Categoria: 2007
Visite: 10286

Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 31 luglio 2007
Validità: 01.06.2007 - 31.05.2011
Parti: Agci-Agrital, Legacoop-Agroalimentare, Fedagri-Confcooperative e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Lavorazione/trasformazione prodotti agricoli/zootecnici, COOP
Fonte: CNEL

Sommario:

 Verbale di accordo.
Art. 3 - Decorrenza e durata - Procedure di rinnovo del CCNL.
Art. 4 - Procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello.
Art. 5 - Premio per obiettivi.
Art. 6 - Diritti di informazione. Confronto.
Art. 7 - Relazioni industriali
• Premessa.

• A) Comitato di indirizzo.
• B) Osservatorio nazionale - Sezione di Settore.
• B1) Commissione territoriale dell'Osservatorio nazionale.
• C) Comitati bilaterali.
o 1) Scopi e funzioni.
o 2) Struttura dei Comitati.
o 3) Procedure.
• D) Commissione paritetica Pari opportunità.
• D1) Sostegno dell'occupazione femminile e azioni positive.
• E) Comitato Nazionale per la Formazione.
Art. 8 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
• B) Modalità di consultazione - Informazioni e documentazione aziendale.

• E) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza.
 Art. 10 - Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni.
Art. 11 - Diritti sindacali.
• B) Assemblea

Art. 17 - Disciplina del rapporto a tempo determinato.
Art. 18 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 21 - Classificazione dei lavoratori.
Art. 23 - Quadri.
Art. 27 - Orario di lavoro.
Art. 29 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni.
Art. 41 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 43 - Tutela delle lavoratrici madri.
Art. 57 - Trattamento di fine rapporto (TFR) .
Art. 61 - Previdenza complementare volontaria.
Art. 62 - Congedi parentali, per la malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari.
• (A) Congedi parentali.
• (B) Congedi per la malattia del figlio.
• (C) Congedi per la formazione.
Art. 64 - Assistenza sanitaria.
Protocollo VV.PP.
Tabelle

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari

Verbale di accordo.

Il giorno 31 luglio 2007 in Roma tra Agci/Agrital, Legacoop/Agroalimentare, Fedagri/Confcooperative e Fai/Cisl, Flai/Cgil, Uila/Uil si è concordato di rinnovare il CCNL 22.7.03 per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari scaduto il 31.5.07 alle condizioni e con le modifiche previste negli allegati.

Art. 6 - Diritti di informazione. Confronto.
Aggiungere alla fine della lett. c) livello aziendale:
"Le aziende, nell'ambito del sistema di informazione di cui all'art. 6 del presente CCNL, forniranno annualmente informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati, nonché informazioni in merito all'utilizzo degli stagisti."
Aggiungere in calce all'art. 6, dopo la Nota a verbale, la seguente Norma transitoria:
Norma transitoria.
Le Parti si incontreranno entro il 31.12.07 per esaminare gli effetti prodotti sulla disciplina contenuta nel presente art. 6 dalla normativa introdotta dal D.lgs. 6.2.07 n. 25, concernente l'attuazione della Direttiva n. 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo alla informazione e alla consultazione dei lavoratori. In tale ottica le Parti valuteranno la necessità di armonizzare il dettato contrattuale con il disposto legislativo, con particolare riferimento ai rinvii che il provvedimento medesimo opera nei confronti della contrattazione collettiva.

