Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato Prevenzione Incendi
Circolare n. 25/MI.SA (82) 9
 

Prot. n 14314/3403

Roma, 02 giugno 1982
 

OGGETTO: Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 - Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi - Chiarimenti e criteri applicativi.

1) Generalità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 recante modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
Le modificazioni apportate al precedente elenco delle attività soggette al controllo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco si sono basate su una attenta ed approfondita analisi dei rischi potenziali di incendio tenendo conto dei dati statistici disponibili, delle esperienze acquisite nell’attività di estinzione e prevenzione incendi svolta dal 1965 ad oggi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della opportunità di graduare gli adempimenti secondo i criteri emergenti dalla anzidetta analisi.
Nella elaborazione del nuovo elenco delle attività da sottoporre al controllo si è ritenuto opportuno introdurre gli aggiornamenti conseguenti lo sviluppo tecnologico registrato negli ultimi vent’anni nonché di proporre, in luogo di generiche indicazioni di attività industriali e commerciali, indicazioni più precise basate sulle caratteristiche dei prodotti trattati e delle relative lavorazioni al fine di ridurre gli inconvenienti e le incertezze verificatisi nel passato.
Si è ritenuto anche di dover inserire direttamente nell’elenco una serie di attività che, pur presentando limitati rischi di incendio, sono da considerarsi pericolose per le conseguenze che eventi, anche di limitata rilevanza, possono avere a causa dell’affollamento delle persone e della loro particolare destinazione.
Per quanto riguarda poi la scelta della periodicità dei controlli, sono stati seguiti i seguenti criteri:
1) individuazione di quelle attività maggiormente suscettibili di dare luogo a situazioni di rischio di particolare rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
2) responsabilizzazione dei gestori delle diverse attività, per i quali è stato ribadito l’obbligo di richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi in occasione di ogni modifica apportata agli ambienti o agli impianti;
3) individuazione di intervalli di tempo più brevi per l’effettuazione delle visite, correlata alla presumibile esigenza di più frequenti modifiche delle situazioni ambientali o impiantistiche in relazione alla più rapida evoluzione delle tecnologie e della organizzazione del lavoro;
4) mantenimento dei controlli, con intervalli di tempo più distanziati, per le altre attività che, pur presentando minori probabilità di modificazioni e trasformazioni ambientali o impiantistiche, possono costituire fonti di pericolo anche in relazione a variazioni dell’assetto del territorio esterno.
Le considerazioni di cui sopra e la valutazione dei tempi necessari agli Enti e ai privati ed ai Comandi provinciali VV.F. per i rispettivi adempimenti, hanno portato alla scelta di due intervalli di tempo da interporre fra successivi controlli: il primo di tre ed il secondo di sei anni. Per un numero molto limitato di attività, per le quali è lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie ed ininfluenti le modificazioni esterne, è stata prevista una visita “una tantum”, essendosi ritenuto superfluo ogni successivo intervento.
Considerate le motivazioni in forza delle quali è stata stabilita la periodicità delle visite per le diverse categorie di attività, e, fermo restando l’obbligo dei responsabili di richiedere i necessari controlli in occasione di modificazioni ai locali o agli impianti, la scadenza dei certificati di prevenzione incendi già rilasciati e validi alla data di emanazione del nuovo decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.
Per facilitare l’applicazione della norma relativa ai nuovi termini di validità dei certificati di prevenzione incendi i Comandi provinciali dei vigili del fuoco invieranno apposita comunicazione alle Autorità locali competenti al rilascio delle licenze di esercizio (Comuni, Camere di commercio, ecc.) alla quale sarà unito anche l’allegato “B” contenente l’analisi comparativa fra l’elenco precedente e quello recentemente emanato che consentirà di individuare non solo le attività di nuovo inserimento o quelle eliminate ma anche la corrispondenza tra le voci che, pur modificate formalmente, restano sostanzialmente immutate.
I Comandi stessi tuttavia, a richiesta anche verbale degli interessati, procederanno al rinnovo cartolario dei certificati medesimi.

