Ministero della Pubblica Istruzione

Circolare  n. 119
 

Prot. n. D11/1646
Roma, 29 aprile 1999


OGGETTO: Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni - D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative.

Con il Regolamento concernente l’applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche ed educative, adottato con D.M. 29 settembre 1998, n. 382 (G.U. 4 novembre 1998), è stata completata la normativa di settore ed opera, quindi, a tutti gli effetti, l’obbligo di adeguare le scuole alle relative prescrizioni europee. Dell’intervenuta pubblicazione del provvedimento è stata data opportuna diffusione con le note prot. n° D7/4988 e D7/4989 del 6/11/1998 indirizzate, rispettivamente, agli Uffici Periferici e Centrali di questa Amministrazione.
E’ appena il caso di sottolineare che le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge con la serie di adempimenti che ne conseguono, un’opportunità per promuovere all’interno delle istituzioni scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l’obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola, nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza. E’ in quest’ottica che vanno anzitutto interpretati i ruoli istituzionali del Capo di istituto, in quanto datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e degli addetti ai diversi servizi. E’ nella stessa ottica che vanno impostate l’informazione e la formazione rivolte ai lavoratori della scuola e, per quanto richiesto, agli stessi studenti. Infine, e al di là delle prescrizioni normative, è indispensabile realizzare un generale coinvolgimento ed una comune presa di coscienza di operatori scolastici ed alunni sulla sostanziale valenza educativa delle tematiche sulla sicurezza e sui comportamenti che, coerentemente, vanno adottati.
In definitiva e pur nella consapevolezza delle problematiche operative connesse all’attuazione della citata normativa, va doverosamente richiamata l’attenzione sul particolare rilievo della materia nell’ambiente scolastico con l’obiettivo di una “scuola sicura” da conseguire in unione di intenti, di risorse e di sinergie con gli Enti locali, anche con il coinvolgimento dei lavoratori mediante le OO.SS., nonché nella prospettiva dell’affermazione e diffusione di una “cultura della sicurezza,” che non può essere trascurata o sminuita proprio nell’istituzione scolastica che deve, invece, costituirne un momento propulsivo determinante.
A fronte, peraltro, della rilevanza della questione - di natura non soltanto sociale, ma implicante una serie di attività e di coinvolgimenti operativi di più soggetti - questo Ministero, non ignorando o sottovalutando notizie e segnali provenienti sia dai Dirigenti degli Uffici periferici che dai Dirigenti scolastici direttamente responsabili del servizio nelle rispettive istituzioni, si è determinato a seguire da presso gli sviluppi della prima fase di avvio a regime, per fornire ogni possibile assistenza al superamento degli eventuali punti di crisi e favorire un coordinato e razionale impiego delle risorse; cosa, questa, tanto più necessaria attese le limitate disponibilità finanziarie all’uopo utilizzabili.
In tale ottica, anche al fine di individuare un punto di riferimento unitario, è stato costituito un apposito Osservatorio - costituito da rappresentanti dei diversi Uffici, centrali e periferici, interessati nonché da alcuni dirigenti scolastici - operante con l’appoggio di una struttura più leggera e flessibile incardinata presso la Direzione Generale del Personale, che ha già seguito l’iter di emanazione del Regolamento. Osservatorio, questo, nel quale potranno essere coinvolti, quando se ne ravvisi l’opportunità, Enti ed Organismi interessati alle tematiche della sicurezza.
Tanto premesso, si richiamano gli aspetti che sono parsi di più evidente rilievo, prospettando alcune indicazioni di massima e fermo restando che altre potranno esserne fornite in relazione alle effettive necessità rilevate sul campo.

