Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 8 marzo 2019
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2022
Parti: Unionchimica-Confapi e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, PMI
Fonte: filctemcgil.it

Sommario:

 

Parte prima Relazioni industriali
1. Livello nazionale
2. Livello regionale/territoriale
3. Livello aziendale
8. Formazione continua
11. Diritto alle prestazioni della bilateralità (ENFEA/ENFEA Salute)
12. Sostegno al reddito/welfare integrativo
Art. 3 - Contratto a termine - somministrazione di lavoro a tempo determinato
Capitolo IV Classificazione del personale

 

Art. 11 - Classificazione del Personale
Art. 32 - Premio per obiettivi
Art. 37 - Trasferta
Art. 46 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Avviso Comune da presentare a ENFEA
Art. 57 - Permessi ed assenze (normativa comune a tutti i settori)
Art. 66 - Previdenza complementare
Art. 77 - Decorrenza e durata
Art. 78 - Modalità per il rinnovo del CCNL
Allegati minimi contrattuali


Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Unionchimica Confapi per i lavoratori della piccola media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro

In data 8 marzo 2019 è stata raggiunta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 26.07.2016 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro.

Parte prima Relazioni industriali (Normativa comune a tutti i settori)
Il comparto della piccola e media industria chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro in relazione alle sfide dettate dai cambiamenti in corso e all'esigenza di una crescente competitività, gioca un ruolo di primaria importanza per tutto il paese sia in termini occupazionali che in termini di capacità produttiva.
Le Parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle PMI dei settori rappresentati. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore operano eliminando i vincoli ingiustificati e riducendo i costi amministrativi che frenano la loro capacità di sviluppo.
Le Parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
Le parti inoltre intendono sostenere, in linea con gli indirizzi provenienti dall'unione Europea e di concerto con gli Organi governativi, interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi attraverso la liberalizzazione dei mercati, garantire la riduzione del costo del lavoro a favore delle aree deboli del Mezzogiorno, sviluppare le aree a forte vocazione industriale, sperimentare nuovi modelli condivisi di politiche attive nel mercato del lavoro e potenziare la cultura d'impresa unitamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale dell'impresa.
Le Parti, per meglio rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, ritengono la contrattazione collettiva lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l'elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.
Gli accordi interconfederali sottoscritti da Confapi con Cgil, Cisl e Uil vengono integralmente recepiti nel presente CCNL.
Le Parti, nell'ambito delle politiche tese alla semplificazione contrattuale, intendono promuovere l'armonizzazione sia della parte economica che della parte relativa al sistema di inquadramento per tutti i settori all’interno del CCNL attraverso lo studio di una apposita commissione paritetica da costituirsi.
Le Parti condividendo la preoccupazione sulla grave crisi finanziaria economica e sociale che ha investito il nostro paese intendono promuovere ogni utile iniziativa finalizzata a:
Ridurre il cuneo fiscale che grava sul costo del lavoro;
Migliorare le condizioni infrastrutturali per favorire la competitività delle imprese del settore;
Sostenere politiche di sviluppo dell'occupazione con particolare riferimento all'occupazione giovanile;
Incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione tasse e contributi, la contrattazione di II livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienze, efficacia, ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati tra le parti nelle sedi previste dal II livello di contrattazione.

