Categoria: 2012
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Tipologia: CPL
Data firma: 4 maggio 2012
Validità: 01.06.2012 - 31.05.2015
Parti: Unione Commercianti-Confcommercio, Fipe, Federalberghi, Fiavet, Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Piacenza
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Fondo provinciale relazioni sindacali
Art. 4 - Commissione Territoriale Turismo
Art. 5 - Delegato aziendale
Art. 6 - Comunicazione apprendistato
Art. 7a - Assunzioni con contratto a tempo parziale (Settori: Alberghi diurni, Aziende Alberghiere)
Art. 7b - Assunzioni con contratto a tempo parziale - (Settori: Pubblici Esercizi, Parchi Tematici, Stabilimenti Balneari)
Art. 8 - Part time post partum

 

Art. 9 - Integrazione malattia pubblici esercizi
Art. 10 - Festività coincidente con altra festività
Art. 11 - Parte economica aziende alberghiere-alberghi diurni
Art. 12 - Salario variabile (Comparti: Pubblici Esercizi, Parchi Tematici, Alberghi Diurni, Aziende Alberghiere, Stabilimenti Balneari)
Art. 13 - Salario variabile - Norme applicative
Art. 14 - Ristorazione collettiva, mense e servizi vari - contratto integrativo
Art. 15 - Quota di assistenza contrattuale
Art. 16 - Applicazione
Art. 17 - Decorrenza e durata


Contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo della provincia di Piacenza

In data 4 maggio 2012 presso la sede dell'Unione Commercianti sita in Piacenza strada Bobbiese 2, tra l'Unione Commercianti Piacenza - Confcommercio - Imprese per l’Italia […], la Fipe della provincia di Piacenza […], la Federalberghi della provincia di Piacenza […], la Fiavet della provincia di Piacenza […], la Confesercenti di Piacenza […] e Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], si stipula il seguente Contratto Integrativo del Turismo della Provincia di Piacenza

Premessa
- Le modifiche legislative ed il rinnovo del CCNL 20/02/2010 che prevede l'esigibilità della contrattazione di secondo livello, impongono una profonda riflessione sul versante del rilancio globale del settore del Turismo che se pure influenzato negativamente dalla crisi economica, rappresenta comunque un'opportunità di sviluppo non marginale anche per l'economia locale. A fronte di ciò la contrattazione territoriale rappresenta il motore per porre in discussione nuove tematiche, nuovi contenuti e nuove opportunità per offrire il giusto rilancio ad un comparto strategico quale il Turismo;
- Le parti esprimono un giudizio positivo sull'attività svolta e sul rapporto esistente fra le rappresentanze dei datori di lavoro e le rappresentanze dei lavoratori;
- Entrambe le parti condividono la valorizzazione del confronto sindacale quale strumento per le gestioni e le soluzioni di problematiche aziendali;
- A seguito di un'attenta valutazione dei problemi del Turismo, con un concentrarsi sempre maggiore delle presenze soprattutto nei Week End, diventa indispensabile per le imprese dotarsi di strumenti idonei a tale specificità nel rispetto delle norme di tutela del lavoro previste dalla Legge e dalla contrattazione;
- In data 14 Febbraio 2011, le OO.SS Filcams Fisascat Uiltucs di Piacenza, hanno condiviso la piattaforma unitaria di rivendicazione del Contratto Integrativo del Turismo della Provincia di Piacenza, presentata successivamente alle controparti. 

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Territoriale, a valersi sia per le imprese stagionali che annuali, disciplina, in aggiunta al CCNL, in maniera unitaria ed inscindibile, i rapporti di lavoro fra imprese del settore Turismo ed i lavoratori dipendenti o socio/lavoratori di tali imprese nella provincia di Piacenza anche a seguito di quanto stabilito al Titolo “Politiche per il Governo del Settore” capitolo “Integrale applicazione della contrattazione” ed al titolo 1° del CCNL 20/02/2010. Il presente accordo quindi, vincola alla sua applicazione tutte le imprese, aderenti e non, alle Associazioni firmatarie del CCNL di cui trattasi, che applicano lo stesso o che facciano in qualunque modo riferimento ad esso.
Per imprese turistiche s'intendono:
a) Pubblici Esercizi
b) Parchi Tematici
c) Alberghi diurni
d) Aziende Alberghiere
e) Stabilimenti Balneari

Art. 2 - Relazioni sindacali
A seguito di un attento monitoraggio del settore e dei riflessi che ne emergono, si ritiene necessario predisporre costanti relazioni sindacali atte a favorire le soluzioni ai problemi anche attraverso comuni strumenti condivisi di gestione.
Le parti convengono, viste le necessità già in precedenza specificate del settore turistico, d'instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni concrete ed utili alla soluzione dei problemi.
A tal fine, essendo interesse comune quello di mantenere un livello d'occupazione e professionalità capaci di rispondere adeguatamente alle esigenze del settore, le parti concordano d'istituire l’Osservatorio Territoriale del mercato del lavoro per lo studio di temi quali:
A) la situazione economica provinciale, con particolare riferimento al turismo, ovvero ai settori facenti capo alla sfera d'applicazione del CCNL Turismo;
B) le prospettive di sviluppo in termini di appalti, nuove aperture, o casi di riorganizzazione o ristrutturazione che comportino possibili ripercussioni in termini di occupazione;
C) il mercato del lavoro, il flusso quantitativo e qualitativo dell'occupazione con le esigenze professionali e formative;
D) la sicurezza sui luoghi di lavoro
I risultati che emergeranno da tale confronto, saranno utili per l'eventuale e successiva definizione di possibili accordi territoriali in materia.