A) Datore di lavoro
Con D.M. 21 giugno 1996 n. 292 sono stati identificati come “datori di lavoro”, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di seguito denominato d..l.vo 626, e successive integrazioni e modifiche, i Dirigenti Scolastici (per le istituzioni scolastiche ed educative) ed i Presidenti dei Consigli di Amministrazione (per i Conservatori e le Accademie), ai quali, pertanto, fanno capo i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa di riferimento.
In proposito, va preliminarmente ricordato come le attività relative agli interventi strutturali e di manutenzione, necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative, siano a carico dell’Ente locale tenuto, ai sensi della vigente normativa in materia - ed in particolare dell’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 - alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal d.l.vo 626, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti da parte dei Dirigenti scolastici con la richiesta del loro adempimento all’Ente locale rispettivamente competente e cioè, al Comune, per le scuole Materne, Elementari e Secondarie di primo grado ed alla Provincia, per l’intera fascia Secondaria superiore ed Artistica nonché per le Istituzioni Educative.
Ciò premesso - e ribadita la normale, tradizionale, competenza prevista da norme previgenti, come, in particolare, gli obblighi gravanti sul Capo d’Istituto come “titolare dell’attività”, di cui ai DD.MM. 27 agosto 1992 e 10 marzo 1998 e successive integrazioni e modificazioni, relativi alle misure di prevenzione incendi, nonché di ogni altra doverosa cautela che dovesse rendersi necessaria a fronte di particolari situazioni contingenti, secondo la normale diligenza relativa alla specifica funzione esercitata - al datore di lavoro, come sopra individuato dal citato D.M. 21 giugno 1996 n. 292, è attribuito il compito di porre in essere i vari adempimenti di carattere generale concernenti essenzialmente le attività di formazione ed informazione del personale interessato nonché la valutazione dei rischi, la conseguente elaborazione del documento e la predisposizione del servizio di prevenzione e protezione, comprensivo delle cosiddette figure sensibili, di cui al successivo punto 6.
Più nel dettaglio egli, ai sensi dell’articolo 4 del d.l.vo 626/94, deve:

1) valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica di riferimento;
2) elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, che indichi i criteri adottati ai fini della valutazione nonché le misure di prevenzione e protezione individuali adottate o da adottare ed il programma delle misure ritenute opportune per rimuovere o ridurre i rischi collettivi ed individuali, custodendolo agli atti;
3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
4) designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
5) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità secondo quanto indicato alla successiva lettera E;
6) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso (“figure sensibili”), nonché la figura del preposto, ove necessaria (es.: laboratori, officine, ecc.);
7) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati ai sensi dell’articolo 2 comma A del d.l.vo n. 626, ove necessario, dispositivi di protezione individuale e collettiva;
8) adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della normativa di riferimento.
9) assicurare un’idonea attività di formazione ed informazione degli interessati - personale ed alunni - in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
10) consultare il RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza) ovvero, in sua assenza, la RSA (rappresentanza sindacale aziendale) d’istituto.

B) Valutazione dei rischi: stesura del documento
Il primo adempimento, anche di ordine logico, del Dirigente scolastico consiste nella valutazione del rischio e nella conseguente stesura di un apposito documento. Ciò richiederebbe, di norma, competenze tecniche rinvenibili solo in alcune tipologie di istituzioni scolastiche. Tale adempimento potrebbe, dunque, comportare difficoltà, soprattutto in quelle scuole nelle quali presti servizio personale privo di tali caratteristiche.
Premesso quanto sopra, ai fini della valutazione dei rischi, laddove esista personale fornito di idonea competenza tecnica, il Capo di Istituto - avvalendosi sia della collaborazione del Responsabile della sicurezza che di coloro che sono stati individuati e nominati come addetti al servizio di prevenzione e protezione - effettuerà una ricognizione dei rischi, ambiente per ambiente, utilizzando, ove lo ritenga, il modello-guida che si fornisce in allegato, appositamente predisposto come ausilio minimo e che potrà, ove ritenuto necessario, essere integrato in relazione alle eventuali ulteriori esigenze che ciascun estensore dovesse ritenere presenti.
La stesura del documento sui fattori di rischio rappresenta un preciso obbligo del datore di lavoro, che, comunque, ne assume la piena responsabilità anche nel caso in cui si avvalga dell’opera del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. A tal fine, egli può ricorrere anche alla collaborazione del personale tecnico degli Enti locali (Comuni o Province) tenuti alla fornitura delle relative strutture immobiliari ed agli obblighi relativi agli interventi strutturali di manutenzione secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 12 del d.l.vo 626, nonché degli Enti od Associazioni preposti istituzionalmente alla tutela e sicurezza dei lavoratori. Collaborazione, questa, ovviamente subordinata alla disponibilità dei citati Enti ed Associazioni, non costituendo per essi un obbligo di legge.
In proposito - al fine di coadiuvare i Dirigenti scolastici nell’esercizio dei rispettivi adempimenti in merito, che, comunque, essi sono tenuti a svolgere - questa Amministrazione sta valutando la possibilità di convenire con le Associazioni di categoria (ANCI ed UPI) - ovviamente previa acquisizione della relativa disponibilità in merito - opportuni interventi a sostegno, attraverso, ad esempio, la predisposizione di una modulistica unitaria per categoria di Istituti ed ausili da parte di personale tecnico messo a disposizione dall’Ente medesimo.

C) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Il Dirigente Scolastico - ferma restando la propria diretta responsabilità collegata alla figura di datore di lavoro - designa, nell’ambito del personale in servizio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sempreché non intenda assumere direttamente tale funzione qualora il numero dei dipendenti, con esclusione degli allievi, sia inferiore alle duecento unità.
In entrambi i casi è obbligatoria per il responsabile la frequenza di un adeguato corso di formazione opportunamente certificato, secondo quanto indicato nel decreto interministeriale 16 gennaio 1997, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio successivo.
La scelta del responsabile del servizio rientra, dunque, nei poteri del Dirigente scolastico. In assenza di risorse interne idonee e disponibili è possibile il ricorso alternativo all’esterno, analogamente a quanto richiamato in merito al documento sui fattori di rischio. Va comunque sottolineato che, anche in questa eventualità, resta in ogni caso a suo carico l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, configurandosi l’apporto esterno come un’integrazione del servizio, così come sottolineato dallo stesso Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento.
Più in particolare detto regolamento prevede che venga prioritariamente presa in considerazione la possibilità di utilizzare risorse interne all’istituzione medesima. Come successive subordinate vengono poi individuate: l’utilizzazione di personale di altre istituzioni, eventualmente anche per più scuole consorziate; il ricorso a strutture dell’Ente locale, ovviamente ove questo sia disponibile; il ricorso a prestazioni esterne presso Enti specializzati, nonché, in assenza di ogni altra alternativa, a prestazioni professionali esterne. Si intende che tali prestazioni dovranno di necessità far carico alle disponibilità finanziarie delle istituzioni interessate, che, anche in questo caso, è consigliabile si consorzino al fine di realizzare economie di scala; ciò in quanto il d.l.vo 626 non ha previsto, com’è noto, alcun finanziamento specifico aggiuntivo per le relative misure di attuazione.
Nelle ultime ipotesi (risorse esterne alla scuola) le opportune convenzioni potranno essere stipulate, a livello più generale, anche dal Provveditore agli studi territorialmente competente.
Con l’occasione si evidenzia, infine, che l’Amministrazione intende, comunque, promuovere, tramite istituti specializzati, apposite attività di formazione, da concordare nelle opportune sedi sindacali, per le “figure sensibili” (addetti ai servizi di primo soccorso e di protezione dagli incendi) nonché per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Peraltro, anche in questo, come negli altri casi analoghi, l’intervento centrale si configurerebbe come sussidiario, di sostegno e, ove necessario, di coordinamento delle iniziative locali.

D) Organizzazione del servizio e prevenzione
Definito il documento di valutazione del rischio, il Dirigente scolastico elaborerà il piano della sicurezza e la relativa programmazione ed attuazione degli interventi di competenza graduati in relazione alle obiettive priorità ed alle disponibilità finanziarie.
Nell’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, così come nella designazione delle cosiddette “figure sensibili” - dei lavoratori, cioè, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza - le figure scolastiche potrebbero essere individuate, a titolo esemplificativo ed in rapporto alle attività istituzionali, anche nel Collaboratore, nell’Assistente Tecnico per i laboratori e nel Docente di Educazione fisica, comunque in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del RLS (o RSA, in sua assenza).

