Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

 

(Chiarimento)
PROT. n° P657/4158 sott. 1P490/

Roma, 11 ottobre 2006


OGGETTO: Studio legale *** – Quesito sulle distanze indicate nella circolare n. 99 del 15 ottobre 1964.

A seguito della lettera dello studio legale indicato in oggetto, con la quale veniva formulato un quesito relativo alla corretta interpretazione da dare alle distanze di sicurezza previste dalla Circolare n. 99 del 15 ottobre 1964 per i depositi di ossigeno liquido, sono pervenuti gli avvisi di cedesti Uffici riportati nelle note indicate a margine richiesti dall’Area scrivente.

Tanto premesso, con riferimento ai pareri espressi nelle citate note, si forniscono di seguito gli avvisi di questa Direzione Centrale.

A. Le distanze minime di sicurezza che devono intercorrere fra i contenitori di accumulo di ossigeno e la zona circostante indicate nella circolare ministeriale del 15 ottobre 1964, n. 99 rappresentano dei valori al di sotto dei quali non si può andare, fatte salve quelle situazioni per le quali, a seguito dell’impossibilità di ottemperare alle distanze stesse, sia possibile, attraverso la procedura di deroga prevista dall’art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, adottare valori inferiori a quelli minimi prescritti, previa valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione atte a compensare il rischio aggiuntivo.

B. In relazione alla potenzialità dei depositi o della particolare destinazione dei fabbricati della zona, il competente Comando provinciale dei vigili del fuoco può prescrivere caso per caso, in base alla valutazione dei rischi di incendio di cui all’allegato I del D.M. 4 maggio 1998, distanze maggiori rispetto a quelle minime di sicurezza riportate alla voce “installazione e stoccaggio” lettera d) della circolare ministeriale del 15 ottobre 1964, n. 99.

 

Parere della Direzione Regionale

Con riferimento alla nota Prot. N° P308/4158 sott. 1 del 05/04/2006, si ritiene che le distanze di sicurezza indicate nella Circolare 99/64 siano appunto valori minimi, la cui idoneità deve essere valutata caso per caso in sede di esame per il rilascio del parere di conformità sui progetti.

Differente sembra l’interpretazione fornita con la nota Prot. P494/4158 del 17/07/2003, laddove l’esclusione del ricorso alla deroga lascia intendere la mancanza di limiti minimi per le suddette distanze di sicurezza