1. Livello nazionale
Unionchimica e Filctem-Femca-Uiltec, in relazione alle sfide dei cambiamenti in corso, all'esigenza di una crescente competitività e consapevoli del ruolo fondamentale che il comparto della PMI gioca per la salvaguardia dei settori rappresentati, fondamentali per tutta l'industria italiana e di rilevanza in termini occupazionali, convengono di consolidare un modello di Relazioni Industriali partecipativo che rafforzi consapevolezza, competenze e responsabilità reciproche attraverso un flusso continuo di informazioni, un programma di consultazioni e una sede di valutazione e di analisi congiunta delle tematiche più rilevanti per le imprese e per i lavoratori.
Le Parti firmatarie del presente CCNL convengono di sviluppare l'attività dell'Osservatorio Nazionale che si qualifica come momento di incontro permanente tra le Parti.
1.1 Osservatorio nazionale plurisettoriale
L'Osservatorio Nazionale e paritetico analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque almeno una volta all'anno, le materie suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva dei settori rappresentati delle PMI, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne la possibilità di superamento.
Gli studi e le analisi svolte dalle Parti all'interno dell'Osservatorio Nazionale potranno essere di orientamento per l'attività di competenza delle Parti stesse.
A tale scopo le Parti si incontreranno entro il primo semestre di ogni anno per:
- costruire l'agenda degli incontri ed i relativi argomenti di discussione;
- insediare eventuali Comitati paritetici nazionali.
Quanto sopra al fine di rendere sistematico, efficiente ed efficace il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale di Settore.
Al fine quindi di rendere omogeneo ed univoco il linguaggio nonché uniforme il dato raccolto, le Parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma per concordare il sistema di raccolta, valido per tutto il territorio nazionale e per i vari livelli per i quali è articolata l'informativa.
Le Parti si danno atto che quanto nella presente Parte Prima concordato costituisce uno strumento di concreta gestione delle relazioni industriali.
Le Parti auspicano che i dati raccolti, necessariamente integrati da quelli forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per la elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le Parti interessate di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che in quanto tali garantiscono le possibilità di sviluppo dei settori rappresentati.
L'apporto così fornito da Unionchimica a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le Parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.
L'Osservatorio Nazionale Plurisettoriale è suddiviso nelle seguenti macroaree:
Chimico - Farmaceutico;
Plastica - Gomma;
Concia;
Ceramica - Abrasivi;
Vetro
L'Osservatorio Nazionale sarà altresì articolato in Comitati paritetici nazionali per:
- la verifica della consistenza dei settori rappresentati nelle aree di crisi e dismesse. Tale verifica sarà finalizzata allo studio di fattibilità di eventuali intese da sottoporre alle Parti stipulanti;
- l'analisi della struttura del salario, degli oneri diretti, indiretti e differiti;
- l'analisi del tipo e del grado di utilizzo delle forme di rapporto di lavoro, che rendono flessibile la prestazione di lavoro, quali ad es. apprendistato, contratti di inserimento, rapporti a tempo determinato e a tempo parziale, telelavoro, somministrazione e altre forme di lavoro anche non subordinato;
- verificare l'opportunità di modificare l'attuale struttura classificatoria, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute ed alle problematiche dell'interconnessione tra aree professionali e livelli di inquadramento;
- monitorare la contrattazione decentrata, l'utilizzo delle forme contrattuali di flessibilizzazione della prestazione lavorativa, le gestioni dell'orario di lavoro contrattuale, le intese raggiunte per la definizione dei premi per obiettivi;
- l'esame delle problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale, il riciclaggio delle materie plastiche nonché i riflessi ecologici degli insediamenti industriali;
- l'esame dell'invecchiamento attivo, e dell'integrazione lavorativa tra generazioni e le conseguenti ricadute sugli aspetti organizzativi della prestazione lavorativa, degli orari di lavoro, della salute e sicurezza, della formazione
- le azioni positive:
• realizzando le disposizioni legislative;
• promuovendo azioni positive a favore del personale femminile, predisponendo schemi di progetti, con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego, verificando l'efficacia dei programmi applicati;
• promuovendo la conoscenza dei progetti concordati verso le proprie strutture associative.
Nell'Osservatorio confluiscono i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno ad Unionchimica e Filctem-Femca-Uiltec di procedere a verifiche relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato nazionale ed internazionale nonché di linee di sviluppo del settore;
- fenomeni di aggregazione e di riaggregazione tra realtà nazionali e/o internazionali;
- andamento dei prezzi delle materie prime;
- previsioni degli investimenti, anche in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali (Mezzogiorno);
- l'andamento dell'occupazione nel settore in generale e nei riguardi dei vari segmenti del mercato del lavoro ed in particolare di quella giovanile;
- sviluppo di professionalità (anche legate all'O.d.L.) emergenti nel settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione;
- previsioni di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalla Unione Europea nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
- nell'eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende o consorzi di aziende associate, finalizzati alla ricerca scientifica, relative all'utilizzo di tali investimenti per: sintesi ed andamento dei programmi di ricerca; tematiche di individuazione di nuovi prodotti o processi di miglioramento per quelli esistenti; collaborazione con enti dì ricerca pubblica; nel quale caso se ne indicheranno i tempi prevedibili di attuazione;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
- l'elaborazione di linee guida relative ai provvedimenti da assumere contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione e delle relative problematiche conseguenti;
- l'elaborazione di linee guida di comportamento per prevenire azioni di mobbing nei luoghi di lavoro e stalking;
- monitoraggio sullo stato di attuazione della Legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- Monitoraggio sul numero e sulle tipologie degli infortuni sul lavoro.
Inoltre al fine di una comune conoscenza sulla disponibilità ad attuare ricerca scientifica con finanziamenti a fondo perduto previsti dalla normativa vigente nonché dalla Legge 46/82, nei dati informativi si darà luogo ad una precisa identificazione di titoli di ricerca scientifica che sia specifica a ciascun singolo settore rappresentato. .
Le Parti, nel riconfermare il reciproco interesse ad una piena funzionalità dell'Osservatorio Nazionale e territoriale plurisettoriale quale punto centrale del loro sistema di confronto, unitamente alla Commissione Paritetica di cui al successivo punto 1.2), convengono di procedere ad una cadenza programmata di incontri, da tenersi di norma semestralmente.
Le Parti possono convenire, in presenza di particolari situazioni, di demandare a livello regionale compiti e funzioni previsti per l'Osservatorio Nazionale e per i Comitati Nazionali, fornendo alle rispettive strutture regionali i dati informativi raccolti sui quali sarà possibile effettuare confronti tra le Parti allo stesso livello.
1.2. Commissione paritetica
omissis


