Categoria: Normativa regionale
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DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 1852 DEL 30-12-2008 - REGIONE LIGURIA  -  30/12/2008 , n. 1852  -  B.U.R.  28/01/2009 , n. 4

Intero provvedimento

Epigrafe
 
Recep. Intesa 30/10/07 e Acc. 18/09/08 Conf. Unificata e CSR: procedure acc. san. assenza tossicodipendenza o assunzione sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni con particolari rischi per sicurezza incolumità salute terzi.

LA GIUNTA REGIONALE
 
Vista la Legge del 3 agosto 2007, n. 123 recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare l'art. 41, comma 4 in materia di sorveglianza sanitaria;
Visto il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e, in particolare, l'art. 125 relativo agli accertamenti di assenza di tossicodipendenza;
Vista l'Intesa sancita in Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza per le categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi; (Rep. Atti n. 99/CU);
Visto l'Accordo, di cui all'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi" (Rep. Atti n. 178/CSR) sancito in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 18 settembre 2008;
Considerata la necessità di dare applicazione con sollecitudine a livello regionale a quanto previsto nell'Intesa e nell'Accordo innanzi indicati;
Dato atto che l'Accordo del 18 settembre 2008 sopra indicato, prevede la facoltà delle Regioni e Province Autonome di adottare specifiche determinazioni in relazione alle strutture laboratoristiche per gli accertamenti tossicologico-analitici;
Ritenuto che le procedure diagnostiche e medico-legali previste dall'Accordo del 18 settembre 2008, relative agli accertamenti di primo e secondo livello, ivi comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni siano un processo diagnostico/organizzativo di particolare impegno che richiede personale adeguatamente formato e idonea struttura organizzativa, al fine di consentire un risultato analitico altamente affidabile, in considerazione dell'impatto sociale e medico legale che ne consegue per il singolo individuo, l'organizzazione aziendale e sociale nel loro complesso;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 19/10/2007, n. 1239 in materia di accertamento della presenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope su campioni biologici, in cui è prevista una Commissione, composta da esperti in materia e coordinata dal Dirigente del Servizio Salute Mentale e Dipendenze, per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti specifici da parte delle strutture laboratoristiche;
Ritenuto necessario recepire con il presente provvedimento l'Intesa e l'Accordo innanzi indicati prevedendo le seguenti integrazioni:
per quanto si riferisce agli accertamenti di primo livello:
- il medico competente può delegare con atto formale anche la raccolta del campione biologico a strutture sanitarie, ivi compresi i laboratori, pubbliche o private, autorizzate al funzionamento ai sensi della L.R. 20/1999 nonché all'effettuazione degli accertamenti in specie dalla Commissione di cui alla delib. G.R. 1239 del 19/10/2007, che provvederà alla verifica del possesso dei requisiti specifici;
per quanto si riferisce agli accertamenti di secondo livello:
- in caso di positività il medico compente invia il lavoratore presso il Servizio per le tossicodipendenze (SERT) delle Aziende Sanitarie Locali, quali strutture competenti, individuate, dall'art. 2 dell'Intesa del 30/10/2007 (Rep. Atti n. 99/CU del 20/10/2007), che si avvarranno dei laboratori già individuati dalla Delib. 1239/2007 ed altri laboratori pubblici che verranno successivamente autorizzati dalla citata Commissione, fatto salvo l'invio del lavoratore alle altre strutture competenti individuate dallo stesso art. 2 dell'Intesa;
Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA
 
Art.1
 
Per quanto indicato in premessa:
1) di recepire l'Intesa sancita in Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza nelle mansioni a rischio (Rep. Atti n. 99/CU);
2) di recepire l'Accordo, di cui all'articolo 8, comma 2, dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi" (Rep. Atti n. 178/CSR);
3) di integrare l'Intesa e l'Accordo di cui ai punti precedenti nel modo seguente:
a) Accertamenti di primo livello:
- il medico competente può delegare con atto formale anche la raccolta del campione biologico a strutture sanitarie, ivi compresi i laboratori, pubbliche o private, autorizzate al funzionamento ai sensi della L.R. 20/1999 nonché all'effettuazione degli accertamenti in specie dalla Commissione di cui alla delib. G.R. 1239 del 19/10/2007, che provvederà alla verifica del possesso e mantenimento dei requisiti specifici, come indicato in premessa;
b) Accertamenti di secondo livello:
- in caso di positività il medico compente invia il lavoratore presso il Servizio per le tossicodipendenze (SERT) delle Aziende Sanitarie Locali, quali strutture competenti, individuate, dall'art. 2 dell'Intesa del 30/10/2007 (Rep. Atti n. 99/CU del 20/10/2007), che si avvarranno dei laboratori già individuati dalla Delib. 1239/2007 ed altri laboratori pubblici che verranno eventualmente autorizzati dalla citata Commissione, fatto salvo l'invio del lavoratore alle altre strutture competenti individuate dallo stesso art. 2 dell'Intesa;
4) di dare atto che i costi degli accertamenti previsti dall'Accordo di cui sopra sono a totale carico dei datori di lavoro e, per le controanalisi, a carico del lavoratore che li richiede;
5) di dare atto che le tariffe da applicare per gli accertamenti sanitari di cui sopra sono quelle stabilite dal vigente Nomenclatore Tariffario regionale e dai Nomenclatori Tariffari specifici vigenti presso le Aziende Sanitarie;
6) di delegare i competenti Uffici regionali - Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica e Servizio Salute Mentale e Dipendenze - ad adottare gli atti che si renderanno necessari per la piena attuazione del presente provvedimento oltre agli aggiornamenti e/o modifiche in relazione agli sviluppi della relativa normativa nazionale;
7) di far pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.