2) Criteri applicativi tecnici
Per una più facile consultazione dell’elenco si è ritenuto anche opportuno suddividere le attività in gruppi il più possibile omogenei tra loro per settore merceologico o destinazione d’uso (allegato “A”); si è anche proceduto ad una analisi comparativa tra il vecchio ed il nuovo elenco (allegato “B”) dalla quale si evincono sia le voci che, pur modificate formalmente, restano sostanzialmente immutate, sia le voci completamente nuove, sia quelle eliminate.
Per numerose voci sono stati inseriti i limiti inferiori per meglio definire il campo di applicabilità, tenuto conto dei rischi ipotizzabili, eliminando anche una serie di incertezze interpretative che hanno dato luogo a confusione e disorientamento per gli operatori e per gli organi di controllo, nonché ad un sensibile contenzioso di carattere procedurale e amministrativo.
Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività che sarebbero singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale, il che costituisce una innovazione sensibile rispetto alla prassi fino ad ora adottata. Infatti, pur sussistendo, nell’ambito di un unico complesso, differenti attività che comportano variabili livelli di rischio e l’applicazione di specifiche e differenti normative di sicurezza, è ovvio che, per le interdipendenze derivanti dalle singole attività, il problema della sicurezza è da affrontarsi globalmente. Tale criterio ha pertanto imposto l’esigenza che vi sia un unico certificato di prevenzione incendi che dovrà contenere le indicazioni relative alle singole attività per le quali, tra l’altro, devono applicarsi le specifiche normative vigenti o gli appositi criteri di sicurezza.
In tale certificato dovranno essere inserite le limitazioni e le condizioni di esercizio ritenute necessarie.
Per le attività indicate al punto 91 “Impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 100.000 Cal/h”, devono intendersi quelli per il riscaldamento di ambienti, produzione di acqua calda, cucine e lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione, lavaggio biancheria e simili, distruzione rifiuti, forni, ecc.
Nelle zone sottoposte ai controlli previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, per gli impianti di potenzialità compresa tra le 30.000 e le 100.000 Cal/h, dovranno essere effettuati gli adempimenti previsti dalla legge n. 615 stessa, senza rilasciare il certificato di prevenzione incendi, che viene sostituito da una comunicazione contenente indicazioni sulla conformità o meno alle norme vigenti.
Per complessi edilizi ad uso civile includenti più attività distintamente indicate nel nuovo decreto possono, in via generale, considerarsi due casi:
a) complesso edilizio ad unica gestione nel quale coesistono più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che sono a servizio esclusivo del complesso edilizio stesso (ad esempio ospedali includenti impianti di produzione di calore, depositi, lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse, sale di riunione, centrali termiche, locali di spettacolo e trattenimento includenti centrali termiche, di condizionamento, ecc.).
In tale caso, anche a norma dell’art. 2 della legge n. 966/1965, dovrà essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso, con la scadenza prevista nel decreto, e che dovrà contenere le indicazioni relative alle singole attività in analogia a quanto già indicato per gli stabilimenti ed impianti industriali;
b) complesso edilizio polifunzionale a gestione non unica nel quale coesistono più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che non sono a servizio del complesso edilizio stesso (ad esempio attività commerciali, locali di trattenimento o spettacolo, scuole, ecc.).
In tale caso dovrà essere rilasciato a ciascuna gestione dell’attività un certificato di prevenzione incendi con le relative scadenze previste nel decreto.
Al punto 94 del decreto sono indicati gli “Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri”. La ragione della visita “una tantum” risiede nel fatto che l’esigenza che comporta il rilascio del certificato di prevenzione incendi “una tantum” è rivolta principalmente alla situazione strutturale del complesso edilizio in relazione alle previste destinazioni.
Tuttavia, per tener conto della ipotesi di gestioni separate di attività inserite nel complesso abitativo, nonchè dell’esigenza di controllare la rispondenza degli impianti, nel tempo, alle norme di sicurezza, come prescritto per tutti gli edifici anche se di altezza inferiore ai 24 metri, le attività di per se stesse soggette ai controlli devono avere ciascuna un proprio certificato di prevenzione incendi con la validità corrispondente.
In base a ciò, al completamento della realizzazione del complesso edilizio o della sua ristrutturazione a seguito di modifiche sostanziali, verranno effettuate la visita per il rilascio del certificato di prevenzione incendi “una tantum” per il fabbricato di civile abitazione, nonché le visite per le altre attività soggette ed inserite nel complesso edilizio (produzione calore, autorimesse, ecc.), rilasciando a queste ultime appositi e separati certificati di prevenzione incendi.
Al punto 95 del decreto sono indicati i “vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497”.
Per tali attività, in luogo della comunicazione contenente indicazioni sulla conformità o meno ai criteri di sicurezza vigenti secondo la prassi attuale dovrà essere rilasciato un certificato di prevenzione incendi con validità “una tantum”, se i criteri stessi risultano osservati.
Ai fini delle presenti disposizioni per altezza in gronda si intende l’altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco all’intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile.
Nei casi di attività, per legge soggette anche a controlli di organi collegiali, i Comandi possono effettuare le visite di loro competenza in occasione di tali visite collegiali.