Art. 7 - Relazioni industriali (sostituisce il precedente art. 7).
Premessa.
Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione nelle relazioni tra Movimento cooperativo e Organizzazioni sindacali le Parti convengono di stabilire nuove procedure di relazioni industriali integrando il sistema informativo come previsto dai presente contratto anche attraverso nuovi strumenti operativi.
Le Parti concordano di attivare un sistema di relazioni industriali ispirato a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e di rispetto delle rispettive prerogative, ma anche caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi di comune interesse e dall'esame delle relative tematiche e della loro evoluzione, nella riconfermata condivisione dei principi informatori del sistema contrattuale, enunciati nell'art. 2 del CCNL e nell'allegato 1) al CCNL, e del ruolo di centralità del contratto quale strumento regolatore, di diritti e doveri reciproci, con norme definite e concretamente esigibili dalle Parti.
[…]
Il presente contratto prevede una serie articolata di strutture per operare nella direzione della modernizzazione e dello sviluppo della trasformazione alimentare. In tale ottica le Parti condividono l'importanza di avere una chiara visione del quadro macroeconomico e della situazione competitiva del Settore e di cercare di determinare le linee di politica agro- industriale. Ma ancora di più reputano utile monitorare le dinamiche interne del settore, con particolare riferimento ai processi di ristrutturazione, concentrazione e aggregazione finalizzati al raggiungimento di dimensioni economiche e produttive capaci di assicurare competitività, così come lo sviluppo del sistema imprenditoriale e le iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese, l'evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita, le tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente e il tema della responsabilità sociale della impresa.
Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità, le Parti intendono in tal modo sviluppare un sistema di confronto- consultazione sulle strategie settoriali, nonché sulle politiche d'impresa al fine di favorire lo sviluppo di un modello di relazioni industriali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione e innovazione tecnologica- organizzativa e della evoluzione della politica agricola europea. Tale modello relazionale si basa sugli strumenti di cui al presente articolo, nonché sulle procedure per la composizione delle controversie. In tale ultimo caso al fine di individuare criteri e indirizzi per la corretta gestione dello strumento contrattuale, tramite la Commissione di cui all'art. 13, lett. b) .

A) Comitato di indirizzo.
Le Parti convengono di costituire il Comitato di indirizzo, Organismo con funzioni di indirizzo politico- strategico, che si riunisce almeno 2 volte l'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta una delle Parti, composto in termini paritetici dai segretari generali di Fai, Flai e Uila e dai presidenti delle Associazioni cooperative stipulanti. Scopo di tale Organismo è quello di dare attuazione coerente agli obiettivi fissati tra le Parti e di assicurarne certezza e concretezza di gestione, prendendo le opportune decisioni in materia di concertazione delle politiche, di monitoraggio e regolazione del sistema contrattuale, di finalizzazione, programmazione e pianificazione delle attività/iniziative di interesse del settore, nonché in tema di articolazioni e risorse di competenza dell'Osservatorio nazionale di settore.
Ulteriore finalità del Comitato è quella di individuare le linee di politica industriale di settore, anche valutando le dinamiche evolutive che determinano i processi di ristrutturazione, concentrazione e aggregazione, nonché proposte/posizioni comuni di settore, da rappresentare ad Istituzioni, Amministrazioni e Organizzazioni, in ordine alle problematiche di interesse dell'industria alimentare e alle relative, possibili soluzioni.
Ai fini della effettiva operatività dell'Osservatorio, il Comitato potrà istituire eventuali sezioni, gruppi di lavoro e/o articolazioni di esso, competenti per le materie che saranno ad esse demandate dal Comitato stesso.
Il Comitato, in quanto struttura di presidio del sistema contrattuale e di governo dell'Osservatorio, avrà altresì il compito di rendere lo strumento contrattuale sempre più aderente alla realtà del settore alimentare e in grado di più correttamente interpretare le esigenze dell'impresa e del lavoro, nell'ottica e nel convincimento di affermare e rafforzare il ruolo di centralità, certezza, capacità di governo del CCNL.
Inoltre il Comitato medesimo potrà realizzare seminari e/o incontri di carattere informativo.
Dichiarazione comune.
Le Parti concordano che il Comitato di indirizzo si riunirà entro il 30.9.07 per definire le modalità di costituzione e funzionamento del Fondo aiuti e solidarietà di cui all'art. 65, CCNL 22.7.03.

