Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 20 marzo 2012
Validità: 01.04.2012 - 31.03.2015
Parti: Aspiag Service e Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio, Aspiag Service
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premesso
Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Art. 2 diritti sindacali
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Commissione Tecnica
Art. 5 Formazione
Art. 6 Donazione per lutto
Art. 7 Buono spesa per nascita figlio
Art. 8 Organizzazione del lavoro - Orario di lavoro
Art. 9 Aperture domenicali e festive
Art. 10 Apprendistato
Art. 11 Part time
Art. 11 bis Part time post maternità
Art. 12 Trasferte jolly
Art. 13 Addetti registrazione ed incasso
Art. 14 Indennità allarme notturno
Art. 15 Anticipo TFR
Art. 16 Rimborsi chilometrici per missioni

 

Art. 17 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 18 Vaccino anti influenzale
Art. 19 Indennità economica di malattia
Art. 20 Indennità infortunio
Art. 21 Professionalità/Inquadramento
Art. 21 bis Inquadramento farmacisti dipendenti
Art. 22 Piano ferie
Art. 23 Trasferimenti
Art. 24 Assegnazione temporanea a mansioni superiori
Art. 25 Festività infrasettimanale e festività coincidenti con la domenica (festività non godute)
Art. 26 Indennità orario serale
Art. 27 Tutela dignità donne e uomini
Art. 28 Contratti a termine start up
Art. 29 Premi per obiettivi filiali


Ipotesi di accordo integrativo aziendale 20 marzo 2012

In data 20 marzo 2012 presso la sede di Mestrino della società Aspiag Service srl si sono incontrati: la Società Aspiag Service srl […] e le Organizzazioni Sindacali Regionali e Provinciali: Fisascat Cisl […], Filcams Cgil […], Uiltucs Uil […], il Coordinamento sindacale aziendale e le RSA/RSU […],

Premesso
• Che in data 29 novembre 2006 è stata stipulata l’ipotesi di accordo integrativo aziendale per il personale dipendente di Aspiag Service srl limitatamente al territorio Veneto - Emilia e che l’azienda e le Organizzazioni sindacali e le RSA/RSU hanno confermato il contenuto di tale accordo.
• Che in data 12 luglio 2010 le Organizzazioni sindacali Fisascat, Filcams, Uiltucs, hanno presentato una piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale.
• Che le Parti intendono rinnovare l’accordo del 29 novembre 2006.
• Che l’azienda dichiara il proprio impegno ad un piano di sviluppo della rete vendita complessiva e di potenziamento di quella esistente, con conseguenti assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato, per un totale di 300 annue medie per il triennio 2012/13/14.
• Che l’azienda ritiene che il contratto a tempo indeterminato e il consolidamento dei contratti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato sia un importante obiettivo di politica di gestione delle risorse umane.
• Le Parti si danno atto che il presente accordo, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto tutti i precedenti accordi integrativi aziendali. Il presente accordo sostituisce ogni eventuale altra prassi aziendale vigente.
Si stabilisce quanto segue;

Art. 1 Validità e sfera di applicazione
[…]
Clausola di salvaguardia:
Qualora durante la vigenza del presente accordo intervengano accordi nazionali di categoria o confederali, Leggi in materia di mercato del lavoro attinenti alle materie regolate dal contratto integrativo aziendale, con conseguenti maggiori oneri economici e/o gestionali per l’Azienda, le Parti di incontreranno per procedere ad una armonizzazione della nuova normativa con il presente accordo integrativo.
Livello di contrattazione:
Le Parti prendono atto che il livello di contrattazione aziendale, stante la sua natura, è alternativo alla eventuale contrattazione di secondo livello territoriale.
Pertanto eventuali norme poste dalla contrattazione territoriale, trovano applicazione solo se espressamente richiamate dal presente accordo. 

Art. 2 diritti sindacali
Al fine di rendere più efficaci i momenti di confronto in sede informativa e di contrattazione di secondo livello, si concorda sulla istituzione di un organo di coordinamento aziendale RSA/RSU per le materie di rilevanza generale.
Tale organo è composto da 15 membri scelti dalle OO.SS. e comunicati ufficialmente all’azienda.
Per l’espletamento di tale funzione all’organo di coordinamento spetteranno 390 ore complessive annue di permesso retribuito da dividersi tra i componenti.
Per l’utilizzo di tale monte ore valgono le norme previste per i permessi sindacali di cui al CCNL e L. 300/70.