3) Criteri applicativi delle tariffe
Come è noto il D.M. 20 gennaio 1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 3 marzo 1982 ha aggiornato le tariffe per i servizi a pagamento resi agli Enti ed ai privati dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco; inoltre, ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 966/1965, l’applicazione delle tariffe viene eseguita in funzione del tempo necessario all’espletamento di ogni singola prestazione; tali tempi devono tenere conto delle varie componenti afferenti il sopralluogo, la stesura della relazione, il perfezionamento tecnico-amministrativo della pratica e la durata dei percorsi di andata e ritorno per raggiungere il posto della visita tecnica.
Questo Ministero, in analogia a quanto già disposto con la circolare n. 73 del 21 ottobre 1970 da considerarsi ovviamente decaduta ha determinato, per ogni attività soggetta a controllo, il limite massimo di tempo nel quale l’espletamento del servizio può essere in pratica certamente assicurato (allegato “C”).
Tale valutazione è stata fatta sulla base dei lavori effettuati da un gruppo di studio, composto da funzionari tecnici centrali e periferici del Corpo, sentita un’apposita Commissione interministeriale della quale fanno parte funzionari del Ministero del tesoro, funzionari dell’Ufficio legislativo, della Divisione gestioni contabili e del Servizio tecnico centrale di questa amministrazione.
Il numero di ore indicato nell’allegato “C” deve essere, come già detto, considerato come il numero massimo ritenuto necessario per l’espletamento di ciascun tipo di prestazione e non potrà quindi essere richiesto il pagamento di un numero di ore superiore a quello indicato nell’allegato stesso per ogni attività.
Per attività di notevole rilevanza (grandi complessi industriali e simili) e per altri casi particolari dipendenti da obiettive difficoltà di percorso, per i quali possa risultare impossibile completare la prestazione entro i limiti massimi suddetti, potranno essere richiesti ulteriori versamenti sulla base dei tempi tecnici effettivamente necessari per l’espletamento totale della pratica ed includenti anche gli accertamenti “in loco”.
Per le attività di cui ai punti 2, 24, 26, 27, 28 e 30 del decreto si è ritenuto opportuno distinguere tempi massimi differenziati in funzione del reale impegno che presumibilmente potrà comportare il servizio (vedi allegato “C”).
Nulla è innovato per quanto riguarda le procedure indicate nella legge n. 966/1965 e le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 547/1955 e annesso D.P.R. n. 689/1959.
Si precisa infine che le nuove tariffe entrano in vigore dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del D.M. 20 maggio 1982 sulla G.U. n. 60 del 3 marzo 1982 e quindi si applicano a tutte le prestazioni rese a decorrere dal 18 marzo 1982, anche nel caso che dette prestazioni siano conseguenti a domande presentate precedentemente e per le quali sia stato anche costituito il relativo deposito provvisorio.
La fatturazione definitiva di cui all’art. 7 della legge n. 966/1965 verrà effettuata pertanto sulla base delle nuove tariffe in vigore e tenendo conto anche dei nuovi limiti orari di cui alla presente circolare.
Per le domande presentate relative ad attività non più soggette ai controlli di prevenzione incendi, sarà provveduto, ai sensi del citato art. 7, alla restituzione delle somme già versate a titolo di deposito provvisorio.
 

Allegato «A»
 

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSI SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
(Art. 4 della Legge 26 Luglio 1965, n. 966) (Elencazione per gruppi di attività omogenee)*
 

 

Attività

Periodicità della validità del CPI

(in anni)

GAS COMBUSTIBILI E COMBURENTI

(produzione, trasformazione, stoccaggio, distribuzione, utilizzazione)

 

1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h

 

 

3

2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h

 

6

3)  Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:

a)  compressi:

-    per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc

-    per capacità complessiva superiore a 2 mc

b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):

-    per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg

-    per quantitativi complessivi superiori a 500 kg

 

 

6

3

 

6

3

4)  Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:

a)  compressi:

-    per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc

-    per capacità complessiva superiore a 2 mc

b) disciolti o liquefatti:

-    per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc

-    per capacità complessiva superiore a 2 mc

 

 

6

3

 

6

3

5)  Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:

a)  compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc

b)  liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc

 

6

6

6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar

 

 

 

u.t.

7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione

6

8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti

 

6

9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli utilizzanti gas combustibili

 

6

10) Impianti per l’idrogenazione di olii e grassi.

6

11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l’impiego di oltre 15 becchi a gas

 

6

96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886

 

 

u.t.