B) Osservatorio nazionale - Sezione di Settore.
Al fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari a un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto indicati, le Parti si impegnano a realizzare entro il periodo di validità del CCNL, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al punto 5), Protocollo interconfederale 5.4.90, una sezione apposita riguardante la cooperazione del settore con lo scopo precipuo di ricerca, informazione, analisi su temi di supporto al confronto quali:
(a) politiche industriali di settore e comparto;
(b) nuove iniziative produttive e tendenze del decentramento produttivo;
(c) stato e sviluppo della ricerca applicata, nuove tecnologie innovative di prodotto e di processo;
[…]
(e) natura e caratteristica delle transazioni, partecipazioni e acquisizioni di aziende di rilevanza nazionale e settoriale da parte di aziende estere in Italia e di italiane all'estero;
(f) gestione del mercato del lavoro e politica attiva del lavoro, formazione professionale come raccordo tra domanda e offerta di lavoro;
(g) collocazione lavorativa qualitativa e quantitativa femminile e concrete iniziative per promuovere una effettiva parità e pari opportunità tra uomini e donne;
[…]
(l) problemi relativi alla eliminazione delle fonti di rischio e tossicità per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, la salute del consumatore, la difesa dell'equilibrio ecologico e ambientale;
(m) con particolare riferimento ai precedenti punti c) ed f) si ravvisa l'opportunità di attivare le opportune iniziative al fine di favorire iniziative che coinvolgono a livello intersettoriale il Movimento cooperativo e le Confederazioni sindacali. Le Parti ricercheranno altresì di correlare tali attività a livelli interimprenditoriali con attività di analisi e ricerca allargata a tutto il settore alimentare;
[…]
(q) l'andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze e implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro;
[…]
(s) le linee direttrici della contrattazione aziendale di cui all'art. 6 del presente contratto, nonché l'andamento consuntivo della stessa.
Il funzionamento della sezione di settore, coordinato con l'Osservatorio nazionale interconfederale, è previsto da apposito regolamento allegato al presente CCNL. Il regolamento sulla base delle intese intercorse in sede di rinnovo del presente CCNL prevede tra l'altro i modi più efficaci per supportare l'attività della sezione dell'Osservatorio con le necessarie risorse tecniche e finanziarie.

B1) Commissione territoriale dell'Osservatorio nazionale.
Entro i termini di tempo previsti per la costituzione della sezione dell'Osservatorio nazionale e previa istruttoria compiuta nell'ambito del Comitato di indirizzo di cui alla precedente lett. A), nelle Regioni nelle quali la densità delle cooperative del settore è particolarmente significativa, potranno essere costituite Commissioni paritetiche con il compito di collegarsi con l'Osservatorio nazionale per richiedere o collaborare a ricerche interessanti, nell'ambito del territorio, la cooperazione del settore.
In tale contesto al fine di fornire un supporto alle parti stipulanti il CCNL, in particolare potrà essere esaminato il fenomeno degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze e implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro.

C) Comitati bilaterali.
Nelle cooperative o consorzi con più di 150 addetti, con riferimento alle informazioni di maggiore interesse inerenti i più significativi piani di sviluppo e/o ristrutturazione, nonché le conseguenti innovazioni tecniche e organizzative, le Parti potranno costituire Comitati paritetici bilaterali a livello di azienda, di consorzio o di gruppo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di segreto industriale (art. 623 CP) .
Il Comitato potrà esprimere alle Parti, anche attraverso un parere formale non vincolante, le proprie valutazioni nonché indicazioni e suggerimenti circa i piani, programmi e/o progetti di innovazione.

1) Scopi e funzioni.
I Comitati paritetici hanno scopi conoscitivi e consultivi.
Nell'ambito delle procedure definite dal CCNL hanno l'obiettivo di approfondire in sede tecnica l'analisi e il confronto sulle informazioni fornite dall'azienda relativamente a:
- strategie e/o piani di sviluppo che comportino significativi investimenti- innovazioni;
- analisi dei relativi progetti di innovazione tecnologica e organizzativa e dei relativi piani di fattibilità;
- esame dei riflessi che i progetti possono comportare, anche sulla base degli studi di fattibilità definiti dall'azienda, sull'occupazione, la professionalità, l'ambiente e l'organizzazione del lavoro;
- esame dei risultati efficienza- efficacia per quanto attiene a occupazione, miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro dei lavoratori con particolare riferimento alla definizione dei programmi di incremento di produttività, di qualità, di redditività etc. di cui al comma 1), art. 5 (Premio per obiettivi) e come previsto dal comma 3) dello stesso articolo.

2) Struttura dei Comitati.
I Comitati saranno di norma composti da 3 membri nominati in rappresentanza della RSU e 3 membri dell'azienda. In caso di aziende strutturate su più unità produttive il numero dei membri non potrà superare i 6 per parte.
Esaurito il proprio compito, i Comitati si sciolgono.
L'azienda fornirà la necessaria documentazione utile all'attività dei Comitati.
Le Parti potranno avvalersi della consulenza degli esperti di comune gradimento.