Art. 3 Relazioni sindacali
Le Parti condividono l’obiettivo e l’interesse di consolidare e migliorare ulteriormente il complesso delle relazioni sindacali già in essere.
In particolare, ritengono opportuno un miglioramento delle relazioni sindacali a livello del singolo Punto di vendita.
Le relazioni sindacali territoriali hanno la finalità di contribuire ad un efficace contemperamento delle esigenze aziendali e di quelle dei collaboratori e di consentire in tal modo una puntuale risposta al rapido mutare del contesto esterno.
In secondo luogo tale sistema di relazioni sindacali è ritenuto dalle Parti necessario per una puntuale e corretta applicazione del presente accordo.
Si stabilisce che annualmente e su richiesta di una delle Parti, l'azienda relazionerà al Coordinamento Veneto/Emilia sulle seguenti tematiche: sviluppo, andamento economico, organizzazione del lavoro, organici, orari di lavoro, occupazione part time, trasformazioni contratti part-time/full time, sicurezza sul lavoro, ristrutturazioni, indicatori economici posti a base del sistema premiante di cui al presente accordo.
Relazioni sindacali a livello di Unità produttiva:
Trimestralmente il gerente di filiale (o altra persona delegata) informerà le RSA/RSU sull’andamento del Punto di vendita con particolare riguardo agli indicatori aziendali presi a riferimento per il sistema premiante di cui all’art. 29 del presente accordo. Le informazioni relative al salario variabile, agli organici a andamento della filiale saranno supportate da schede tecniche trasmesse alla filiale attraverso l’intranet aziendale. 
Si informeranno le RSA/RSU ogniqualvolta si verifichi un evento che viveste l’assetto della filiale e che concerne i seguenti temi.
• Organizzazione e riorganizzazione del lavoro, straordinario o al lavoro supplementare.
• Programma annuale delle ferie.
• Composizione e variazione degli organici.
• Progetti di ristrutturazione della filiale.
• Piani di formazione.
• Sicurezza sul lavoro.
Per il caso in cui la RSA/RSU non sia costituita e per i Punti di vendita con meno di 15 dipendenti, l’azienda informerà le Segreterie provinciali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo al verificarsi di eventi significativi a livello di filiale e di territorio provinciale, riguardanti le materie di cui al punto precedente.
Eventuali incontri in sede provinciale richiesti da una delle Parti non costituiscono ulteriori livelli di contrattazione rispetto a quello regionale (Veneto/Emilia Romagna).

Art. 4 Commissione Tecnica
Le Parti convengono di istituire una Commissione Tecnica. Tale Organo ha la finalità di verificare l’applicazione della normativa di cui al presente accordo e di comporre eventuali controversie al riguardo. La convocazione della Commissione Tecnica non ha effetto sospensivo di un eventuale provvedimento aziendale trasferimento o altra variazione contrattuale).
La Commissione Tecnica è composta da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente accordo, un rappresentante dell’organizzazione sindacale di categoria alla quale l’azienda è iscritta, il Direttore Risorse Umane dell’azienda (tot. 5 componenti).
La Commissione Tecnica si riunisce su richiesta di almeno due
componenti e si esprime solo all’unanimità. La richiesta di invocazione deve avvenire con un preavviso di almeno 20 giorni e esame dell’oggetto dovrà concludersi nei 30 giorni successivi.

