Categoria: Prassi amministrativa
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C.R.I. Croce Rossa Italiana

Consiglio Direttivo Nazionale

Verbale 11 marzo 2016, n. 4

 

In data 11 marzo 2016 si è riunito presso la sede legale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana il Consiglio Direttivo formato, ai sensi dell'Atto Costitutivo depositato presso un Notaio in Roma in data 29 dicembre 2015, dal Presidente Avv. Francesco Rocca, dalla Sig.ra Anna Maria Colombani, Risulta assente giustificata la Prof.ssa Maria Teresa Letta.

Partecipano anche il Magg. Gen. Gabriele Lupini, Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario e S.lla Monica Dialuce Gambino, Ispettrice Nazionale delle Infermiere Volontarie.
 

La riunione inizia alle ore 17.40

 

Il Consiglio Direttivo Nazionale, approvato l'ordine del giorno, procede all'esame dei vari punti in discussione.

1. Commissariamento di Comitati risultati privi di candidati a seguito delle elezioni per i Comitati.

...omissis

2.         Costituzione di nuovi Comitati

...omissis        

4) Regolamento per la formazione in materia di salute e sicurezza in ambito RI per volontari

Il Consiglio Direttivo Nazionale approva il "Regolamento per la formazione in materia di salute e sicurezza in ambito CRI per volontari". La decisione sarà sottoposta a ratifica della Consulta Nazionale.

 

La riunione termina alle ore 19.30.

Roma, lì 11 marzo 2016

 

Allegati:

- Regolamento per la formazione in materia di salute e sicurezza in ambito CRI per volontari

 

 

CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA IN AMBITO CRI PER VOLONTARI

 

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA IN AMBITO CRI PER VOLONTARI
(Predisposto in attuazione del combinato disposto di cui ai
Decreto 13 aprile 2011 e del decreto 12 gennaio 2012)

 

Premessa

La CRI promuove, nell'ambito delle proprie attività e servizi la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni e degli incidenti in tutti i luoghi di intervento del personale CRI sia esso dipendente o personale volontario.

La sicurezza e la salute dei volontari, oltre ad essere un obbligo normativo, trova il suo fondamento nella dimensione etica delle attività promosse dalla CRI, la cui realizzazione, in una realtà articolata e complessa come quella dell'Associazione, necessita di un'organizzazione del sistema di gestione capace di garantire l'individuazione sistematica delle necessità e delle responsabilità, la coerenza delle procedure di attuazione e una completezza nelle modalità di gestioni dei dati e delle informazioni.

Il presente Regolamento descrive la forma organizzativa relativa alla formazione che la Croce Rossa Italiana intende adottare per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei volontari, garantire una efficace prevenzione delle conformità normative e un'adeguata gestione dei rischi in condizioni sia ordinarie che di emergenza nonché la definizione ed il controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Nella definizione delle principali attività formative, in materia di protezione civile, è necessario, conciliare ed integrare gli standard minimi per la formazione del volontariato con le direttive in materia di sicurezza ed autotulela, rivolte al volontariato, emanate dal Dipartimento nazionale di Protezione civile in applicazione del decreto legislativo n. 81/2008.

Il decreto legislativo n. 81/2008 che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile e della Croce Rossa Italiana con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro. Il legislatore ha ritenuto infatti che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività, come è il volontariato di protezione civile, meritasse un'attenzione particolare.

Per tale ragione, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 non devono essere applicate alle attività del volontariato di protezione civile così come avviene per i lavoratori e per le aziende.

È stato quindi delineato uno specifico “percorso normativo della sicurezza” per i volontari di protezione civile che si è sviluppato in più atti di indirizzo a partire dall'art. 3, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 81/2008.

E' altresì fondamentale la diffusione tra i volontari della Croce Rossa Italiana della cultura in tema di “salute e sicurezza”, delle competenze necessarie alla tutela della salute nei diversi scenari di rischio e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Tutti i volontari della Croce Rossa Italiana sono destinatari della formazione in tema di salute e sicurezza.

I nuovi volontari accedono ai diversi corsi in relazione al loro percorso nell'Associazione, “i vecchi” volontari accedono ai corsi sequenzialmente partendo dal Livello formativo 1 e arrivando al Livello necessario in relazione alle loro attività in CRI.

Il presente regolamento è destinato a tutti i volontari di Croce Rossa Italiana che partecipano alle attività relative alle diverse Aree e settori.

