PROTOCOLLO D'INTESA
 

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Lombardia, in seguito indicato come INAIL, con sede legale in Via IV Novembre, 144 in Roma e uffici in Milano, in corso di Porta Nuova, 19, ***, rappresentato dal Direttore regionale, Dott. Antonio Traficante

e

ANCE Lombardia, rappresentata da Dario Firsech, in qualità di Coordinatore delegato per le Relazioni industriali con sede Milano, Via Carducci 18, ***

e

Feneal-Uil Lombardia, rappresentata dal Segretario generale Enrico Vizza, con sede in Milano, via T. Salvini, 4 ***
Filca-Cisl Lombardia rappresentata dal Segretario generale Angelo Ribelli, con sede in Sesto San Giovanni, viale Fulvio Testi n. 42, ***
Fillea-Cgil Lombardia rappresentata dal Segretario generale Ivano Comotti, con sede in Milano, via Palmanova 22, ***
 

VISTO CHE

• L’INAIL è un ente pubblico non economico con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• Il D.Lgs n. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie;
• INAIL, in forza degli artt. 9, 10 e 11 del D.lgs n. 81/2008, ha il compito di svolgere attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico, anche in collaborazione con le organizzazioni operanti sul territorio e con il sostegno finanziario di iniziative utili alla diffusione della cultura della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• l'impegno fondamentale dell'INAIL, sia nella logica della tutela integrale dei lavoratori sia nel quadro del contenimento dei costi sociali derivanti dagli infortuni, è rivolto a promuovere ed incentivare la cultura della prevenzione, sviluppando nei soggetti coinvolti la percezione del rischio;
• INAIL, a integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie e registra a fini statistici e informativi i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
b) partecipa alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
d) elabora, raccoglie e diffonde le buone prassi per la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro;
e) predispone linee guida quali atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza;
f) finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese;
• in forza degli artt. 2 ee), 10 e 51 del D.Lgs. n. 81/2008, è compito degli organismi paritetici svolgere o promuovere attività di formazione e sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza del lavoro;
• Gli Enti Unificati/ CPT - Scuole Edili sono organismi paritetici del settore edile volti a concretizzare la sicurezza e la prevenzione dei cantieri edili contribuendo in maniera capillare ad orientare ed assistere imprese e lavoratori diffondendo la cultura della sicurezza. Per raggiungere questo obiettivo istituzionale, vengono progettate ed erogate attività formative, elaborate e raccolte buone prassi a fini prevenzionali, sviluppate le azioni di assistenza tecnica alle imprese per l'attuazione degli adempimenti in materia;
• attraverso la sinergia fra istituzioni ed enti bilaterali si può efficacemente contribuire a una più ampia diffusione della cultura della sicurezza del lavoro;
 

CONSIDERATO CHE LE PARTI

• hanno recepito il protocollo nazionale sottoscritto in data 3 ottobre 2013 tra INAIL e CNCPT, finalizzato alla promozione dei SGSL e dell'asseverazione delle imprese edili come strumento importante per la crescita della sicurezza nei cantieri edili e il successivo protocollo nazionale sottoscritto in data 30 novembre 2016.
• hanno sottoscritto in data 2 novembre 2015 un protocollo d'intesa triennale per avviare un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di iniziative e attività congiunte inerenti ai campi della sicurezza e della salute nei luoghi di vita e di lavoro, promuovendo, in particolare, azioni mirate nei cantieri
• concordano sulla efficacia del progetto "La formazione nei cantieri Expo 2015", sperimentato in occasione della realizzazione di Milano Expo 2015, nonché di altre esperienze di collaborazione mirate alla assistenza tecnica e alla formazione di lavoratori e datori di lavoro del settore edile ("Sensibilizzazione ai rischi specifici in edilizia - SFE", "Formato & Scontato", "Cantiere di qualità");
• hanno sottoscritto in data 17 dicembre 2015, 23 dicembre 2016 e 23 febbraio 2018 tre accordi annuali per l'attuazione del progetto "Sicurezza nei cantieri lombardi", che ha coinvolto tutte le provincie della Lombardia e ha prodotto risultati positivi sotto il profilo della attività di sensibilizzazione dei lavoratori ai temi della salute e sicurezza e di partecipazione degli stessi al sistema della sicurezza in cantiere
• condividono l'importanza di rafforzare i legami concreti tra INAIL ed Enti del territorio per progettare e realizzare interventi sempre più rispondenti alle esigenze delle Istituzioni, delle imprese e dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• ritengono che diffondere la cultura della sicurezza sul posto di lavoro è fondamentale ai fini di una reale sensibilizzazione al rischio, alla prevenzione e al rispetto formale della legge e delle disposizioni contrattuali previste nel CCNL edilizia e negli integrativi territoriali;
• ritengono fondamentale intervenire direttamente nei cantieri con azioni di prevenzione mirate e, alla luce di una pluriennale e proficua collaborazione attivata in alcune delle province lombarde, ritengono opportuno estendere a tutto il territorio regionale le positive esperienze maturate;
• riconoscono la necessità di mettere in campo misure straordinarie, intervenendo sulla cultura della sicurezza attraverso l'adozione di soluzioni organizzative e operative mirate alle specificità delle singole imprese, diffondendo a tutto il sistema delle imprese lombarde gli strumenti che, positivamente, sono già stati adottati nel corso degli anni dalle aziende presenti sul territorio regionale;
 

