caputi)
CGIL Provincia di Chieti (Dott. Germano Di Laudo)
CISL Provincia di Chieti (Dott. Lucio Petrongolo)
UIL Provincia di Chieti (Dott. Antonio Cardo)
Dipartimento Salute Sicurezza Ambiente UIL Abruzzo (Dott. Ernesto D'Eliseo)
Confindustria Chieti - Pescara (Dott. Gennaro Zecca)
Ente Scuola Edile - CPT di Chieti (Dott. Federico De Cesare)
CNA Provincia di Chieti (Dott.ssa Letizia Scastiglia)
Confartigianato Provincia di Chieti (Dott. Alberto De Cesare)
Confederazione Italiana Agricoltori Provincia di Chieti (Dott. Nicola Sichetti)
Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti (Arch. Massimiliano Caraceni)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti (Ing. Giuseppe Totaro)
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Chieti
Collegio dei Geometri della Provincia di Chieti (Dott. Claudio Bottone)
ANIEM Collegio Edile Pescara Chieti (Ing. Bruno Facciolini)
EDILFORMAS Abruzzo (Dott. Paolo Di Giampaolo)
OPRA Organismo Paritetico Regionale dell'Artigianato (Dott. Flaviano Montebello)


Fonte: inail.it