Art. 8 Organizzazione del lavoro - Orario di lavoro
Si conferma l’attuazione dell’articolazione dell’orario di lavoro su 38 ere settimanali come previsto dall’art. 121 CCNL, Sezione Quarta.
L’azienda, con l’obiettivo di contemperare le esigenze organizzatile con le esigenze individuali dei singoli collaboratori si impegna a favorire soluzioni organizzative che prevedano l’utilizzo dell’orario continuato, nei limiti posti dalla necessità di garantire il buon Sezionamento del reparto di appartenenza. 
Per i collaboratori con orario continuativo superiore alle 6 ore è prevista una pausa retribuita di 10 minuti che non darà comunque facoltà di abbandonare i locali dell’unità produttiva; per i collaboratori con orario giornaliero comprendente almeno quattro ore consecutive, per il turno antimeridiano è consentita una pausa retribuita di cinque minuti (c.d. pausa caffè); una ulteriore pausa di cinque minuti è consentita per il turno pomeridiano. La pausa non darà facoltà di abbandonare i locali dell’azienda.
La pausa dovrà essere fruita secondo le modalità stabilite dal responsabile della filiale o dal responsabile del reparto di appartenenza e nel rispetto dei picchi di attività determinati dall’afflusso della clientela o dalla necessità del reparto.
Le Parti ritengono che l’organizzazione e la riorganizzazione del lavoro devono tendere a soluzioni che valorizzino la professionalità, migliorino complessivamente le condizioni di lavoro e, nel contempo, migliorino la qualità del servizio, il livello di produttività, di qualità e di efficienza.
Effettività della prestazione lavorativa: l’entità di straordinario dovrà essere di quantità apprezzabile e, pertanto, verrà retribuito il quarto d'ora e suo multiplo, sia in entrata che in uscita. La pianificazione dell’orario di lavoro dovrà prescindere dall’eventuale prestazione lavorativa straordinaria e/o supplementare.
Riposo giornaliero: le Parti confermano il disposto legislativo in materia (D.Lgs. n. 66/2003, art. 7). Tuttavia, proprio al fine di realizzare i miglioramenti di cui al capoverso precedente, l’azienda si impegna ad adottare le misure idonee e perseguibili per aumentare tale riposo giornaliero da 11 a 12 ore consecutive ogni 24 ore; casi particolari e casi eccezionali verranno gestiti dal Responsabile di filiale.
Casse veloci: si prevede una alternanza nell’impiego del personale adibito alla c.d. “cassa veloce”; modalità e tempi di tale alternanza verranno stabiliti dal responsabile del Punto di vendita tenuto conto delle esigenze dell’organizzazione e del servizio al cliente.
Azioni positive per la conciliazione tra lavoro e famiglia: le Parti ritengono la conciliazione tra le esigenze familiari e quelle del lavoro, un valore socialmente rilevante.
Nel merito, si prende atto che già a tutt’oggi l’azienda registra una significativa presenza del lavoro femminile (66%) e del part time 29%); si rileva altresì che già alcuni istituti del presente contratto come ad es. l’impegno a favorire il turno unico ove possibile, la concentrazione del nastro orario giornaliero ove le ragioni tecnico organizzative lo consentano, la banca delle ore conseguenti alla festività coincidente con la domenica di cui all’art. 25 del presente accordo, il part time post maternità di cui all’art. 11 bis del medesimo, sono istituti idonei a favorire le politiche di conciliazione. Le Parti si impegnano a valutare in sede di Commissione tecnica di cui all’art. 4, la sperimentazione di ulteriori azioni positive per la conciliazione tra lavoro e famiglia anche ai sensi dell'art. 9 L. 53/2000.

Art. 9 Aperture domenicali e festive
[…]
Le Parti concordano che per il caso di aperture domenicali e/ó festive si attiverà un confronto a livello di singola filiale: l’obiettivo è di addivenire ad una soluzione organizzativa che contemperi le esigenze individuali, con le esigenze tecnico organizzative dell’azienda orientate ad assicurare il servizio al consumatore.
Sul tema delle aperture domenicali, preso atto che la materia è soggetta ad evoluzione normativa, I Parti si impegnano ad un confronto specifico in materia di programmazione delle filiali, ricorso alla volontarietà, distribuzione equa del disagio tra tutti i lavoratori.

Art. 11 Part time
L’azienda si impegna oltre che al monitoraggio e alla valutazione delle richieste di passaggio da tempo parziale a tempo pieno, anche al monitoraggio e valutazione delle richieste di aumento dell’orario di lavoro a tempo parziale a fronte della necessità di implementazione degli organici.
Compatibilmente con l’organizzazione del lavoro e con le caratteristiche professionali degli addetti, l’azienda terrà in considerazione situazioni particolari, quali ad es. i carichi di famiglia, i motivi di salute e le anzianità di servizio.
Per il caso di divergenze sulla valutazione aziendale si potrà convocare la Commissione tecnica ai sensi e con le modalità di cui all’art. 4) del presente accordo.
Al fine dell’applicazione del presente accordo le Parti confermano che per i lavoratori impiegati a tempo parziale vale il principio della proporzionalità.
In considerazione delle specifiche esigenze aziendali che devono consentire una elasticità tale da sopperire sia ai picchi dell’attività sia alle assenze del Personale, per assicurare un’equa ri partizione dei carichi di lavoro è ammessa la prestazione di lavoro supplementare, previa la volontarietà del lavoratore interessato.

