Regione Sicilia
Decreto 26 febbraio 2019.
Impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) - Piano regionale delle ispezioni, ex art. 27, comma 3, del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 - Triennio 2019 - 2021.
G.U.R.S. 15 marzo 2019, n. 12

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana” e s.m.i.;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” e s.m.i.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il D.P.Reg. n. 708 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente al dott. Giuseppe Battaglia, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 13 febbraio 2018;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 dell'11 maggio 2018;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 27 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2019 - S.O.;
Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003 che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;
Vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con le sostanze pericolose (Seveso ter);
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
Vista la nota prot. n. 5178/GAB/12 del 20 settembre 2017, con la quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha emanato la “Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione delle attività afferenti al Dipartimento regionale dell'ambiente, al Dipartimento regionale dell'urbanistica e ad A.R.P.A. Sicilia”;
Vista la nota prot. n. 66862 del 26 settembre 2017, con la quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente ha invitato il servizio 2 - Pianificazione e programmazione ambientale ad attivare e adottare le disposizioni di cui alla superiore direttiva assessoriale;
Visto l'art. 3 del D.Lgs. n. 105/2015, che suddivide gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in due categorie, “soglia superiore” e “soglia inferiore”, per le quali i controlli sono rispettivamente di competenza statale e regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, dello stesso decreto;
Visto l'art. 7 del D.Lgs. n. 105/2015 che, con riferimento agli stabilimenti di “soglia inferiore”, attribuisce alle Regioni, o ad altri soggetti da esse designati, il compito di:
- predisporre ed adottare il Piano regionale delle ispezioni;
- svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie nell'ambito di una programmazione annuale;
- adottare i provvedimenti discendenti dagli esiti delle ispezioni;
- disciplinare le modalità contabili relative al versamento delle tariffe per le ispezioni di competenza regionale;
Visto l'art. 27 del D.Lgs. n. 105/2015, che prevede che “le regioni predispongono piani regionali di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell'ambito dei rispettivi territori” (comma 3), e inoltre “predispongono ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti” (comma 4);
Visto l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 105/2015, che espressamente prevede che le Regioni o i soggetti da esse designati si possano avvalere, in relazione alle specifiche competenze, dell'ARPA e, tramite convenzioni, degli organi tecnici nazionali;
Considerato che il Corpo nazionale dei VV.F. e l'INAIL sono organi tecnici nazionali, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 105/2015, di cui i Ministeri competenti si avvalgono ai fini dell'applicazione del medesimo decreto;
Visto il D.D.G. n. 176 del 19 marzo 2018, con il quale è stato approvato il Piano regionale delle ispezioni ex art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 105/2015 per gli impianti di soglia inferiore della Regione siciliana per il triennio 2018 - 2020;
Considerato che tale Piano, ai fini del coordinamento delle attività ispettive previste dall'art. 27, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 105/2015, ha previsto la sottoscrizione di accordi tra il Dipartimento regionale dell'ambiente e le altre amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 105/2015;
Vista la convenzione stipulata con la Direzione di ARPA Sicilia e con la Direzione regionale Sicilia dei VVF, per l'effettuazione delle ispezioni, ex art. 27 D.Lgs. n. 105/2015, per gli stabilimenti di soglia inferiore, allegata al presente decreto, che definisce le linee e le metodologie di collaborazione e chiarisce le modalità, anche contabili, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal suddetto art. 27, approvata con D.D.G. n. 885 del 27 novembre 2018;
Vista la convenzione stipulata con la Direzione di ARPA Sicilia e con la Direzione regionale della Sicilia di INAIL, per l'effettuazione delle ispezioni, ex art. 27 D.Lgs. n. 105/2015, per gli stabilimenti di soglia inferiore, allegata al presente decreto, che definisce le linee e le metodologie di collaborazione e chiarisce le modalità, anche contabili, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal suddetto art. 27, approvata con D.D.G. n. 886 del 27 novembre 2018;
Visto l'art. 5 delle suddette convenzioni che:
- attribuisce ad ARPA Sicilia la gestione degli oneri di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 105/2015 previsti per le ispezioni di cui all'art. 27 del suddetto decreto, che saranno versati dai gestori su apposito capitolo in entrata del bilancio di ARPA Sicilia;
- dispone che ARPA Sicilia provveda al pagamento dei compensi e del trattamento di missione ai componenti delle commissioni ispettive, nonché ai successivi adempimenti fiscali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale;
Ritenuto che, nelle more della disciplina delle modalità contabili per il versamento delle tariffe di competenza regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), e del- l'art. 30 del D.Lgs. n. 105/2015, è possibile applicare il Tariffario riportato nell'Allegato I al D.Lgs. n. 105/2015;
Ritenuto di dovere predisporre e approvare il Piano regionale delle ispezioni ex art. 27, comma 3, del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, per gli stabilimenti di “soglia inferiore” soggetti al controllo del pericolo di incidenti rilevanti, al fine di svolgere in modo corretto e con continuità l'attività ispettiva presso gli impianti a rischio dislocati nella Regione siciliana, per il triennio 2019 - 2021;
Preso atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale;
 