I percorsi formativi del presente regolamento si pongono l'obiettivo di mettere in condizione tutti i volontari CRI di essere informati, formati e addestrati in tema di “salute e sicurezza in scenari specifici con rischi specifici secondo I compiti e \o mansioni da essi svolti” con particolare riguardo a:

      Operatori addetti al trasporto sanitario e al soccorso in ambulanza (T.S.S.A)

      Operatori polivalenti salvataggio in acqua (O.P.S.A.)

      Operatori addetti al soccorso piste di sci

      Operatori addetti ai soccorsi con mezzi e tecniche specialistici (S.M.T.S.)

      Operatori addetti alle unità cinofile

      Operatori addetti alle attività di emergenza

      Operatori addetti ai nuclei di N.B.C.R.

      Operatori addetti al Reparto di Sanità Pubblica (R.S.P.)

      Operatori addetti alle attività socio-sanitarie (assistenza ai migranti, assistenza ai senza fissa dimora, assistenza ospedaliera, assistenza nei campi ROM.. ).

      Operatori addetti ai videoterminali (addetti alle attività di segreteria o alle SOL, SOP, SOR. SON)

      Servizi generali interni ed esterni alle sedi a qualsiasi titolo

      Autisti

      attività psicosociale;

      attività socio-assistenziale ((assistenza ai migranti, assistenza ai senza fissa dimora, assistenza ospedaliera, assistenza nei campi ROM.. ).

      assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);

      informazione alla popolazione;

      logistica;

      soccorso e assistenza sanitaria;

      uso di attrezzature speciali;

      conduzione di mezzi speciali;

      predisposizione e somministrazione pasti

      supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;

      attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;

      attività formative;

      attività in materia di radio e telecomunicazioni;

      attività subacquea;

      attività alluvionale

      attività cinofile.

Il presente regolamento definisce quindi la struttura gestionale dei percorsi formativi dei Volontari CRI operanti a tutti i livelli nelle diverse aree in materia di salute e sicurezza ai sensi del combinato disposto di cui ai Decreto 13 aprile 2011 e del decreto 12 gennaio 2012.

Il regolamento sarà soggetto a periodico monitoraggio e revisioni, qualora necessario, in base alle modifiche normative e regolamenti.


Articolo 1. Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la rete formativa ed il progetto didattico in ambito CRI relativamente alla materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del combinato disposto di cui al Decreto 13 aprile 2011 ed al decreto 12 gennaio 2012.

La CRI propone corsi per formatori, istruttori ed operatori base e specializzati e percorsi di formazione per dirigenti e preposti al fine di garantire, a tutti i livelli, l'attuazione delle norme in materia di formazione in salute e sicurezza.

In tutti i corsi previsti dovranno essere usati esclusivamente i materiali didattici approvati dalla struttura tecnico-operativa nazionale in materia di salute e sicurezza.

 

Articolo 2. Struttura gestionale

Il presente regolamento sulla formazione in materia di salute e sicurezza CRI prevede l'istituzione di una struttura nazionale tecnico-operativa (Task Force Sicurezza) con il compito di organizzare e vigilare sulla corretta applicazione della formazione in ambito CRI.

I componenti della Task Force Sicurezza saranno nominati, su proposta del Delegato Nazionale in materia di salute e sicurezza, dal Presidente Nazionale con apposito atto.

 

Articolo 3. Compiti della Task Force Nazionale

I Compiti della Task Force Nazionale sono i seguenti:

-       Individuazione delle linee guida tecniche - operative didattiche di riferimento in base alla normativa

-       Definizione dei programmi di diffusione del progetto formativo in materia di salute e sicurezza

-       Approvazione e controllo del materiale didattico dei corsi

-       Modifiche ed aggiornamenti al regolamento sulla formazione in materia di salute e sicurezza

-      Supporto ai comitati della Croce Rossa Italiana per l'organizzazione dei corsi in materia di salute e sicurezza a tutti coloro che operano nelle aree di competenza

-      Supporto tecnico ai vertici dell'associazione per accordi quadro con le istituzioni competenti in materia di salute e sicurezza

-      Costituzione e gestione dell'albo formatori e riconoscimento per equipollenza della qualifica di Formatore esterno in materia di salute e sicurezza

-       Vigilanza sulla formazione svolta sul territorio

-       Gestione corsi per Formatori

La struttura tecnica - operativa si può avvalere di gruppi di lavoro per specifici progetti con mandati a termine e composti da personale esperto nei vari ambiti.