2. Livello regionale/territoriale
Omissis

3. Livello aziendale
In attuazione del D.Lgs. n. 25/2007, le imprese con almeno 35 dipendenti nel territorio italiano, anche se distribuite su più unità produttive, annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, in apposito incontro, porteranno a conoscenza della Filctem-Femca-Uiltec e della RSU:
- prospettive produttive;
- previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche e cambiamenti organizzativi/strutturali e prevedibili implicazioni occupazionali;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi di età;
- a consuntivo il dato medio dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno dell'unità produttiva;
- andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità con particolare riferimento all'applicazione della vigente legislazione sul lavoro femminile;
- il numero delle varie tipologie contrattuali quali ad es: part-time, di somministrazione, a termine, apprendistato, ecc.;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- previsione sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della Legge 223/91;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza, anche con riferimento ai progetti di formazione continua;
- informazioni e iniziative ai fini della corretta applicazione e gestione della Legge n. 53/2000 e del D.Lgs. n. 151/2001, in merito ai congedi parentali.
Per le imprese articolate su più unità produttive, che non consentano, per il loro limite dimensionale di dar luogo all'informativa prevista, tale procedura sarà esperita nell'unità con il maggior numero di dipendenti.
Su richiesta della RSU le Parti effettueranno un esame congiunto per l'analisi delle informazioni fornite attivando le consultazioni previste dal D.Lgs. n. 25/2007. La consultazione si intende in ogni caso esaurita ed esperita decorsi giorni 5 dal primo incontro.
Dichiarazione dell'Unionchimica
In presenza di situazioni di crisi di rilevante entità, con particolare attenzione al Mezzogiorno, l'Unionchimica si impegna a presentare, congiuntamente con gli altri soggetti e organizzazioni imprenditoriali pubbliche e/o private del settore e non, iniziative tese a creare ipotesi di reindustrializzazione.
Omissis