3) Procedure.
I Comitati fissano i limiti di tempo del proprio lavoro che comunque non potranno superare 30 giorni. Qualora necessitino prolungamenti nei tempi stabiliti per l'esame delle materie di cui al punto precedente, questi saranno determinati, di comune accordo, di volta in volta

D) Commissione paritetica Pari opportunità.
Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare nel quadro dei programmi dell'Osservatorio previsto dal presente CCNL - in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/84 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo- donna attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo- donna nel lavoro.
In relazione a ciò viene costituita una Commissione paritetica nazionale alla quale è affidato il compito di:
(a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende nell'ambito del sistema informativo previsto dal presente CCNL;
(b) proporre, sulla base di un'analisi della situazione e compatibilmente con le esigenze tecnico- produttive, azioni positive (di cui al comma 2, art. 1, legge n. 125/91) da promuovere ai sensi del comma 3), art. 1 della stessa legge e seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
(c) individuare specifici progetti di azioni positive da concordare tra datori di lavoro e Organizzazioni sindacali ai sensi del comma 4), art. 2, legge n. 125/91;
(d) agevolare e sollecitare, nei casi di contenzioso relativo a presunti comportamenti discriminatori, l'applicazione delle procedure di conciliazione previste dal presente CCNL, sulla base di quanto previsto dall'art. 4, legge n. 125/91;
(e) sollecitare e verificare la redazione delle relazioni biennali previste dal comma 1), art. 9, legge n. 125/91;
(f) individuare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
(g) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Le Parti si impegnano ad adeguare la normativa contrattuale in caso di emanazione di un provvedimento legislativo che demandi alla contrattazione nazionale modalità applicative e/o norme attuative, nei termini eventualmente fissati dalla legislazione di rinvio;
(h) esaminare eventuali fenomeni di 'mobbing' e di molestie sessuali.
La Commissione nazionale sarà costituita da 12 membri, designati dalle parti contraenti.
La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale si riunirà a scadenza trimestrale e invierà annualmente alle parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta.
A livello regionale (Emilia Romagna - Veneto - Lombardia) potranno essere costituite analoghe Commissioni che, eventualmente, saranno assistite da rappresentanti di aziende nelle quali la presenza femminile risulti particolarmente significativa.