Almeno una volta l'anno dovranno essere convocati tutti i formatori al fine di realizzare un incontro di aggiornamento e promozione delle attività inerenti la materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

 

Articolo 4. Verifica della qualità didattica

Con questo specifico regolamento della formazione in materia di salute e sicurezza, vengono definite le linee di verifica dei corsi a tutti i livelli.

Al termine di ogni corso il formatore dovrà consegnare un questionario di gradimento, un certificato di partecipazione e dovrà essere costituito presso ogni comitato un albo con il personale formato sotto la responsabilità diretta dei presidenti o loro delegati.

 

Articolo 5. Figure e titoli riconosciute nel progetto:

-      Formatore Nazionale, socio attivo CRI, con adeguate competenze professionali documentate, costituente la struttura nazionale tecnico-operativa Task Force Nazionale Sicurezza nominato dal Presidente Nazionale su proposta del Delegato Nazionale Sicurezza.

-      Formatore, socio attivo CRI, con adeguate competenze professionali documentate, che a seguito di specifico percorso didattico e relativo superamento degli affiancamenti con i compito di operare sul territorio nazionale in coordinamento con la struttura nazionale con il compito di promuovere e formare il personale nel rispetto del presente regolamento e responsabile/direttore dei corsi. Non è prevista conversione automatica titoli esterni a CRI per l'acquisizione del titolo di Formatore.

-      Istruttore, socio attivo CRI, con adeguate competenze professionali documentate, che a seguito di specifico percorso didattico e relativo superamento degli affiancamenti con i compito di operare sul territorio Regionale in coordinamento con Referente regionale in materia di salute e sicurezza con il compito di promuovere e formare il personale nel rispetto del presente regolamento.

-      Referente Regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nominato dal Presidente Regionale CR, è responsabile della programmazione e del coordinamento dei corsi a livello regionale, della gestione dei data base del personale formato, dell'invio alla segreteria nazionale in materia di salute e sicurezza dei file del database aggiornato.

 

Articolo 6. I corsi

Sono previsti le seguenti tipologia dei corsi:

-       Corso per Formatore

-       Corso per Istruttore

-       Corsi per Volontari

Livelli Formativi Previsti:

-       Livello 1 e 2: Formazione di base e specialistica in funzione della qualifica obbligatoria per volontari. Sono svolti secondo allegato 1a di cui al presente regolamento

-       Livello 3: Formazione per Preposti: capi squadra- capi equipaggio- referenti di area. Sono svolti secondo allegato 1b di cui al presente regolamento

-       Livello 4: Formazione per Dirigenti: Presidenti, consiglieri e delegati di area.

Sono svolti secondo allegato 1c di cui al presente regolamento

La formazione modulare per livelli successivi deve essere conseguita prima dell'inserimento nelle attività specifiche o prima della nomina ad incarico specifico.

In caso di incarico elettivo la formazione deve essere acquisita mediante corso entro 6 mesi dalla data dell'elezione.

 

Articolo 7. Gestione ed organizzazione dei corsi

Per i corsi Formatori:

-       I corsi formatori saranno organizzati ai sensi dell'art.6, comma 8, lettera m- bis, D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. - Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 si prefìggono l'obiettivo di fornire le abilità e competenze didattiche per gestire un corso formativo\informativo sul territorio nazionale I formatori sono inseriti nel progetto nazionale ed autorizzati dai rispettivi comitati CRI di appartenenza ad operare nei corsi sotto il coordinamento della struttura nazionale.

-       I corsi formatori sono organizzati e gestiti secondo l'allegato 1e

-       La direzione del corso è affidata ad un membro della Task Force Nazionale

-       possono essere impiegati come docenti sotto la supervisione della Task Force Nazionale docenti anche esterni purché in possesso di competenze specifiche nel settore della formazione e della gestione salute e sicurezza in relazione alle esigenze del singolo corso

-       L'organizzazione dei corsi formatore è di competenza della struttura tecnico-operativa (task Force sicurezza) che ne indica le modalità di accesso e la programmazione.

-       L'accesso ai corsi formatori prevede una selezione di idoneità su base nazionale svolta su macro aree i cui bandi verranno emanati all'indizione dei corsi.

-       Il numero dei partecipanti ai corsi formatori sarà indicato sui relativi bandi.

