Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Circolare n. 24
 

Prot. n° 16183/4101

Roma, 02 agosto 1984
 

OGGETTO: Attività di prevenzione incendi - Direttive - Chiarimenti alla circolare ministeriale n. 31 del 25 giugno 1976.

L'attività di prevenzione incendi ha avuto recentemente una particolareggiata definizione legislativa (D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577) che ha introdotto indicazioni complementari e innovative rispetto alle precedenti disposizioni di legge.
Giova qui ricordare che l'art. 1 del citato D.P.R. precisa che il settore della prevenzione incendi è “servizio di interesse pubblico” e “compito istituzionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”. Al riguardo non può sfuggire il significato di servizio di interesse pubblico ispirato alla tutela dell'incolumità delle persone e dei beni, nè quello normale compito istituzionale per tutto il personale del Corpo nazionale, ai vari livelli.
La nuova normativa del D.P.R. n. 577/1982 ha dato più ampie indicazioni, necessarie per completare il quadro dell'attività di prevenzione incendi, ponendo la necessità della formazione professionale del personale del Corpo nazionale VV.F. (art. 7), della ricerca e sperimentazione (art. 12), di una migliore funzionalità con l'adeguamento anche della “organizzazione interna” (art. 16). Ne è derivata, pertanto, la necessità di riesaminare alcuni aspetti organizzativi; a tal fine è stata nominata un'apposita Commissione con l'incarico di fornire indicazioni e proposte.
Il lavoro della Commissione non poteva non tener conto delle connessioni emergenti tra lo svolgimento del servizio di prevenzione incendi e gli altri settori di attività dei Comandi provinciali quali l'intervento tecnico di soccorso, la formazione e l'addestramento, l'attività gestionale tecnico-amministrativa, settore tra loro complementari ma che, globalmente, costituiscono il quadro di funzionamento dei Comandi stessi.
La Commissione ha tenuto conto, altresì, dell'attuale situazione dell'organico e della necessità di pervenire in tempi sufficientemente brevi al superamento delle esistente carenze.
E' emersa, quindi, in relazione a quanto sopra rappresentato, la necessità di apportare alcuni chiarimenti alla circolare ministeriale n. 31 del 25 giugno 1976 fermi restando i seguenti presupposti:
- evitare una riduzione del potenziale di direzione e di coordinamento del soccorso attualmente esistente;
- mantenere, almeno, il precedente livello retributivo medio per tutto quel contingente di personale che risulterà prevalentemente addetto, fino al conseguimento del necessario aumento degli organici, ai tre settori di attività (prevenzione, formazione, gestione tecnico-amministrativa).

A) Servizio di soccorso
Il personale impiegato per l'espletamento dei servizi di soccorso seguirà l'orario per turni secondo le modalità specificate al punto A) della circolare n. 31 che, a tali fini, viene confermata.
Nei Comandi di maggiore attività operativa, in relazione anche alle esigenze di protezione civile, oltre al contingente di personale capo reparto, capo squadra e vigile impegnato nei servizi di soccorso, dovrà essere prevista la presenza continuativa di un funzionario tecnico in ciascuno dei quattro turni di servizio.
Negli altri comandi il servizio di soccorso sarà effettuato dal contingente di personale capo reparto, capo squadra e vigile prevalentemente impegnato in tale servizio sotto la direzione, in caso di necessità, dei funzionari tecnici, prevalentemente impegnati negli altri compiti di istituto in precedenza specificati, che risultino eventualmente disponibili.
Per questi ultimi casi l'articolazione dell'orario di lavoro è quella di seguito indicata alla lettera B).
Si chiarisce che i criteri seguiti non riducono sostanzialmente il potenziale di forze disponibili per il soccorso rispetto alla situazione esistente che, peraltro, non consente di assicurare la presenza continuativa di un funzionario tecnico in ciascun comando oltre a quelli prima citati. Ciò, indipendentemente dai parziali incrementi di organico di funzionari tecnici in atto ai sensi delle leggi vigenti.
Nel caso di interventi di soccorso, il personale eventualmente disponibile, che, pur essendo libero dal servizio ordinario e straordinario, prenda parte agli interventi di soccorso stessi, ha diritto al trattamento di straordinario per interventi operativi in eccedenza ai normali limiti.