Art. 3 - Fondo provinciale relazioni sindacali
Anche al fine di consentire l’attuazione di cui all’art. 2 del presente Accordo e considerato soprattutto che è volontà delle parti promuovere un maggior sviluppo delle relazioni sindacali nelle aziende del settore Turismo al fine di contenere il contenzioso sindacale nelle piccole imprese, le Parti firmatarie del presente accordo sindacale provinciale con la sottoscrizione del presente documento, convengono di dare riconoscimento alla figura del “Rappresentante Territoriale Interaziendale” di seguito denominato RTI.
Gli RTI verranno designati dalle OO.SS dei lavoratori firmatarie su indicazione dei lavoratori dipendenti delle Aziende del settore Turismo della provincia di Piacenza, tra gli operatori e/o delegati sindacali. Per tale applicazione verrà predisposto apposito accordo di regolamentazione condiviso tra le parti sindacali.
Qualora gli stessi rappresentati fossero dipendenti di una impresa dei settori interessati saranno collocati in aspettativa sindacale non retribuita e conserveranno il posto di lavoro fino a termine del mandato.
Tali figure hanno, oltre che il compito di fornire l’assistenza sindacale, l'obiettivo di essere un punto di riferimento per offrire consulenza su temi quali sanità e previdenza integrativa, sicurezza sul lavoro, ammortizzatori sociali in deroga, maternità e pari opportunità.
Gli RTI si occuperanno anche del reperimento dei dati statistici di andamento del settore, in riferimento al premio di cui all’art. 12 del presente accordo e promuoveranno iniziative volte a sensibilizzare le istituzioni in merito alle problematiche del settore analizzando gli indici fomiti dalla provincia di Piacenza sui flussi turistici riscontrati nell’anno precedente.
Si procede, quindi, alla costituzione presso Ebiter Piacenza, del “Fondo Provinciale di Relazioni Sindacali per il settore del Turismo” da alimentarsi mediante versamenti da parte di tutte le aziende appartenenti al settore sopra individuato che applicano il CCNL di settore o tenute ad applicarlo.
[…]
I versamenti al fondo compensano e mutualizzano i permessi sindacali retribuiti ove previsti dalle norme di legge e contrattuali, pertanto gli RTI sopra individuati anche qualora dipendenti da imprese interessate dal presente accordo, espleteranno il loro mandato con l'utilizzo di quanto accantonato nel fondo di cui sopra.
A causa della situazione di crisi perdurante, le parti si danno atto che gli effetti del presente art. 3, sono sospesi fino a quando la Commissione Territoriale di cui all’art. 4, che si riunisce ogni semestre, prenderà atto del cessato periodo di crisi.

Art. 5 - Delegato aziendale
Nelle aziende da zero a 10 dipendenti potrà essere nominato un delegato aziendale in rappresentanza dei lavoratori; i permessi sindacali saranno normati da accordi aziendali presi con l’assistenza delle Associazioni firmatarie.

Art. 8 - Part time post partum
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno d'età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 5% della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta avanzata dal genitore che desideri trasformare temporaneamente e per un tempo massimo utile al raggiungimento del terzo anno di vita del bambino il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nelle aziende da 1 a 9 dipendenti l’applicazione del 5% di cui al comma precedente, non fa insorgere l’obbligo, nelle aziende che occupano da 10 a 19 dipendenti, tale possibilità verrà riconosciuta ad 1 solo genitore per volta che ne farà richiesta.
Resta inteso che, al compimento del terzo anno di età del bambino, il rapporto di lavoro dovrà essere ricondotto all’orario precedente la trasformazione.

Art. 14 - Ristorazione collettiva, mense e servizi vari - contratto integrativo
Le parti si impegnano a prendere contatto con Angem per attivare un tavolo di confronto per la condivisione di un contratto integrativo provinciale di settore.

Art. 16 - Applicazione
Il presente Contratto Provinciale Integrativo dovrà essere applicato in tutte le aziende dei settori di cui all’art. l ad eccezione di quelle che hanno in essere una contrattazione integrativa aziendale, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati.
La limitazione di cui al punto che precede non opera ai fini di quanto indicato all’art. 15 (elemento autonomo di maggiorazione nelle aziende alberghiere, salvo i casi in cui sia stato concesso a livello aziendale un elemento di maggiorazione della retribuzione sostitutivo di quello di cui all’art. 15).