-       Conversione alla qualifica di formatore CRI con titolo acquisito all'esterno

Sarà valutata dalla Task Force Nazionale l'equipollenza del Titolo di Formatore posseduto, e la relativa iscrizione all'albo formatori CRI, a condizione che il Formatore rientri nei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 06 Marzo 2013.

Per i corsi Istruttori:

-       Sono di competenza del Comitato Regionale.

-       La direzione del corso è affidata ad un Formatore iscritto all'albo

-       possono essere impiegati come docenti sotto autorizzazione della Task Force Nazionale docenti anche esterni non qualificati come Formatori CRI, purché in possesso di competenze specifiche nel settore della Formazione e della Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro in relazione alle esigenze del singolo corso

-       Il numero dei partecipanti ai corsi formatori sarà indicato sui relativi bandi.

Per corsi Operatori sia Base che di Specialità:

-       L'organizzazione è del Comitato territorialmente competente.

-       La direzione del corso è affidata ad un Formatore iscritto all'albo

-       Istruttori in materia di salute e sicurezza sul lavoro CRI iscritto all'Albo

-       possono essere impiegati come docenti, Formatori anche esterni non qualificati come Formatori CRI, purché in possesso di competenze specifiche nel settore della Formazione e della Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro in relazione alle esigenze del singolo corso

 

Articolo 8. Attestati

Al termine di ogni corso dovrà essere rilasciato apposito attestato ad ogni partecipante, predisposto su modello approvato che deve contenere:

-       Indicazione del soggetto organizzatore del corso (Comitato CRI organizzatore);

-       Normativa di riferimento (se applicabile a corsi specifici);

-       Dati anagrafici del corsista unitamente al codice fiscale;

-       Specifica della tipologia di corso seguito, indicazione del settore di riferimento, monte ore frequentato;

-       Periodo di svolgimento del corso e numerazione progressiva dei rispettivi albi;

-       Firma del soggetto organizzatore del corso e del direttore di corso.

 

Articolo 9. Aggiornamenti

È obbligatorio, pena la messa in riserva dagli albi, l'aggiornamento annuale come stabilita dal presente regolamento.

 

Articolo 10. Formazione a distanza (e-learning)

Sarà possibile qualora attivato un corso con modalità e-learning in sostituzione di una parte teorica. Modalità e programmi della formazione a distanza saranno successivamente definite dalla struttura tecnica- operativa nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Articolo 11. Programmi

I programmi dei corsi solo allegati al presente regolamento e saranno aggiornati periodicamente dalla Task Force Nazionale Sicurezza.

 

Articolo 12. Organizzazione pratica del corso

Oltre la faculty prevista negli appositi livelli formativi del presente regolamento (allegati 1a,1b,1c,1d,1e,) e necessario predisporre:

Foglio firma Docenti; Foglio\registro firma presenze discenti; elenco anagrafico completo dei discenti; database per aggiornamento albi; Test; verbale di esame; attestato di frequenza.

La documentazione dovrà essere conservata presso la struttura che organizza il corso.

I corsi non devono superare, di massima, le trenta persone, le aule devono essere della capienza idonea al numero dei frequentatori ed essere munita di sistemi multimediali e informatici per lo svolgimento delle lezioni.

Al termine del corso dovranno essere compilati i libretti formativi, a cura del presidente del comitato competente e deve essere inviato l'albo aggiornato delle persone formate al Referente Regionale il quale provvederà all'aggiornamento del suo albo e ad inviare l'aggiornamento alla struttura Nazionale in materia di salute e sicurezza.

 

Articolo 13. Albi

Sono istituiti contestualmente all'approvazione del presente regolamento:

 

-     Albo Formatori CRI in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro: gestito dalla Task Force Nazionale che comprende tutti i Formatori CRI abilitati che possono operare nella formazione degli operatori CRI in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

-     Albo Istruttori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro: gestito dal referente regionale in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

-     Albo Operatori CRI in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro: gestito a livello di Comitato CRI sotto la responsabilità del Presidente o suo Delegato per la Sicurezza che comprende tutti gli operatori che hanno ricevuto la formazione di base come prevista dal presente regolamento

Tutti gli albi sono aggiornati entro il 1 Marzo di ciascun anno con le informazioni al 31/12 dell'anno precedente.

I Comitati hanno cura di trasmettere entro il 1 Aprile di ogni anno l'albo aggiornato al Comitato Regionale ed alla Task Force Nazionale esclusivamente in formato elettronico.

