ACCORDO
"PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO RELATIVAMENTE ALL'USO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE AZIENDE ARTIGIANE"



INAIL DIREZIONE REGIONALE VENETO con Sede in Venezia - Santa Croce 712 - rappresentato dal Direttore Regionale Daniela Petrucci,

e

CNA VENETO con sede in Via della Pila, 3B int. 1, Marghera (Ve)- rappresentato dal Presidente Alessandro Conte


Premesso che:

• L'INAIL, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, finanzia con risorse proprie, anche nell'ambito di protocolli con le parti sociali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale;
• La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola media impresa del Veneto, CNA Veneto, rappresenta le piccole e micro imprese venete che operano nei settori dell'artigianato e dell'industria. La sua missione è tutelare e promuovere gli interessi delle imprese nel confronto con le istituzioni pubbliche, i sindacati dei lavoratori dipendenti e le altre associazioni imprenditoriali regionali. La CNA partecipa a tutti i tavoli di concertazione promossi dalla Regione e dagli Enti Locali per decidere le principali politiche di indirizzo e di sostegno dell'economia e della società veneta, sviluppa la contrattazione sindacale di secondo livello per tutti i settori dell'artigianato a livello regionale, intrattiene rapporti di collaborazione con le altre associazioni di categoria al fine di rafforzare la rappresentanza del sistema imprenditoriale veneto. La CNA del Veneto inoltre promuove e gestisce un sistema di servizi rivolti al sostegno e alla crescita delle imprese associate. Ha costituito una serie di società, enti e strutture che operano su una vasta gamma di fattori strategici: dal credito alla formazione, dall'innovazione alla promozione dell'internazionalizzazione, dalla tutela ambientale alla sicurezza sul lavoro. La CNA del Veneto sviluppa una intensa attività sindacale a favore delle imprese attraverso 10 Unioni regionali di mestiere che raggruppano tutte le categorie dell'artigianato. Promuove seminari e convegni per approfondire sia aspetti normativi e giuridici che problemi economici e sociali. Infine coordina l'attività delle 7 associazioni provinciali della CNA presenti con le loro sedi in tutto il territorio della Regione Veneto.
• Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL ha espresso la volontà di valorizzare forme di collaborazione con le parti sociali;
• È stato pubblicato dalla Direzione Regionale INAIL del Veneto un Avviso di Manifestazione di Interesse per iniziative di prevenzione per il 2018, secondo le Linee di indirizzo della Direzione Centrale Prevenzione, cui CIMA Veneto ha aderito presentando il progetto "Promozione dell'attività di informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro relativamente all'uso di sostanze pericolose nelle aziende artigiane";
 

Tanto premesso, tra le predette parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 -Oggetto dell'accordo

Il presente Accordo disciplina le attività che verranno poste in essere da INAIL e CNA per la realizzazione del progetto “Promozione dell'attività di informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro relativamente all'uso di sostanze pericolose nelle aziende artigiane", al quale, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/20023, viene attribuito il seguente Codice Unico di Progetto: CUP n. E75F18001060007.
 

Art. 2 - Tavolo Tecnico di Coordinamento

Le Parti costituiscono un Tavolo Tecnico di Coordinamento, composto da due referenti CNA e due INAIL, i cui nominativi saranno comunicati successivamente, con compiti di definizione degli indirizzi della collaborazione, coordinamento e monitoraggio delle fasi di sviluppo del progetto. Le Parti condividono la possibilità di valutare l'eventuale partecipazione al tavolo stesso di esperti che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento del progetto.
 

Art. 3 - Impegni delle Parti

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:
■ Mettere in campo le risorse professionali, tecniche e strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nei comparti di interesse;
■ Mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali secondo il dettaglio di cui agli allegati nn. 1 e 2, che formano parte integrante del presente Accordo.
 