Decreta:

Art. 1
Piano regionale delle ispezioni

1. È approvato il Piano regionale delle ispezioni per il triennio 2019 - 2021, di cui all'Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, predisposto ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, per gli impianti a Rischio di incidente rilevante (RIR) di “soglia inferiore”.
2. Nel Piano di cui al comma 1 è compreso il Programma triennale delle ispezioni 2019-2021, riportante l'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore oggetto di ispezione, in conformità ai criteri definiti dalla normativa di settore richiamata nelle premesse ed alle caratteristiche intrinseche degli impianti.
3. Al di fuori del Programma delle ispezioni potranno essere disposte delle ispezioni “straordinarie”, con oneri a carico dei gestori, allo scopo di indagare con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e “quasi incidenti”, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D.Lgs. n. 105/2015.
 

Art. 2
Effettuazione delle ispezioni

1. L'attività ispettiva sarà condotta da Commissioni formate dal personale della Regione siciliana o dell'ARPA Sicilia e dal personale dei Vigili del fuoco e dell'INAIL, così come previsto nelle convenzioni sottoscritte da questo Dipartimento con la direzione di ARPA Sicilia, dei VV.F. e di INAIL.
2. Il personale della Regione siciliana, da designare quale componente delle commissioni ispettive, sarà individuato dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, in relazione all'accertamento da effettuare, tra quello in possesso dei requisiti di cui all'allegato H al D.Lgs. n. 105/2015.
3. Il personale dell'A.R.P.A. Sicilia, da designare quale componente delle commissioni ispettive, sarà individuato dal direttore generale di ARPA Sicilia, in relazione all'accertamento da effettuare, tra quello in possesso dei requisiti di cui all'allegato H al D.Lgs. n. 105/2015, dando priorità al personale dislocato nelle proprie sedi territoriali di servizio prossime allo stabilimento da ispezionare.
4. Il personale dell'INAIL, da designare quale componente delle commissioni ispettive sarà individuato dal direttore regionale dell'INAIL, su proposta del direttore dell'Unità operativa territoriale INAIL competente per territorio, in relazione all'accertamento da effettuare, tra quello in possesso dei requisiti di cui all'allegato H al D.Lgs. n. 105/2015.
5. Il personale nei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, da designare quale componente delle commissioni ispettive, sarà individuato dal direttore regionale VV.F. Sicilia, in relazione all'accertamento da effettuare, tra quello in possesso dei requisiti di cui all'allegato H al D.Lgs. n. 105/2015, dando priorità al personale dislocato nelle proprie sedi di servizio prossime allo stabilimento da ispezionare.
6. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento ambiente sarà nominata, per ogni impianto da sottoporre a ispezione, una commissione composta dal suddetto personale, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato H del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, punto 5 “Criteri per l'effettuazione delle ispezioni”, che opererà secondo quanto concordato nelle convenzioni all'uopo sottoscritte.
 

Art. 3
Oneri istruttori

1. Nelle more della regolamentazione delle modalità contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 105/2015, per il pagamento degli oneri a carico dei gestori saranno applicate le tariffe stabilite dall'Allegato I del D.Lgs. n. 105/2015.
2. Ad ARPA Sicilia è assegnata la gestione degli oneri di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 105/2015 previsti per le ispezioni di cui all'art. 27 del suddetto decreto. Tali oneri saranno versati dai gestori su apposito capitolo in entrata del bilancio di ARPA Sicilia.
3. Il gestore dello stabilimento sottoposto a ispezione, a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento ispettivo, è onerato al versamento della tariffa corrispondente, con le modalità e nei tempi previsti nella suddetta comunicazione e sul conto intestato ad ARPA Sicilia indicato nella stessa.
4. Il coordinatore, nel corso del primo sopralluogo, richiederà al gestore copia di attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa prevista dall'art. 30 del D.Lgs n. 105/2015, da allegare agli atti.
5. ARPA Sicilia provvederà al pagamento dei compensi e del trattamento di missione ai componenti delle commissioni ispettive, nonché ai successivi adempimenti fiscali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.
6. L'art. 3, comma 2, del D.D.G. n. 176 del 19 marzo 2018 è abrogato.
 

