Tipologia: Accordo di rinnovo-Confluenza
Data firma: 25 maggio 2000
Validità: 01.04.2000 - 31.03.2004
Parti: Aiipa e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Lavorazione budella e trippa
Fonte: CNEL

Sommario:

 Confluenza
Art. 7 - Disciplina dell'apprendistato e del lavoro temporaneo.
• 1. Apprendistato.
• 2. Lavoro temporaneo.
Art. 13 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni.
• Lavoro straordinario.
• Lavoro notturno.
Art. 12 bis - Orario di lavoro.
• Flessibilità degli orari.
Art. 36 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
 • Tabella 1 - Operai
Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza e alcoolismo.
o a) Patologie di particolare gravità.
o b) Stati di tossicodipendenza e di alcolismo.
Art. 38 - Disciplina aziendale.
• Tutela della dignità della persona.

Art. 25 - Premio per obiettivi.
Retribuzione.
Decorrenza e durata.

In data 25 maggio 2000 in Milano, tra Aiipa e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil si conviene quanto segue per il rinnovo del CCNL 25 giugno 1998 per gli addetti al settore: "sottoprodotti della macellazione"

Confluenza
Le parti convengono sull'opportunità di confluenza del settore "Sottoprodotti della macellazione" nel CCNL dell'industria alimentare con modalità e tempi che consentano il percorso nel riconoscimento delle peculiarità del settore stesso.
Allo scopo le parti s'incontreranno entro il 15.1.04 per l'esame degli istituti contrattuali che si omogeneizzeranno, di quelli che si dovranno coordinare e di quelli che saranno da salvaguardare nel rispetto delle specificità del settore onde realizzare la graduale confluenza entro il 1° anno successivo alla scadenza del presente rinnovo contrattuale.

Art. 7 - Disciplina dell'apprendistato e del lavoro temporaneo.
Le parti a seguito delle innovazioni introdotte in materia dalla legislazione vigente hanno concordato quanto segue:

1. Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
[…]
L'addestramento dell'apprendista, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, legge 24.6.97 n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna.
Per la partecipazione a tali iniziative è destinato un monte ore di 120 ore medie annue retribuite, ridotto ad 80 ore ove l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto all'attività da svolgere.
I contenuti delle attività formative e i relativi aspetti operativi saranno definiti in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 1, decreto del Ministero del lavoro dell'8.4.98, con apposita intesa tra le parti.
Durante il periodo d'apprendistato, le aziende cureranno che l'addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa.
[…]

2. Lavoro temporaneo.
[…]
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 12 bis - Orario di lavoro.

In relazione alle peculiarità proprie del sistema produttivo, alimentare, rigidamente condizionato dagli andamenti di mercato e delle materie prime, da stagionalità dei consumi e della produzione da esigenze specifiche dei consumatori, le parti riconoscono l'importanza che le realtà industriali del settore possono ricercare ulteriori strumenti concordati atti a favorire opportunità di crescita ed affermazione, con conseguenti positive implicazioni sulle condizioni e le opportunità di lavoro.
Le parti, nel confermare l'impianto normativo dell'art. 12 e del successivo art. 13, riconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, possano essere attivati negoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite all'intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni di orario ulteriori e diverse rispetto a quanto previsto dagli artt. 12 e 13.
Tali intese potranno anche individuare, per i dipendenti coinvolti, diverse articolazioni dell'orario di lavoro inferiori a quello del precedente art. 12, correlando la distribuzione nel tempo, la durata e la remunerazione della prestazione.
Le suddette intese a livello aziendale potranno altresì consentire ai lavoratori interessati da prestazioni eccedenti quanto contemplato dagli artt. 12 e 13 di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare anche individualmente nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla maturazione.
Sono fatte salve le disposizioni e le soluzioni già definite sulla materia a livello aziendale.

Flessibilità degli orari.
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti a corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità, e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale di 40 ore può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino a un massimo - per il supplemento dell'orario settimanale medesimo - di 56 ore per anno solare o per esercizio.
In tali casi l'azienda informerà la RSU o il Comitato esecutivo della stessa per esaminare preventivamente le esigenze anzidette ai fini di determinare la realizzazione, per l'intera azienda o per parte di essa, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore settimanali, entro il limite di 48 ore settimanali, e settimane con prestazioni lavorative inferiori a 40 ore. Gli scostamenti eventuali della previsione programmatica saranno tempestivamente comunicati alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa.
Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmate saranno compensate con le maggiorazioni contrattuali.
[…]
Le modalità applicative, relative all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSU o Comitato esecutivo della stessa.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salve le ipotesi di turni continuativi e accordi tra le parti.
L'attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

Art. 38 - Disciplina aziendale.
Tutela della dignità della persona.

Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione paritetica nazionale costituita tra Federalimentare e Fat-Flai-Uila per le pari opportunità.