 

Articolo 14. Libretto Formativo Personale:

il Presidente del Comitato CRI territorialmente competente, provvede al rilascio del libretto di cui sopra. Il libretto dovrà essere compilato in duplice copia, una per il volontario ed una da custodire nel fascicolo personale.

 

Norme Transitorie

- Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i Comitati devono predisporre un piano formativo che nei successivi 6 mesi, e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, consenta di formare tutti i volontari CRI in servizio attivo.

 

ALLEGATI

(1a-1b-1c-1d-1e)

ALLEGATO 1a

1° E 2° LIVELLO FORMATIVO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER VOLONTARI BASE E OPERATIVI

Procedura di

attivazione formazione

Organizzati dal Comitato previa segnalazione ai Comitati Regionale\Nazionale. Possono essere organizzati a livello Regionale e/o Nazionale in caso di particolari esigenze e/o necessità.

Docenti

Formatori o istruttori per la sicurezza CRI iscritti in apposito albo nazionale o regionale

Durata

Formazione generale: 2 ore per tutti i volontari base (da inserire nel corso di accesso)

Formazione specifica: 4 ore per tutti i volontari operativi che accedono a qualsiasi corso di specializzazione successivi al corso di accesso.

Verifiche e rilascio attestati

Obbligo di frequenza, almeno il 90% delle ore, superamento prova di verifica tramite test, modello unico nazionale di attestato

Contenuti

Formazione generale:

concetti di rischio; danno; prevenzione; protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Formazione specifica sui rischi tipici del settore:

Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine,

Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale dei carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto), segnaletica, Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri rischi.

La formazione specifica deve avvenire:

- Prima dell'ingresso ai corsi successivi a quello base

- per introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi

 

Copia delle Certificazioni dovranno essere inserite nel fascicolo personale

Aggiornamento

4 ore ogni 2 anni, l'aggiornamento potrà essere svolto anche in modalità E­learning tramite piattaforma specifica

Formazione pregressa

Riconosciuta se erogata da altri comitati CRI per trasferimento, oppure se fatta come dipendenti CRI, oppure da enti accreditati

ALBO

Dovrà essere tenuto presso ogni Comitato un albo del personale formato, il database dei formati dovrà essere inviato a Referente Regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed alla segreteria nazionale in materia di salute e Sicurezza (Task Force Sicurezza)


 

 

ALLEGATO 1b
3° LIVELLO FORMATIVO

FORMAZIONE PREPOSTI : CAPI SQUADRA, CAPI EQUIPAGGIO

Procedura di attivazione formazione

Organizzati dal Comitato con segnalazione ai Comitati Regionale\ Nazionale. Possono essere organizzati a livello Regionale e/o nazionale in caso di particolari esigenze e/o necessità.

Docenti

Formatori o istruttori per la sicurezza CRI

Durata

Formazione di: 4 ore

Trattasi di formazione particolare aggiuntiva per il preposto (da aggiungere a quella obbligatoria di base).

Verifiche e rilascio attestati

Obbligo di frequenza, almeno il 90% delle ore, superamento prova di verifica tramite test, e rilascio modello unico nazionale di attestato

Contenuti

Formazione Preposti:

1.    Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità, modulo giuridico

2.     Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;

3.     Definizione e individuazione dei fattori di rischio;

4.    Incidenti e infortuni mancati;

5.    Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei volontari, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;

6.    Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;

7.    Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

8.    Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei volontari delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

 

Copia delle certificazioni dovranno essere inserite nel fascicolo personale

Aggiornamento

4 ore ogni 2 anni, l'aggiornamento potrà essere svolto anche in modalità E-learning tramite piattaforma specifica

Formazione pregressa

Riconosciuta se erogata da altri comitati CRI per trasferimento, oppure se fatta come dipendenti CRI, oppure da enti accreditati

Albo

Dovrà essere tenuto presso ogni Comitato un albo del personale formato, il database dei formati dovrà essere inviato a Referente Regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed alla segreteria nazionale in materia di salute e Sicurezza (Task Force Sicurezza)

 

ALLEGATO 1c

4°LIVELLO FORMATIVO

FORMAZIONE DIRIGENTI- PRESIDENTI, CONSIGLIERI E DELEGATI DI
AREA

Procedura di attivazione formazione

Organizzati dal Comitato con segnalazione ai Comitati Regionale\ Nazionale

Docenti

Formatori o istruttori per la sicurezza CRI

Durata

Formazione di: 4 ore

Formazione particolare aggiuntiva per il dirigente (da aggiungere a quella obbligatoria di base).

