Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 20 marzo 2019, n. 7882 - Aggravamento delle condizioni di salute e revisione della rendita


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: ESPOSITO LUCIA Data pubblicazione: 20/03/2019

 

 

 

Rilevato che
La Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da R.A. ai fini dell'accertamento dell'aggravamento delle sue condizioni di salute e del diritto del predetto alla revisione in aumento della rendita Inail di cui godeva, condannando l'appellante al pagamento delle spese;
che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il R.A. con due motivi, illustrati con memoria;
l'Inail resiste con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
 

 

Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c. 5 c.p.c., omesso esame della dichiarazione del reddito familiare rilasciata da R.A., tale da integrare le condizioni di esonero delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.;
il ricorrente rappresenta che nel ricorso al Tribunale e in quello in appello era inserita la dichiarazione circa le sue condizioni reddituali e che a completamento era allegata autocertificazione sottoscritta dal ricorrente riportante il reddito annuo familiare;
i due motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione dell'intima connessione, sono infondati poiché difetta negli atti processuali richiamati idonea dichiarazione debitamente sottoscritta dalla parte a termini dell'art. 152 disp. att. c.p.c., con la conseguenza che nessun omesso esame di fatto decisivo può ravvisarsi, né alcuna violazione di legge in base alle necessarie caratteristiche che la richiamata dichiarazione deve rivestire, difettando la necessaria sottoscrizione della dichiarazione ad opera della parte (Cass. n. 22952 del 10/11/2016);
neppure può ritenersi inidonea a integrare la rilevata mancanza la dichiarazione contenuta nel foglio allegato al ricorso, intestata "informativa dell'assistita al patronato" in cui la dichiarazione è resa, appunto, all'indicato patronato, al quale pure è rivolto l'impegno di comunicare le variazioni di reddito: tutto ciò al di fuori dello schema della dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. e dell'assunzione di responsabilità diretta dell'interessato nei confronti del giudice in sede processuale dalla stessa norma richiesto;
in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con esclusione di statuizioni sulle spese a carico della ricorrente, stante la dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.;
 

 

PQM

 


La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.