Art. 11 bis Part time post maternità
La richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore di cui all'art. 90 CCNL, Sezione Quarta, viene elevata dal 4 al 5% della forza occupata nell’unità produttiva.
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 45 giorni e dovrà indicare il periodo per il Quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
In aggiunta a quanto previsto dal CCNL vigente (art. 90, Sezione Quarta), anche nelle Unità produttive che occupano da 5 a 29 addetti è consentita tale richiesta nei limiti di un solo collaboratore nel corso dell’anno. 

Art. 14 Indennità allarme notturno
Per il caso di intervento del dipendente a seguito di un allarme notturno volto ad assicurare il ripristino e la continuità dei servizi della filiale, la funzionalità e la sicurezza degli impianti, è previsto un compenso forfait [...]

Art. 17 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS): ai sensi del comma 4, art. 47 del D.Lgs. 81/2008, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno.
Preso atto che a tutt’oggi non tutte le filiali del Veneto Emilia hanno proceduto all’elezione del RLS, considerata anche la diffusione di filiali di piccole dimensioni sul territorio, le parti concordano di assicurare l’istituzione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale individuando il c.d. RLS di bacino che non si sostituisce agli RLS di ogni singola filiale e serve da stimolo per completare l'elezione nelle filiali che ne sono sprovvisti. 
Pertanto, ai sensi del comma 5 dell’art. 47 D.Lgs. 81/2008, le parti stabiliscono quanto segue.
Per ogni Provincia del Veneto e dell’Emilia, è previsto un RLS di bacino provinciale; gli RLS di "bacino” saranno il riferimento territoriale per quelle filiali che momentaneamente non hanno eletto l’RLS.
L’RLS di bacino sarà individuato dalle OOSS firmatarie del presente accordo, tra gli RLS della Provincia.
Le elezioni dell’RLS, avverranno con le modalità previste dall’accordo interconfederale in materia.
In relazione alla peculiarità dei rischi aziendali si conviene che ciascun RLS di bacino avrà a disposizione, in aggiunta ai permessi previsti dall’accordo interconfederale in materia per lo svolgimento del ruolo di RLS di filiale, 16 ore di permessi retribuiti annui, nelle r Province fino a tre filiali, 32 ore di permessi retribuiti annui, nelle Province con più di tre filiali.
Modalità di accesso dell’RLS di bacino: il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive salvo emergenze. Il RLS dovrà richiedere all’azienda, con il preavviso di almeno 7 gg lavorativi (per il caso di evento infortunistico grave con almeno 30 gg di prognosi, ove richiesta la presenza dell’RLS, tale termine potrà essere ridotto), il permesso per le visite che intende effettuare nel bacino. Per regola generale i permessi non potranno essere fruiti nella giornata di sabato e negli orari di maggior afflusso della clientela.
Il RLS, durante le visite, sarà accompagnato dal responsabile del servizio o da altra persona delegata dall’azienda.
L’RLS di bacino, come previsto, dalla legge, avrà accesso al documento di valutazione dei rischi e potrà riceverne copia. Il nominativo dell’RLS di bacino sarà comunicato ai lavoratori delle filiali rappresentate.
L’RLS di bacino non ha competenza né facoltà di accesso per quelle filiali che hanno eletto il RLS di filiale.
Per il RLS, sono inoltre previste, in aggiunta alle 32 ore di formazione obbligatoria di cui al comma 11 dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008 e alle 8 ore di aggiornamento annuali previste dal medesimo articolo, otto ore di formazione in materia di evacuazione/antincendio e dodici ore di formazione in materia di pronto soccorso. 
Il RLS di filiale deve segnalare al responsabile di filiale, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi, la necessità " interrompere l'attività lavorativa per l'esercizio delle specifiche funzioni, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.
Nel corso delle consultazioni del documento di valutazione dei rischi o delle visite nel luogo di lavoro il RLS sarà accompagnato dal responsabile di filiale o da persona da questi delegata.
Le funzioni del RLS dovranno essere esercitate nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale, per regola generale si svolgeranno nei giorni compresi tra lunedì e venerdì.

Art. 27 Tutela dignità donne e uomini

Al fine di tutelare la dignità personale di tutti i collaboratori l’azienda e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a favorire un ambiente di lavoro improntato sui principi di correttezza, di pari opportunità e di parità di trattamento tra donne e uomini.
L’azienda ribadisce che le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati posti in essere in forma fisica o verbale a connotazione sessuale o comunque discriminatoria, sono vietati e possono integrare gli estremi dell’illecito disciplinare.