E) Comitato Nazionale per la Formazione.
Le Parti convengono di costituire il Comitato Nazionale per la Formazione nelle aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli secondo gli elementi di seguito riportati.
Il Comitato dovrà sviluppare un'attività formativa settoriale e integrata con gli effettivi bisogni delle imprese e dei lavoratori dei comparti che compongono il settore.
In questo quadro il Comitato promuoverà anche iniziative di analisi e ricerca alla luce delle evoluzioni tecnologiche, organizzative, professionali e di mercato che caratterizzano i comparti del settore.
La struttura del Comitato è costituita da 3 rappresentanti per la componente di parte sindacale e 3 per la componente di parte cooperativa.
Salvo diverse esigenze, il Comitato si riunisce con cadenza bimestrale presso una sede delle Parti di volta in volta stabilita.
Per quanto attiene alle ulteriori modalità di funzionamento e strumentazione le Parti rinviano ai principi/criteri che saranno adottati nell'ambito di un apposito regolamento, da approvarsi a cura delle Parti medesime entro il 30.9.07.
Nell'ambito delle previsioni contrattuali, ciascuna componente il Comitato propone le iniziative da assumere che, ai fini della messa in atto, vengono collegialmente valutate e consensualmente definite, tenuto conto di eventuali indicazioni delle parti stipulanti.
Con tale Organismo le Parti intendono fornire alle imprese, alle RSU e ai lavoratori, assistenza e collaborazione per la risoluzione delle principali problematiche riguardanti la realizzazione di azioni di formazione continua adeguate ai bisogni delle imprese e dei lavoratori.
Il Comitato avrà in particolare il compito di:
- tenere il rapporto con le Istituzioni nazionali, regionali e/o provinciali preposte alla formazione professionale;
- essere interlocutore attivo e supporto all'attività dell'Osservatorio Nazionale di Settore in materia di formazione professionale e degli altri Osservatori previsti dal presente contratto;
- essere interlocutore del Fondo interprofessionale per la formazione continua - Foncoop (costituito da Agci, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil in applicazione della legge n. 388/00) - per quanto attiene ai progetti per i settori dell'industria alimentare;
- curare la predisposizione di informative sulle fonti di finanziamento pubblico per la formazione continua e per l'applicazione delle disposizioni contrattuali sulla formazione;
- mettere a punto, in collaborazione con l'Osservatorio, specifici moduli di formazione in tema di ambiente e sicurezza alimentare;
- definire linee guida formative in materie di sicurezza sul lavoro e ambiente e definire relativi progetti mirati.
Il Comitato in relazione alla propria attività potrà, previa decisione concorde delle sue componenti, avvalersi di esperti.
Il Comitato curerà la presentazione a Foncoop di progetti settoriali per l'attivazione dei relativi finanziamenti.
Ulteriori fonti di finanziamento potranno provenire dalla assistenza diretta che il Comitato dovesse fornire per l'impostazione di progetti, riguardanti piani settoriali o gruppi di imprese, basati su finanziamenti pubblici o da altre attività concordemente individuate e da enti, istituzioni pubbliche nazionali e internazionali in considerazione dei relativi progetti che di volta in volta saranno realizzati nello svolgimento della sua attività.
Le Parti, nel comune convincimento del ruolo fondamentale che la formazione riveste come investimento strategico per il miglioramento della qualità del lavoro, dei processi e dei prodotti, convengono che nell'ambito del Comitato siano condotti approfondimenti nell'impegno costante della diffusione della "cultura della formazione". Questo impegno che punta alla qualificazione del sistema formativo si colloca in uno scenario di più ampio respiro, rappresentato da:
(a) europeizzazione della formazione e della concertazione tra le Parti sociali;
(b) valutazione e miglioramento della qualità dei sistemi formativi, con particolare riferimento all'esigenza di promuovere e valorizzare una adeguata professionalità dei lavoratori in relazione sia al tipo di attività svolta che alla fascia di età a fronte dell'evoluzione tecnologica e organizzativa;
(c) ricerca di adeguati strumenti di coinvolgimento dei giovani nei processi formativi per l'acquisizione delle necessarie professionalità e per la loro preparazione all'inserimento in azienda;
(d) crescita della competitività delle imprese attraverso la qualificazione delle risorse umane;
(e) crescita della qualità delle infrastrutture dei sistemi di offerta di formazione nelle aree deboli.
Impegno a verbale.
Le parti firmatarie, in considerazione della oggettiva sussistenza di elementi che rendono il presente CCNL contiguo a quelli per le cooperative e i consorzi agricoli e per il settore forestale, di cui le stesse Parti sono, seppure non esclusivamente, firmatarie, e ritenendo opportuno promuovere un'azione di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti relazionali e bilaterali, di cui al presente articolo, con analoghe strumentazioni previste negli altri due citati CCNL, con l'obiettivo quindi di rendere maggiormente praticato il sistema di relazioni sindacali, si impegnano a proporre questa ipotesi di lavoro agli altri due tavoli contrattuali e alle Parti ivi presenti e, a seguito di analogo impegno contrattuale, a definire specifiche intese per dare seguito al presente impegno.
In attesa dell'attuazione di quanto sopra dichiarato, si conferma la vigenza dell'art. 7.

Art. 8 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (nuovo titolo)
Omissis
Sostituisce il precedente punto B)

B) Modalità di consultazione - Informazioni e documentazione aziendale.
Le Parti, nel considerare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quale elemento essenziale e imprescindibile di un corretto sviluppo delle attività produttive, concordano sull'opportunità di accrescere e consolidare la consapevolezza dell'importanza di tali temi attraverso opportune iniziative informative e formative dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in tutte le articolazioni produttive e logistiche dell'azienda.
Nell'intento di valorizzare l'interlocuzione del RLS, che è tenuto a non rivelare le eventuali notizie e informazioni riservate che riceve dalla impresa, le aziende, nell'ambito di una gestione sempre più integrata di tali argomenti, metteranno a disposizione degli stessi, previa consultazione nei casi e con le modalità previsti dalla legge, i seguenti elementi:
- la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione;
- le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- le informazioni sull'attività di formazione dei lavoratori, anche neo- assunti, in materia di sicurezza;
- gli esiti degli approfondimenti effettuati a seguito delle indicazioni ricevute dal RLS.
Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale eventualmente non ricomprese nelle indicazioni sopra riportate si intendono richiamati i punti dell'Accordo interconfederale 5.10.95.
In particolare, ai fini della tutela della riservatezza e del segreto industriale, le Parti concordano che tutta la documentazione che l'azienda metterà a disposizione degli RLS per l'esercizio delle loro funzioni, non potrà essere oggetto di diffusione.
Omissis
Inserire tra precedenti lett. D) ed E)
E) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza.
Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun RLS di cui alla parte 7.2), Accordo interconfederale 5.10.95, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.
Al riguardo, le Parti si impegnano a favorire la formazione degli RLS come previsto dalle norme di legge e dal contratto, nonché dalle indicazioni del Comitato nazionale per la formazione di cui all'art. 7.
Omissis