CONVENGONO

di sottoscrivere un nuovo protocollo d'intesa per rinnovare il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di iniziative e attività congiunte inerenti ai campi della sicurezza e della salute nei luoghi di vita e di lavoro, promuovendo, in particolare, azioni mirate nei cantieri.
 

Art. l
Oggetto

Oggetto del presente protocollo è l'impegno di INAIL, e delle Parti Sociali regionali sottoscriventi a collaborare nella realizzazione del programma "Edilizia Sicura", ciascuna per gli specifici aspetti di competenza.
 

Art. 2
Costituzione del Tavolo di Governance e dei gruppi di lavoro

A tal fine INAIL e Parti Sociali regionali sottoscriventi si impegnano a costituire:
• un Tavolo di Governance composto da rappresentanti di ciascuna delle parti contraenti, che definirà le azioni e le modalità di attuazione del presente protocollo, individuando i progetti da realizzare.
Il Tavolo di Governance è costituito da tre componenti INAIL e da un componente per ciascuna delle altre parti firmatarie; e si riunirà almeno ogni tre mesi con i seguenti compiti:
- Coordinamento e programmazione delle attività
- Verifica degli stati di avanzamento
- Verifica dei risultati conseguiti
- Pianificazione del budget ed eventuali variazioni
• un tavolo tecnico composto da membri designati delle parti firmatarie dotati di specifiche competenze tecniche.
Il tavolo tecnico si riunirà almeno una volta al mese con i seguenti compiti:
- progettazione in dettaglio delle azioni individuate dal Tavolo di Governance;
- scelta degli strumenti di monitoraggio dei risultati
Il tavolo, in presenza di singole e specifiche azioni, potrà demandare le suddette competenze a eventuali sottogruppi con competenze tecniche più attinenti alle tematiche trattate.
• un tavolo di gestione amministrativa composto da membri delle parti firmatarie, con il compito di monitorare l'attuazione sui territori lombardi (vedi art. 3) delle azioni elaborate all'interno del programma "Edilizia Sicura".
 

Art. 3
Attuazione dei progetti

Enti Unificati/ CPT - Scuole Edili presenti in Lombardia, su indicazione delle loro Parti Sociali di riferimento, attueranno, d'intesa con Inail territoriale, i progetti individuati ed elaborati dal Tavolo di Governance che riterranno più rispondenti alle esigenze del territorio di appartenenza.
Il presente Protocollo è a titolo non oneroso. Eventuali impegni economici a carico delle Parti Sociali, per il tramite della Bilateralità edile, sono demandati a specifici accordi attuativi, che esplicheranno dettagliatamente impegni, oneri, entità del finanziamento e modalità attuative.
 

Art. 4
Codice Etico e di Comportamento

Le parti dichiarano di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento adottati, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente atto, comportamenti conformi alle prescrizioni in esso contenute. La violazione di Codici Etici e di comportamento da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa della propria immagine ed onorabilità.
 

Art. 5
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati secondo il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), esclusivamente ai fini delle attività realizzate in attuazione della presente convenzione, fatti salvi i diritti degli interessati secondo le modalità in esso stabilite.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione futuri.
La nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali sarà sottoscritta al momento degli accordi specifici.
 

Art. 6
Recesso

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo, previa comunicazione scritta e motivata da inviare con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
È fatta salva la facoltà per le Parti di recedere dal presente protocollo in ogni tempo, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o per mancato raggiungimento degli obiettivi.
Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.
 

Art. 7
Durata

Il presente protocollo d'intesa entra in vigore alla data della stipula e avrà durata di anni 3 con possibilità di rinnovo, previa verifica delle attività effettivamente svolte.
 

Art. 8
Aspetti legali

Il presente protocollo viene redatto nella forma di scrittura privata non autenticata e:
• per Inail, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella - Allegato B - annessa al D.P.R. n. 642/72
• per ANCE e OO.SS. regionali è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
Il presente protocollo è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ove fosse richiesta, l'imposta di registro sarà a carico delle Parti contraenti secondo legge.
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente protocollo che è retto e disciplinato unicamente dalla Legge italiana; se ciò non fosse sufficiente a risolvere la vertenza, le parti sottoporranno al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano qualsiasi controversia irrisolta derivante dal presente contratto o in relazione allo stesso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo dopo il ricorso alla procedura di conciliazione sopra indicata, le parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in tal caso sarà unicamente il Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, 18 dicembre 2018


Fonte: inail.it