Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE UFFICI STUDI E LEGISLAZIONI

Circolare n. 17 MI.SA (80) 6


Prot. n° P1058/4109 sott. 53
 

Roma, 26 giugno 1980

 

OGGETTO: Legge 26 luglio 1965, n. 966 sulla prevenzione incendi - Obblighi e poteri di intervento.
 

Con la circolare n. 19 MI-SA (79)11 del 9 agosto 1979 venne portato a conoscenza - perché gli Uffici interessati avessero a regolarsi in conformità - il parere espresso dal Consiglio di Stato sulla questione di cui in oggetto, con invito, altresì, a che sullo stesso venisse attirata l’attenzione dei Comandanti provinciali dei VV.F.
La Pretura di Roma, con foglio del 13 maggio 1980 diretto al Comando provinciale dei VV.F. di Roma ed inviato per conoscenza al Prefetto di Roma, ha ritenuto opportuno - ad integrazione del contenuto di detta circolare - far tenere delle ulteriori puntualizzazioni in ordine all’obbligo di rapporto spettante al detto Comando, quale organo specializzato di polizia giudiziaria in materia di prevenzione incendi.
Avuto conoscenza, tramite il ripetuto Comando provinciale di Roma, della comunicazione di cui sopra, si ritiene opportuno che della stessa abbiano integrale notizia anche tutti gli altri Comandi.
Pertanto se ne acclude copia, dirigendo la presente agli stessi Uffici cui venne indirizzata la precedente circolare, con preghiera, come la volta scorsa, ai Prefetti ed ai Commissari del Governo per le Province di Trento e Bolzano di volerla portare a conoscenza, rispettivamente, dei Comandanti provinciali dei VV.F. e dei Comandanti dei Corpi provinciali delle dette province.
 

Allegato

Pretura di Roma Ufficio IX Sezione penale

Roma, 11 maggio 1980
 

Con riferimento ed a integrazione per quanto di competenza di questa Autorità giudiziaria del contenuto della circolare n. 19 del 9 agosto 1979 del Ministero dell’interno - Direzione generale della protezione civile - si ritiene opportuna una puntualizzazione in ordine all’obbligo di rapporto spettante a codesto Comando, quale organo specializzato di P.C. in materia di prevenzione incendi.
In proposito, è da ricordare:
1) che l’omessa sottoposizione a preventivo esame del progetto di impianto e l’omessa richiesta di collaudo - per le aziende di cui all’art. 36, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 ed al D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 - si integra il resto di cui agli artt. 37 e 389, lettera b), D.P.R. n. 547 cit.;
2) che, ove codesto Comando emetta prescrizioni imperative a tutela dell’incolumità delle persone, così come nel caso in cui il Prefetto omette la formale diffida di cui è cenno nella circolare citata, la inosservanza di siffatti provvedimenti può nei congrui casi - ove non siano ipotizzabili reati specifici e salva diversa valutazione dell’A.G. - costituire fatto astrattamente idoneo a configurare il reato di cui all’art. 150, cod. pen., rientrando l’incolumità pubblica, secondo autorevole dottrina, tra le ragioni di sicurezza pubblica contemplate da detta disposizione;
3) che in ogni caso spettando agli appartenenti a codesto Comando la qualifica di ufficiali e agenti di P.G. (art. 16, legge 15 maggio 1961, n. 469), l’obbligo del rapporto all’A.G., incombe direttamente a codesto Comando, ai sensi degli artt. 2, cod. proc. pen. e 361 cp. cod. pen. Non appare perciò conforme a dette disposizioni - perché tra l’altro potrebbe dar luogo ad ingiustificati ritardi - la procedura adombrata nella parte capositiva della predetta circolare, secondo cui dovrebbe essere l’autorità amministrativa (prefetto) e non quella di P.G. (Comando VV.F.) ad inoltrare il rapporto per i fatti-reati accertati da quest’ultima.
Si precisa infine che gli eventuali rapporti dovranno essere inoltrati direttamente a questa Sezione, avendo essa nell’ambito della provincia di Roma competenza specializzata per i reati attinenti alla salute pubblica.