Regione Marche
Legge Regionale 10 febbraio 2006, n. 4
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”
B.U.R. 16 febbraio 2006, n. 20

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta Regionale promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifica dell’articolo 1 della LR 2/2005)

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) le parole “diritto alla persona” sono sostituite dalle parole “diritto della persona”.
 

Art. 2
(Modifica dell’articolo 6 della LR 2/2005)

1. Il comma 4 dell’articolo 6 della LR 2/2005 è sostituito dal seguente:
“4. Ai lavori della Commissione possono essere invitati i rappresentanti delle associazioni delle categorie professionali e produttive interessate.”.
 

Art. 3
(Modifica dell’articolo 8 della LR 2/2005)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della LR 2/2005 è aggiunto il seguente:
“4bis. Ai lavori della Commissione possono essere invitati i rappresentanti delle associazioni delle categorie professionali e produttive interessate.”.
 

Art. 4
(Modifica dell’articolo 10 della LR 2/2005)

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della LR 2/2005 le parole “Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, escluse le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici,” sono sostituite con le parole “Ferme restando le competenze riservate alle amministrazioni dello Stato dalla normativa statale vigente, le pubbliche amministrazioni, come individuate dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001,”.
 

Art. 5
(Modifiche dell’articolo 11 della LR 2/2005)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della LR 2/2005 le parole “a soggetti pubblici e privati dell’autorizzazione alla gestione nel territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale” sono sostituite con le parole “ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Dlgs 276/2003 dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale ai soggetti pubblici e privali che intendano svolgere le predette attività esclusivamente nel territorio regionale”.
2. Al comma 2 dell’articolo 11 della LR 2/2005 le parole “possono svolgere attività di intermediazione esclusivamente per i propri studenti, garantendo” sono sostituite con le parole “qualora svolgano l’attività di intermediazione devono garantire ai propri studenti”.
 

Art. 6
(Modifica dell’articolo 13 della LR 2/2005)

1. Al comma 3 dell’articolo 13 della LR 2/2005 le parole “il nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro” sono sostituite con le parole “la borsa continua nazionale del lavoro, tramite il nodo regionale costituito ai sensi dell’articolo 15 del Dlgs 276/2003”.
 

Art. 7
(Modifiche dell’articolo 20 della LR 2/2005)

1. Al comma 2 dell’articolo 20 della LR 2/2005 le parole “le categorie dei soggetti svantaggiati destinatarie in via prioritaria, unitamente alla categoria dei disabili, degli interventi regionali” sono sostituite con le parole “le categorie dei soggetti destinatarie, in via prioritaria, degli interventi regionali di politica attiva”.
2. Al comma 3 dell’articolo 20 della LR 2/2005 le parole “I soggetti autorizzati che intendano operare ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 276/2003” sono sostituite con le parole “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 del Dlgs 276/2003, i soggetti che intendano svolgere nel territorio regionale le attività di cui all’articolo 13 medesimo in regime di raccordo con le Province”.
3. La lettera e) del comma 4 dell’articolo 20 della LR 2/2005 è sostituita dalla seguente:
e) “i criteri per la definizione, ai sensi del Dlgs 181/2000 e della relativa disciplina regionale di attuazione, della congruità dell’offerta lavorativa”.
 

Art. 8
(Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regione Marche.

Data ad Ancona, addì 10 febbraio 2006.