B) Servizi di prevenzione incendi, di addestramento e formazione e di gestione tecnico-amministrativa
Fermo restando quanto specificato alla lettera A concernente l'orario per il personale destinato prevalentemente al servizio di guardia continuativo ai fini del soccorso, il personale direttivo, di concetto, capo reparto, capo squadra e vigile che risulta prevalentemente destinato ai servizi istituzionali di prevenzione, di addestramento e formazione e di gestione tecnico-amministrativa, dovrà seguire un orario di tipo giornaliero con prestazione di un numero di turni di guardia, non superiori a 4 mensili pro capite, per l'esigenze dei servizi di soccorso ordinario e di protezione civile in ambito provinciale.
L'articolazione di tale orario di lavoro sarà definita mediante intese tra i dirigenti dei Comandi provinciali e le rappresentanze locali e regionali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo contrattuale di cui al D.P.R. n. 210 del 10 aprile 1984.
Gli Ispettori regionali cureranno l'uniformità e l'applicazione delle suddette intese e, sulla base delle medesime, di concerto con i Comandi provinciali, predisporranno appositi piani mensili che dovranno tener conto delle obiettive, specifiche esigenze di servizio complessivamente considerate in ambito regionale.
L'articolazione dell'orario proposto dovrà consentire di assorbire la quota di lavoro ordinario prevista dalla normativa vigente e la quota di lavoro straordinario stabilita annualmente dalle specifiche disposizioni in materia.

C) Indicazioni particolari sulle modalità di svolgimento dei servizi di prevenzione incendi
C.1 - I chiarimenti apportati alla circolare ministeriale n. 31, oltre a costituire un adeguamento alle disposizioni di legge successivamente emanate senza ridurre la presenza fisica del personale, determinano per una parte del personale del Corpo nazionale dei VV.F. e peraltro in maniera flessibile, uno slittamento delle ore di servizio rese - ferma restando la quantità complessiva delle ore pro capite effettuate - verso quei periodi della giornata che più consentono l'attuazione di prestazioni relative ai servizi di prevenzione incendi, ai servizi di addestramento-formazione ed a quelli tecnico-amministrativi.
C.2 - Per meglio rispondere alle esigenze del servizio di prevenzione incendi e particolarmente a quelle del pubblico è necessario che i Comandi provinciali si organizzino per ricevere il pubblico stesso negli uffici delle sedi di servizio almeno due volte a settimana e per un periodo di tempo non inferiore a tre ore. Di ciò dovrà essere data apposita informazione al pubblico.
C.3 - Le caratteristiche del servizio di prevenzione incendi, chiaramente indicate nel D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, che definisce tale servizio di interesse pubblico e compito istituzionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, hanno annullato ogni possibile interpretazione di “facoltatività” del servizio stesso al di fuori della altre prestazioni istituzionali, il che sta a significare che, compatibilmente con le reali esigenze di partecipazione al soccorso, possono essere richieste al personale prestazioni relative al servizio di prevenzione incendi durante qualsiasi turno di servizio. Sarà, quindi, ciascuna situazione a determinare la scelta più opportuna per prestazioni quali le consultazioni con il pubblico, l'esame di progetti e simili.
C.4 - Al personale prevalentemente impegnato nei servizi di cui alla lettera B) che esegue le prestazioni di prevenzione incendi fuori della sede di servizio di propria competenza (visite-sopralluogo, partecipazioni a commissioni, ecc.) spetta anche l'indennità di trasferta quando ricorrono le condizioni previste dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e dal D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513.
C.5 - Sulla base delle disposizioni di legge sulla prevenzione incendi precedentemente citate è da considerare implicitamente abrogato quanto previsto dall'art. 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente l'effettuazione del servizio di prevenzione incendi; si precisa altresì che non esiste più alcuna connessione tra la corresponsione dei compensi al personale (ore di straordinario) ed i versamenti che i privati sono tenuti a fare, secondo le procedure previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, per richiedere le prestazioni di prevenzione incendi. A tale proposito si richiama quanto è stato già chiarito con circolare ministeriale n. 25 del 2 giugno 1982 al punto 3) sui criteri applicativi delle tariffe che gli enti ed i privati sono tenuti a versare alla Tesoreria dello Stato secondo gli aggiornamenti introdotti con il D.M. 20 gennaio 1982. In ordine a dette tariffe si ritiene opportuno chiarire che l'applicazione delle stesse deve essere eseguita in funzione del tempo globale necessario all'espletamento di tutte le prestazioni che esauriscono la trattazione di ciascuna richiesta quali, ad esempio, esame-progetto, tempo occorrente per il sopralluogo, tempo per la stesura delle relazioni, tempo per il perfezionamento burocratico-amministrativo della pratica, ecc.
C.6 - Per economia di tempo e per ridurre i costi di gestione del servizio di prevenzione incendi, è opportuno che le prestazioni da rendere fuori delle sedi di servizio (visite-sopralluogo, visite a campione, partecipazione a commissioni, ecc.) vengano effettuate, per quanto possibile, raggruppando le pratiche o i servizi da svolgere durante ciascuna uscita secondo una logica e determinata distribuzione territoriale che consenta di eseguire più sopralluoghi lungo il percorso programmato per raggiungere i luoghi oggetto della visita.
C.7 - In base all'analisi delle prestazioni precedentemente rese ed alla valutazione delle caratteristiche di svolgimento delle pratiche di prevenzione e del tempo mediamente impiegato, si ritiene che, con un orario di tipo giornaliero possa mediamente essere espletato un numero di pratiche variabile da 40 a 60 al mese pro capite in funzione della diversa natura e complessità della pratica e della minore o maggiore distanza della località da raggiungere.