8. Formazione continua
L'Unionchimica-Confapi e Filctem-Femca-Uiltec congiuntamente ritengono che la ricerca di un alto livello di qualità richiesto dal settore sia elemento basilare per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e medie industrie.
Le Parti esprimono la comune opinione che per il raggiungimento di tale obiettivo sia indispensabile il pieno supporto di una professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dei cicli produttivi.
Da ciò l'indispensabilità di un sistema di formazione continua, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dall'esperienza lavorativa, che abbiano l'obiettivo prioritario di perseguire la valorizzazione delle risorse umane del settore orientandosi non solo al consolidamento e all'adeguamento delle conoscenze di base, ma anche alla riqualificazione e alla crescita professionale del lavoratore all'interno dell'azienda.
Le Parti convengono che, qualora processi di innovazione tecnologica e di processo provochino obsolescenza professionale dei lavoratori, le aziende e le RSU potranno definire programmi specifici di formazione anche utilizzando quanto disposto dall'art. 51 (Diritto allo studio e facilitazioni particolari per i lavoratori studenti) del presente CCNL. Analoghe iniziative potranno essere definite a supporto del reinserimento delle lavoratrici madri al termine dei periodi di aspettativa previsti dalla legge.
In tale senso l'Unionchimica-Confapi e Filctem-Femca-Uiltec, in stretta collaborazione con le rispettive Confederazioni, opereranno affinché nell'Ente Bilaterale Nazionale costituito ai sensi dell'Accordo Interconfederale 28/12/2012 possano essere valutate tutte le opportunità offerte dal panorama legislativo comunitario, nazionale, regionale al fine di indirizzare risorse pubbliche al sistema delle PMI dei settori rappresentati, sensibilizzando nel contempo tutti gli enti locali competenti in ordine alla materia in oggetto.
Ai fini dell'operatività di cui sopra, a livello aziendale, previa verifica tra le Parti dei fabbisogni formativi, saranno predisposti piani formativi concordati con le RSU/OO.SS., finanziati attraverso le risorse del Fondo Formazione PMI.
Analoghi piani formativi potranno essere concordati anche in funzione dell'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla vigente legislazione in materia, nonché della diffusione della conoscenza delle normative inerenti la sicurezza sul lavoro, i rischi ambientali e la relativa prevenzione, le tematiche economiche relative alle caratteristiche dei mercati in cui opera l'azienda, le conoscenze linguistiche necessarie all'integrazione nel contesto europeo ed internazionale.
Nelle aziende con almeno 100 dipendenti e nelle quali la RSU è composta da almeno tre delegati, la RSU individua nel proprio ambito il delegato alla formazione, in possesso di adeguate competenze, per la condivisione dei piani formativi aziendali.
Omissis

11. Diritto alle prestazioni della bilateralità (ENFEA/ENFEA Salute)
[…]
5. Sulla base degli accordi e dei CCNL rinnovati i contributi dovuti ad ENFEA e OPNC rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato:
a) "Fondo Sicurezza PMI Confapi"
• 18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
• 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con il RLS;
[…]
d) "Osservatorio della contrattazione e del lavoro"
• 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriale e territoriali, l'introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di secondo livello;
• 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale;
[…]

Art. 3 - Contratto a termine - somministrazione di lavoro a tempo determinato (normativa comune a tutti i settori)
Ai fini dell'attuazione delle previsioni di legge le Parti completano ed integrano gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva.
L'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 25 %, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Un ulteriore incremento su base media annua pari al 5% potrà essere utilizzato per l'assunzione con contratto a termine.
Rimane confermato che non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese, per le tipologie di assunzione sopra riportate, un numero di lavoratori superiore al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato.
Un ulteriore incremento in ogni singolo mese pari al 5% potrà essere utilizzato per l'assunzione con contratto a termine.
I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto sostitutivo, o assunti ai sensi della legge 68/99, sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di assunzioni previsto dal presente articolo.
I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di legge.
Qualora l'applicazione delle percentuali concordate dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.
[…]
Annualmente RSU e azienda si incontreranno per verificare l'andamento produttivo e degli organici al fine di stabilizzare rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato che ricoprono posizioni strutturali.
Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
[…]
Durata massima - Deroghe
[…]

Art. 46 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio (normativa comune a tutti i settori)
A. Per il trattamento normativo ed economico in caso di maternità/paternità valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
I periodi di assenza dal lavoro sono stabiliti dal D.Lgs. n. 151/2001.
Per quanto concerne i congedi previsti dal D.Lgs. n. 151/2001 e dalle relative disposizioni attuative restano fermi i termini di preavviso per la richiesta di godimento dei predetti congedi così come disciplinato dalle norme di legge.
[…]
Una volta concluso il periodo di astensione facoltativa post-partum, la lavoratrice potrà richiedere una aspettativa non retribuita fino al compimento dell'anno di vita del bambino.
[…]
Le imprese, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 9 della legge 53/2000 e delle opportunità ivi contenute, promuoveranno l'assunzione di iniziative per facilitare in caso di necessità il reinserimento produttivo delle lavoratrici/lavoratori a seguito di assenza per maternità/paternità o per fruizione di congedi parentali, attraverso percorsi formativi/informativi che saranno individuati a livello nazionale.

Art. 78 - Modalità per il rinnovo del CCNL (normativa comune a tutti i settori)
[…]
Avviso comune da definire per la richiesta di prestazione di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 D.Lgs. 80/2015
Linee guida da definire in sede di stesura del testo contrattuale per le materie relative agli istituti della banca ore solidale e del lavoro agile.
Recepimento nel CCNL dell'accordo interconfederale del 22 dicembre 2016 in materia di apprendistato ex artt. 43, 45 d.lgs 281/2015.