Art. 4
Informazioni al pubblico e accesso all'informazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 105/2015, le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione dello stesso D.Lgs. n. 105/2015, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.
2. Le informazioni detenute dalle autorità competenti in applicazione del D.Lgs. n. 105/2015 sono messe a disposizione del pubblico che ne faccia richiesta, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
3. La divulgazione delle informazioni previste dal D.Lgs. n. 105/2015 può essere rifiutata o limitata dall'autorità competente nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. È vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui all'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 105/2015 da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio.
5. Il comune ove è localizzato lo stabilimento RIR mette tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 105/2015, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, L del modulo di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n. 105/2015. Tali informazioni sono permanentemente a disposizione del pubblico e sono tenute aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 105/2015.
6. Le informazioni di cui al comma 5, comprensive di informazioni chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante, sono fornite d'ufficio dal sindaco, nella forma più idonea, a tutte le persone ed a qualsiasi struttura e area frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, che possono essere colpiti da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti, nonché a tutti gli stabilimenti ad esso adiacenti soggetti a possibile effetto domino. Tali informazioni, predisposte anche sulla base delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 7, del D.Lgs. n. 105/2015, sono periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 105/2015, nonché sulla base delle ispezioni di cui all'articolo 2 del presente decreto e, per gli stabilimenti di soglia superiore, sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 105/2015. Le informazioni sono nuovamente diffuse in occasione del loro aggiornamento e in ogni caso almeno ogni cinque anni.
7. Contro le determinazioni dell'autorità competente concernenti il diritto di accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 105/2015, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 23, comma 8, del D.Lgs. n. 105/2015.
 

Art. 5
Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 105/2015, il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifici nei seguenti casi:
a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 105/2015;
b) modifiche di stabilimenti di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 105/2015, qualora tali modifiche siano soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 105/2015;
c) creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti o le infrastrutture possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 105/2015.
2. In caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito di tale procedimento.
3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il comune ove ha sede l'intervento, all'avvio, da parte del comune medesimo o di altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, del relativo procedimento o al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, informa il pubblico interessato, attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata, sui seguenti aspetti:
a) l'oggetto del progetto specifico;
b) se del caso, il fatto che il progetto è soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale, nei casi previsti dall'art. 24, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 105/2015;
c) i dati identificativi delle autorità competenti responsabili del rilascio del titolo abilitativo edilizio, da cui possono essere ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di tali osservazioni o quesiti;
d) le possibili decisioni in ordine al progetto oppure, ove disponibile, la proposta del provvedimento che conclude la procedura di rilascio del titolo abilitativo edilizio;
e) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni relative al progetto e le modalità con le quali esse sono rese disponibili;
f) i dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione del pubblico.
4. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il comune provvede affinché, con le modalità e secondo i termini di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il pubblico interessato abbia accesso:
a) ai principali rapporti e pareri pervenuti all'autorità competente nel momento in cui il pubblico interessato è informato ai sensi del comma 3;
b) alle informazioni diverse da quelle previste al comma 3, che sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al suddetto comma.
5. Il pubblico interessato può esprimere osservazioni e pareri entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3, e gli esiti delle consultazioni svolte ai sensi del medesimo comma 1 sono tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione del provvedimento finale da parte del comune o di altra amministrazione competente.
6. Il comune, o altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, a seguito della conclusione del procedimento di cui al comma 1, mette a disposizione del pubblico attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata:
a) il contenuto del provvedimento finale e le motivazioni su cui è fondato, compresi eventuali aggiornamenti successivi;
b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione del provvedimento finale e una spiegazione delle modalità con cui si è tenuto conto di tali esiti.
7. Il pubblico deve avere l'opportunità di partecipare tempestivamente ed efficacemente alla preparazione, modifica o revisione di piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al comma 1, lettere a) o c), avvalendosi delle procedure di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove pertinente, il pubblico si avvale a tal fine delle procedure di consultazione previste per la formazione degli strumenti urbanistici. Nel caso di piani o programmi soggetti a valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE si applicano le procedure di partecipazione del pubblico previste dalla suddetta direttiva.
 

Art. 6
Disposizioni finali

1. Le premesse e gli allegati, in formato cartaceo e digitale, costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia, e in particolare al D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.
Avverso il presente decreto è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ed entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato, senza gli allegati, in formato digitale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il decreto inoltre, completo di tutti gli allegati, sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015.
Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, al Comitato tecnico regionale presso la Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Sicilia, agli Uffici territoriali del Governo, al Dipartimento regionale di protezione civile e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Palermo, 26 febbraio 2019.

BATTAGLIA