E) sanitaria
Premesso che il “medico competente” è figura ben diversa dall’eventuale medico scolastico, si evidenzia come l’articolo 16 del D.l.vo 626/94 disponga che la sorveglianza sanitaria - concretizzantesi in accertamenti preventivi e periodici finalizzati a verificare l’assenza di controindicazioni allo svolgimento di determinate attività - venga effettuata “nei casi previsti dalla normativa vigente”.
Pertanto, destinatari della presente disposizione sono esclusivamente il personale scolastico e gli allievi di alcune tipologie di istituzioni nelle quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, comportanti specifici elementi di rischio della salute, ovviamente, limitatamente al tempo dedicato alle relative esercitazioni.
La sorveglianza sanitaria deve, quindi, essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose. A tal fine il dirigente scolastico, effettuata la valutazione dei rischi, qualora ne ricorrano le condizioni, nomina il medico competente che - si sottolinea - deve essere nominato solo in presenza di attività a rischio per la salute (in particolare, articoli 33, 34 e 35 del D.P.R. 303/56, come integrato dal D.M. 5 settembre 1994).
Premesso quanto sopra, il Dirigente scolastico procede all’individuazione del medico competente, d’intesa, ove possibile, con le AA.SS.LL. ovvero rivolgendosi ad una struttura pubblica (per es.: l’INAIL) dotata di personale sanitario in possesso dei prescritti requisiti. Si richiama, al riguardo, quanto previsto dai commi 5 e 7 dell’articolo 12 del D.l.vo 626/94. Per agevolare tale adempimento i Provveditori agli studi territorialmente competenti stipulano una convenzione quadro - valida per l’intera Provincia ed alla quale i Capi d’istituto potranno uniformarsi - in cui vengono individuati il personale sanitario interessato, le prestazioni da rendere ai sensi della normativa di riferimento, gli onorari ed ogni altro elemento o modalità ritenuti opportuni.
L’organizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria è stabilita sulla base di convenzioni tra le istituzioni scolastiche ed i predetti Enti pubblici disponibili ad effettuare il servizio. A tali fini questo Ministero sta valutando la possibilità di un raccordo con le competenti Regioni - ove disponibili - per una collaborazione organica, soprattutto in considerazione del numero delle istituzioni scolastiche coinvolte e delle correlate risorse finanziarie, anche a fronte della necessità di ricorrere a professionalità sanitarie fornite di particolari requisiti.

F) Formazione ed informazione
Tutti i lavoratori e le figure ad essi equiparati devono essere informati e formati. Il Dirigente scolastico assicurerà che ciascun lavoratore riceva una informazione ed una formazione adeguate in materia di igiene e sicurezza con riferimento al proprio posto di lavoro ed in relazione alle mansioni svolte. La formazione dei lavoratori e quella dei rispettivi rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare alcun onere economico a loro carico.
La formazione costituisce un obbligo per il dirigente scolastico, il quale predisporrà, a tal fine, un piano organico nell’ambito delle attività formative programmate dall’istituto secondo la vigente normativa contrattuale.
Atteso, peraltro, che la formazione costituisce un obbligo anche per il lavoratore, che non può ad essa sottrarsi o rinunciare, il Dirigente scolastico curerà di assicurare, ove necessario, le opportune integrazioni delle relative attività, a fronte delle eventuali assenze dei destinatari, da qualunque causa prodotte.
Anche al fine di sovvenire alla possibile frammentazione delle attività formative, derivante da trasferimenti, cambiamenti di mansioni od ogni altra motivazione, questo Ministero ha predisposto, in materia, un apposito corso di autoformazione su supporto multimediale (CD-Rom), già distribuito alle SS.LL. - e di libera duplicabilità, ove necessario - che soddisfa gli obblighi in questione, con relativa certificazione dell’avvenuto adempimento.
Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’articolo 20 del d.l.vo 626 e dalla parte seconda del Contratto Collettivo Quadro (CCQN) del 7 maggio 1998 tra ARAN e OO.SS., in materia di organismi paritetici, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative.
In proposito, si raccomanda un’attenta opera di promozione e vigilanza affinché le attività di formazione ed informazione siano portate a tempestivo compimento.
Per quanto riguarda, poi, l’informazione dei lavoratori, estesa anche agli alunni, essa potrebbe essere correttamente ed opportunamente assicurata - previa consultazione del RSPP e del RSL - mediante la produzione e diffusione di opuscoli sintetici e di agevole definizione e consultazione, nei quali siano riassunti i principi indicati dalla normativa di riferimento, unitamente a quelle informazioni ritenute utili rispetto all’organizzazione dell’istituzione scolastica in materia di sicurezza, prevenzione e soccorso.
Questo Ministero, infine, ad integrazione del prodotto multimediale suindicato, promuoverà iniziative di formazione, dirette a porre i Capi di istituto nella condizione di meglio assolvere al proprio compito specifico ed essere, altresì, in grado di assumere la veste di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ove consentito (istituzioni con meno di duecento dipendenti, esclusi gli alunni). Torna opportuno segnalare, al riguardo, che nell’ambito del corso di formazione per Dirigenti scolastici di cui al D.L.vo n. 59 del 1998 è previsto un apposito “curricolo elettivo” in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che i singoli interessati potranno scegliere e seguire. Specifici interventi di formazione saranno destinati ai Responsabili del servizio prevenzione e protezione nonché ai Rappresentanti dei lavoratori.
Analoghe iniziative potranno essere prese in considerazione per il personale della scuola nei piani provinciali di formazione, in merito alla formazione degli addetti al SSPP (cosiddette “figure sensibili”), eventualmente anche in collaborazione con Istituti e soggetti specializzati (VV.FF., CRI, INAIL ecc.).
Con l’occasione si ricorda come il Dipartimento per la Funzione Pubblica abbia stipulato un apposito accordo di programma con l’INAIL che prevede anche un’attività di formazione graduale nell’ambito della normativa in questione e che il Gruppo Integrato di Coordinamento, all’uopo costituito presso detta Struttura, ha avviato, tramite i Provveditorati agli Studi, una rilevazione analitica sullo stato di attuazione della normativa per la sicurezza e sulla necessità di assistenza, al fine di un reciproco scambio di informazioni per concertare la programmazione di eventuali interventi in comune, in un’ottica di una fattiva collaborazione sinergica.. Nell’ambito di tale accordo è stata a suo tempo diramata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Personale delle Pubbliche Amministrazioni, la Circolare n: 3 del 1998, protocollo 25233 del 21 febbraio 1998 con la quale è stato chiesto di trasmettere all’INAIL, per le successive elaborazioni e programmazione di iniziative, elementi conoscitivi sullo stato degli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