Art. 10 - Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni.
L'art. 10 è sostituito dal seguente:
"Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente devono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
Allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'effettiva assunzione del rischio di impresa e all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali stipulate dalle Associazioni comparativamente più rappresentative per entrambe le Parti, nello spirito dell'Accordo sottoscritto il 31.5.07 tra le Centrali Cooperative e Cgil, Cisl e Uil, del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.
Nel caso in cui l'appalto sia affidato a Società cooperativa e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci- lavoratori, le suddette clausole dovranno, in particolare, vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci un trattamento economico- normativo globalmente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento - in coerenza con le norme di legge, contrattuali e del Protocollo e degli Accordi interconfederali tra le 3 Centrali Cooperative e le 3 Organizzazioni sindacali, relative al socio lavoratore.
In particolare le aziende, nella logica di una sempre più responsabile attenzione nei confronti del fattore umano e riconoscendo il valore sociale della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si rendono disponibili ad ampliare il quadro informativo previsto dal D.lgs. n. 626/94 prevedendo, in occasione dell'incontro annuale (di cui alla legge citata), l'illustrazione di notizie relative alle attività appaltate, con specifico riferimento ai seguenti argomenti:
- l'informazione data alle imprese appaltatrici riguardante i rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro interessato dall'appalto;
- informazioni relative ad eventuali infortuni verificatisi con i dipendenti delle imprese appaltatrici all'interno dell'azienda.
Eventuali osservazioni da parte del RLS, riguardanti la materia di sicurezza nelle ditte appaltatrici, saranno oggetto di opportuno approfondimento con la ditta appaltante.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
I gruppi industriali, i consorzi e le aziende che abbiano significativa rilevanza nel comparto merceologico di appartenenza forniranno semestralmente, su richiesta, alle RSU o al Comitato esecutivo delle stesse dati aggregati:
- sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi sull'occupazione complessiva ciò per consentire alle Organizzazioni sindacali la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto saranno altresì forniti alle Organizzazioni sindacali in occasione degli incontri di cui al comma 1), punti 1) e 2) del predetto Sistema di informazione.
Dichiarazione congiunta.
Le Parti, in relazione alla norma di cui al comma 4) del presente articolo, dichiarano di volere regolamentare con tale norma unicamente la tematica delle terziarizzazioni, senza con ciò né regolamentare né precostituire soluzioni in merito allo status complessivo del socio- lavoratore, la cui materia è di competenza delle rispettive parti confederali e la cui definizione normativa è stata data con la legge n. 142/01 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11 - Diritti sindacali.
B) Assemblea (Sostituisce precedente lett. B) .
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'art. 20, legge 20.5.70 n. 300, sarà esercitato ad istanza delle RSU o delle Organizzazioni sindacali.
Analogo diritto di assemblea esercitato ad istanza delle Organizzazioni sindacali viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2), art. 35 della citata legge n. 300/70.
Tali assemblee saranno tenute di norma all'interno delle unità produttive, tenendo conto delle esigenze produttive e salvo motivi oggettivi di impedimento (ad es. di carattere logistico e organizzativo) .

Art. 29 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni.
Aggiungere dopo il comma 7) il seguente:
"In aggiunta alle esclusioni richiamate al precedente comma, al fine di favorire il reinserimento in azienda delle lavoratrici madri, potrà essere concesso - su richiesta della lavoratrice interessata e compatibilmente con le esigenze produttive/organizzative - un prolungamento del periodo di esenzione dal lavoro notturno, per un periodo di 6 mesi continuativi, a partire dal compimento dei 3 anni di vita del proprio figlio e fino al compimento dell'8° anno."