Contenuti

Formazione Dirigenti:

1)     Modulo giuridico normativo

2)     Gestione e organizzazione della sicurezza

3)     Individuazione e valutazione rischi

4)     Comunicazione, consultazione, formazione e sensibilizzazione dei volontari, in particolare a neoassunti, somministrati e stranieri.

Verifiche e rilascio attestati

Obbligo di frequenza, almeno il 90% delle ore, superamento prova di verifica tramite test, e rilascio modello unico nazionale di attestato

 

Copia delle certificazioni dovranno essere inserite nel fascicolo personale

Aggiornamento

4 ore ogni 2 anni, l'aggiornamento potrà essere svolto anche in modalità E­learning tramite piattaforma specifica

Formazione pregressa

Riconosciuta se erogata da altri comitati CRI per trasferimento, oppure se fatta come dipendenti CRI, oppure da enti accreditati

Albo

Dovrà essere tenuto presso ogni Comitato un albo del personale formato, il database dei formati dovrà essere inviato a Referente Regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed alla segreteria nazionale in materia di salute e Sicurezza (Task Force Sicurezza)


 

 

ALLEGATO 1d
ISTRUTTORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Procedura di attivazione formazione

Organizzati dal Comitato Regionale per personale CRI particolarmente preparato in materia anche con esperienza professionale e particolarmente portato all'insegnamento, con titolo di studio di diploma di scuola media secondaria.

Docenti

Formatori per la sicurezza CRI

Durata

Formazione: 24 ore

Contenuti

Corso Istruttori:

1)     Modulo giuridico normativo

2)     Gestione e organizzazione della sicurezza

3)     Tecnico: Individuazione e valutazione rischi

4)     Relazionale: formazione e consultazione dei volontari- approfondimenti

5)     Tecnico-organizzativi;

6)     Tecniche di comunicazione;

7)     Fonti di rischio, compresi quelli di tipo ergonomico

8)     Concetti di rischio; danno; prevenzione; protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza.

9)     Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale dei carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto), segnaletica, Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri rischi.

10)  Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; Definizione e individuazione dei fattori di rischio; Incidenti e infortuni mancati; Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei volontari, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei volontari delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

Verifiche e rilascio attestati

Obbligo di frequenza, almeno il 90% delle ore, superamento prova di verifica tramite test, e rilascio modello unico nazionale di attestato

 

Copia delle certificazioni dovranno essere inserite nel fascicolo personale

Aggiornamento

6 ore ogni 2 anni l'aggiornamento potrà essere svolto anche in modalità E­learning tramite piattaforma specifica

Formazione pregressa

Eventuali titoli posseduti verranno valutati ai fini di una eventuale graduatoria per la partecipazione al corso.

Albo

Dovrà essere tenuto e aggiornato un albo del personale formato

Vincoli

L'istruttore dovrà dichiarare la sua disponibilità d'impiego a livello regionale. È obbligato a tenere almeno 4 corsi l'anno


 

 

ALLEGATO 1e

CORSO PER FORMATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Procedura di attivazione formazione

Organizzati dal Comitato Nazionale per personale CRI particolarmente preparato in materia anche con esperienza professionale e particolarmente portato all'insegnamento, con titolo di studio di diploma di scuola media secondaria o Laurea e che rientri nei requisiti e criteri previsti dal Decreto interministeriale del 06 Marzo 2013.

Docenti

Formatori nazionali della Task force Sicurezza

Durata

Formazione: 24 ore o superiore

Contenuti

Corso Formatori:

Programma specifico in base alla normative vigente

Verifiche e rilascio attestati

Obbligo di frequenza, almeno il 90% delle ore, superamento prova di verifica tramite test e colloquio, rilascio modello unico nazionale di attestato ed inserimento nell'albo nazionale formatori CRI

 

Copia delle certificazioni dovranno essere inserite nel fascicolo personale

Aggiornamento

8 ore annue l'aggiornamento potrà essere svolto anche in modalità E­learning tramite piattaforma specifica

Formazione pregressa

Eventuali titoli equipollenti posseduti verranno valutati ai fini di una eventuale conversione.

Albo

Dovrà essere tenuto e aggiornato un albo del personale formato

Vincoli

Il formatore dovrà dichiarare la sua disponibilità d'impiego su tutto il territorio nazionale.


Fonte: cri.it