G) Rapporti con gli Enti locali
E’ il caso di sottolineare come il rapporto tra le istituzioni scolastiche e gli Enti locali (Comuni o Province) vada sviluppato nel segno della migliore integrazione e con ogni spirito collaborativo, considerata la stretta connessione tra Ente locale e Scuola, sia per gli aspetti tecnici, attinenti la fornitura e la manutenzione delle strutture, sia per quelli generali di espressione della comunità locale. Resta fermo quanto in precedenza indicato, in merito alle questioni di carattere strutturale e manutentivo, - che fanno capo direttamente ai Comuni e alle Province rispettivamente obbligati ai sensi della vigente normativa.
Ciò vale, in particolare, per la materia di cui trattasi, nella quale l’interazione è, in più circostanze, continua e fisiologica. Si raccomanda, pertanto, a tutte le componenti interessate, pur nell’esercizio di ruoli e funzioni che in taluni casi possono prospettarsi in posizioni dialettiche, di tenere comunque e sempre presente la necessità di operare nello spirito della massima apertura e collaborazione, in un’ottica di fattiva sinergia di obiettivi e risorse.
Sarà cura dell’Ufficio scolastico territorialmente competente promuovere ogni iniziativa ritenuta opportuna per coordinare e raccordare, in merito, le Istituzioni scolastiche con gli Enti a qualunque titolo coinvolti. Si assicura che questa Amministrazione non mancherà, da parte sua, di avviare come già nel passato ed in precedenza indicato, un proficuo dialogo con le associazioni degli Enti locali e degli altri Organismi interessati, al fine del reperimento - ove possibile - di soluzioni univoche e condivise, anche attraverso la stipula di appositi Protocolli d’intesa.

H) Adeguamento di attrezzature scolastiche non afferenti edifici e strutture dei locali
Torna opportuno ricordare che, mentre fanno capo agli Enti locali rispettivamente competenti, Comuni o Province, gli interventi sulle strutture, gli arredi, le spese varie d’ufficio e l’impiantistica in generale (articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23) - fatto salvo, ovviamente, l’obbligo da parte del Capo d’istituto di adottare ogni misura idonea e contingente in caso di grave ed immediato pregiudizio per l’incolumità dell’utenza - resta di pertinenza di quest’ultimo l’adeguamento delle attrezzature e dei materiali destinati alle attività didattiche.
Di tali circostanze andrà tenuto il debito conto nella valutazione dei fattori di rischio, nella stesura del relativo documento e nella proposizione degli interventi che dovessero rendersi necessari.

I) Organizzazione, raccordo e supporto
Le questioni sollevate dall’introduzione della normativa in questione attengono a molteplici aspetti: finanziari, organizzativi, relazionali, gestionali e di natura contrattuale, per la realizzazione di programmi di formazione, per i criteri di attribuzione di compiti e funzioni particolari, per eventuali compensi aggiuntivi e per l’individuazione di possibili raccordi ed assistenza a livello territoriale.
In tale ottica - ferma restando la piena autonomia dei Capi d’Istituto in quanto direttamente responsabili per le rispettive Istituzioni scolastiche - sarà cura dei Dirigenti degli Uffici periferici territorialmente competenti - consultati, ove presenti, gli Organismi paritetici - valutare l’opportunità dell’adozione di ogni necessaria iniziativa in presenza di tematiche che, per la loro dimensione e natura, meglio si prestino ad una organizzazione locale rivolta ad una pluralità di soggetti o di istituti, nonché di reperire ogni possibile forma di raccordo e/o supporto che dovesse risultare utile per un’organica e funzionale soluzione delle diverse problematiche in materia.

J) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Organismo paritetico
L’individuazione della figura del responsabile dei lavoratori per la sicurezza è disciplinata, in attesa di un accordo di comparto, dall’accordo quadro concordato il 7 maggio 1996 tra l’ARAN e l’OO.SS. pubblicato sulla G.U. serie generale n. 167 del 30 luglio 1996 (CCQN). Altre modalità di designazione potranno essere concordate in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del CCNL 1994/97.
Per l’istituzione dell’Organismo paritetico di cui all’articolo 20 del D.l.vo 626/94, si fa rinvio alla contrattazione prevista dalla parte II, punto I, dello stesso CCQN.

K) Risorse Finanziarie
La problematica in questione si risolve essenzialmente nell’individuazione dei costi che le scuole dovrebbero sostenere per l’applicazione della normativa sull’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare - ribadita la diretta competenza degli Enti locali in merito alle questioni strutturali e ad ogni altra ad essi istituzionalmente devoluta, per le quali non è ipotizzabile alcun intervento finanziario da parte di questa Amministrazione - l’eventuale fabbisogno finanziario per le istituzioni scolastiche si porrebbe sostanzialmente per le seguenti attività:
1) stesura del documento di valutazione dei rischi, ove la relativa definizione richieda particolari professionalità non reperibili all’interno dell’Istituzione scolastica;
2) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nell’impossibilità di provvedere a soluzioni interne;
3) eventuale nomina del medico competente, qualora sia necessario secondo quanto indicato nei punti precedenti;
L’adempimento relativo alla stesura del documento dei rischi contempla oneri finanziari solo in caso di necessità di ricorso a prestazioni professionali di esperti esterni, ove non fossero rinvenibili idonee professionalità all’interno dell’istituzione scolastica interessata. Qualora si ricorresse, dunque, a prestazioni esterne i Capi di istituto faranno fronte agli oneri finanziari derivanti dalla stipula di apposito contratto di prestazione d’opera (art. 40, comma 1, della legge 449/97), attingendo agli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento amministrativo didattico, utilizzando a tal fine anche le eventuali economie derivanti dall’applicazione della Circolare del Ministero dell’Interno 14 gennaio 1999, n. 3/99 portata a conoscenza degli uffici interessati con nota 20 gennaio 1999, n. 34988/BL di questo Ministero.
Si evidenzia, peraltro, che ove l’onorario stabilito nel contratto fosse superiore alle misure medie previste dagli Enti specializzati, dovrà esser data adeguata motivazione.
Analogamente si provvederà, in caso di ricorso a prestazioni esterne, per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
In ordine, infine, al pagamento delle prestazioni sanitarie - ove richieste sulla base di quanto in precedenza indicato - l’istituzione scolastica erogherà l’onorario spettante al medico su presentazione di fattura periodica, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie iscritte, a seguito di specifica variazione di bilancio dal fondo di riserva, al capitolo 13 delle uscite.
In definitiva, dunque, i Dirigenti scolastici potranno fronteggiare le spese eventualmente necessarie, attingendo, per il momento ed in caso di assoluta necessità, dagli ordinari stanziamenti di bilancio concernenti il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituzione scolastica interessata.
Si ricorda che le presenti disposizioni non si applicano alla Regione Siciliana.
Fermo restando quanto sopra, sarà cura di questo Ministero ricercare - ove possibile - ulteriori finanziamenti, anche attraverso idonee proposte di assestamento del bilancio 1999.
Le precedenti istruzioni, in quanto di contenuto operativo, afferiscono esclusivamente alle Istituzioni scolastiche ed educative statali.
Esse, peraltro, possono tornare utili a livello conoscitivo anche per le scuole non statali.
Pertanto gli Uffici in indirizzo provvederanno a dare diffusione alla presente Circolare anche tra le Istituzioni non statali, legalmente riconosciute e pareggiate, per le quali - come, peraltro, per quelle funzionanti con provvedimento di “presa d’atto” - la vigente normativa individua nei gestori o nei rappresentanti legali (ove il gestore sia una persona giuridica) i datori di lavoro, affinché possano cogliere i suggerimenti, in essa contenuti, ritenuti opportuni.
 

IL MINISTRO