LIQUIDI INFIAMMABILI

(produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, utilizzazione)

 

12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc

 

 

3

13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc

 

 

3

14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili

 

6

15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:

-    per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc

-    per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc1

 

 

6

3

16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:

-    per capacità geometrica complessiva da 0, 2 a 10 mc

-    per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc

 

 

6

3

17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc

 

6

18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio

 

 

6

19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg

 

 

 

3

20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:

-    con quantitativi da 500 a 1.000 kg

-    con quantitativi superiori a 1.000 kg

 

 

6

3

21) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti

 

6

22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:

-    con capacità da 0,2 a 10 mc

-    con capacità superiore a 10 mc

 

 

6

3

23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc

 

 

3

96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886

 

 

u.t.

97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

u.t.

SOSTANZE ESPLOSIVE E AFFINI

(produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, utilizzazione)

 

24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici

 

 

 

 

 

3

25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai DD.MM. 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni

 

 

6

26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori

 

 

3

27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino- terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

 

 

3

28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili

 

 

3

29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno

 

3

SOSTANZE RADIOGENE

(produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, utilizzazione)

 

75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185)

 

 

 

 

 

6

76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)

 

 

6

77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del

D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704)

 

 

 

6

78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione

 

6

79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera B) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

 

 

6

80) Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:

-    impianti nucleari;

-    reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;

-    impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;

-    impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;

-    impianti per la separazione degli isotopi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ELEMENTI E LEGHE DI METALLI E NON METALLI COMBUSTIBILI

(Fosforo, zolfo, magnesio, elektron ecc.)

 

30) Fabbriche e depositi di fiammiferi.

6

31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo

 

3

32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo

 

3

33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li.

6

34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio

 

3

PRODOTTI CHIMICI

 

59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili

 

 

 

3

60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li

 

6

81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini

 

 

 

3

GOMMA

 

54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li

 

6

55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li

 

6

56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito

 

6

CARTA E AFFINI

 

42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li

 

 

 

6

43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li

 

 

 

6

POLIGRAFICHE, EDITORIALI E AFFINI

 

93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

 

6

FOTO-CINEMATOGRAFIA E AFFINI

 

44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li

 

 

 

 

6

45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg

 

 

3

51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive

6

52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche

 

6

53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali

6

MATERIE PLASTICHE

 

57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li

 

3

58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li

6

62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li

 

6

65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.

 

 

6

66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli

 

3

67) Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze

 

3

68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli

 

6

69) Cantieri navali con oltre cinque addetti

6

70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario con oltre cinque addetti

 

6

71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti

 

6

72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti

 

 

6

EDIFICI CIVILE ABITAZIONE

 

94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri

 

u.t.

EDIFICI E STRUTTURE PER IL PUBBLICO

 

83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti

 

6

84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti- letto

 

6

85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti

 

6

86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto

6

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

 

63) Centrali termoelettriche

3

64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW

 

6

MATERIALI PER L’EDILIZIA

 

73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti

 

3

74) Cementifici

3

ALIMENTARI E AFFINI

 

35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi

 

6

36) Impianti per l’essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato

 

6

37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè

6

38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

6

39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li

6

40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li

6

TABACCO

 

41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 500 q.li

 

 

6

TESSILE

 

48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:

- da 50 a 1.000 q.li

- oltre 1.000 q.li.

 

 

 

6

3

50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li

 

 

 

6

VESTIARIO, ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO, PELLI E CALZATURE

 

49)   Industrie        dell’arredamento,     dell’abbigliamento     e     della lavorazione della pelle; calzaturifici:

-    da 25 a 75 addetti

-    oltre 75 addetti

 

 

6

3

LEGNO E AFFINI

(Segherie, depositi, mobilio e arredamento in legno ecc.)

 

46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini;

- da 50 a 1.000 q.li

- superiore a 1.000 q.li²

 

 

 

 

6

3

47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:

- da 50 a 1.000 q.li.

- oltre 1.000 q.li.

 

 

6

3

METALLURGIA, METALMECCANICA, ELETTROTECNICA

 

61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati

 

6

87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi

 

 

6

90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564

 

 

 

u.t.

STRUTTURE DI SERVIZIO E IMPIANTI TECNICI

 

88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq

 

6

91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h

 

 

6

92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili

 

6

95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all’art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497

 

 

 

 

u.t.

UFFICI, CENTRI ELABORAZIONE CALCOLO

 

82) Centrali elettroniche per l’archiviazione e l’elaborazione di dati con oltre 25 addetti

 

u.t.

89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti

u.t.

 

 


*Per gli allegati “B” e “C” vedi DM 4 maggio 1998

¹ vedi D.M. 27/03/1985

² vedi D.M. 30/10/1986