Art. 4 - Obblighi dei partner

Le attività di cui al presente accordo si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale, e secondo le indicazioni previste dalle Linee di indirizzo Operativo per la Prevenzione della Direzione Centrale Prevenzione.
In particolare, nell'attuazione delle singole linee progettuali, le parti si impegnano:
a) Ad adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al regime di compartecipazione:
b) A garantire il rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa:
c) A garantire la regolare comunicazione degli stati di avanzamento finanziario e procedurale, conformemente alle modalità previste dal presente accordo;
d) A fornire al partner tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo;
e) A non modificare il progetto approvato senza che ne sia stata data preventiva comunicazione formale alle altre parti e vi sia stata formale autorizzazione da parte del tavolo tecnico di coordinamento;
f) A conservare e tenere a disposizione dell'INAIL - Direzione Regionale Veneto e degli organi di controllo tutti i documenti giustificativi (originali o copie conformi agli originali) concernenti le spese ed i controlli relativi all'intervento realizzato, consentendo agli organi di controllo l'accesso a detta documentazione giustificativa;
g) A rispettare le norme dettate dal Reg. CE 2006/1828 in materia di azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento all'apposizione di cartelloni e targhe esplicative nei luoghi oggetto di interventi in regime di compartecipazione;
h) Ad utilizzare, in modo evidente, il logo di ciascun partner su tutta la documentazione inerente la realizzazione delle attività progettuali;
i) Ad informare preventivamente e tempestivamente le altre parti sull'organizzazione di eventi, specificando le modalità di comunicazione, informazione e pubblicità da adottare relativamente alle attività progettuali compartecipate.
 

Art. 5 - Suddivisione delle responsabilità per l'esecuzione del programma di lavoro approvato

Ciascuna parte si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto di cui all'art. 1, come indicato negli allegati nn. 1 e 2.
 

Art. 6 - Verifiche e relazioni sull'attività

Le parti si impegnano:
■ a portare a termine, entro la data di scadenza del progetto, e per quanto riconducibile alla propria competenza, la realizzazione delle attività progettuali oggetto dell’Accordo. Per il dettaglio delle attività le Parti fanno riferimento al Progetto esecutivo che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo (all. 1);
■ a condividere, entro giorni quindici dalla scadenza di ogni semestre di attività, un rapporto tecnico e un rapporto finanziario che riporti analiticamente le spese sostenute, sulla base delle linee guida per la rendicontazione contenute nelle LIOP.
 

Art. 7 - Impegno finanziario

Per l'esecuzione delle attività progettuali di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a farsi carico reciprocamente degli oneri e delle spese connessi alla realizzazione del progetto "Promozione dell'attività di informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro relativamente all'uso delle sostanze pericolose nelle aziende artigiane", come definiti nel piano economico finanziario (all. n. 2), nella misura del 50% ciascuno. Per il dettaglio delle voci di spesa le parti fanno riferimento al precitato piano economico-finanziario allegato, che forma parte integrante del presente Accordo (all. n. 2).
Nel momento in cui una parte realizzi attività, in tutto o in parte, a carico dell'altra, secondo quanto indicato nel piano economico-finanziario (all. n.2), la stessa riceverà la corrispondente erogazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel semestre di riferimento. Le parti dichiarano che l'attività di cui al presente Accordo non sono soggette a IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto consistenti in attività rientranti nei rispettivi compiti istituzionali.
 

Art. 8 - Promozione dell'immagine

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e\o concessione e\o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e\o pubblicitari. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.
 

Art. 9 - Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
 

Art. 10 - Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente per le attività realizzate in attuazione del presente Accordo. Le parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 11 - Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

Art. 12 - Durata

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e avrà durata biennale.
 

Art. 13 - Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.
 

Art. 14 - Oneri fiscali

Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della tabella allegato B, annessa al DPR n. 642 del 1972.
Il presente atto si compone di n. 10 pagine e di n. 2 allegati. 

Venezia, 18/12/2018
 

Per l'INAIL
Il Direttore Regionale
Daniela Petrucci
  Per CNA Veneto
Il Presidente
Alessandro Conte


Allegati:
1: Progetto: "Promozione dell'attività di informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro relativamente all'uso delle sostanze pericolose nelle aziende artigiane";
2: Piano economico-finanziario del Progetto: "Promozione dell'attività di informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro relativamente all'uso delle sostanze pericolose nelle aziende artigiane".


Fonte: inail.it