D) Indicazioni per la programmazione decentrata a livello territoriale e per l'attuazione dell'orario di lavoro
Quanto è stato indicato con i precedenti chiarimenti consente una programmazione ed una attuazione dell'orario di lavoro che presenta un certo grado di flessibilità e di adeguamento alle particolarità delle situazioni locali.
Gli Ispettori regionali e interregionali sono pertanto incaricati di svolgere, d'intesa con i Comandi provinciali e con gli Organi regionali di rappresentanza del personale, iniziative di coordinamento per l'attuazione delle direttive di cui alla presente circolare, anche al fine di equilibrare e ripartire uniformemente il carico di lavoro
Successivamente, i comandanti provinciali adotteranno il relativo provvedimento formale.
L'entrata in vigore dei criteri e delle direttive sopra richiamate dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data della presente circolare.
A conclusione della fase di programmazione, gli Ispettori regionali e interregionali invieranno a questo Ministero una relazione sullo svolgimento dell'incarico loro affidato illustrando le soluzioni adottate coerentemente alle direttive emanate, allegando i prospetti riepilogativi dei servizi e dei turni di lavoro adottati in ciascun comando della zona di competenza. Detti prospetti dovranno mostrare la situazione dei turni di lavoro estesa al periodo di un mese.
Dopo l'esame degli atti che saranno inviati dagli Ispettori regionali e interregionali, questo Ministero darà comunicazione dell'esito ai fini della definitiva approvazione delle soluzioni adottate.
Successivamente gli Ispettori regionali e interregionali svolgeranno un'azione di controllo e di vigilanza associata a quella di assistenza e di supporto per i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.
A tal fine si ritiene opportuno che venga effettuata una verifica quadrimestrale tesa ad accertare una effettiva consistenza dei risultati conseguiti con l'articolazione d'orario adottato.

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Come è stato già sottolineato il servizio di prevenzione incendi è proiettato a salvaguardare l'incolumità delle persone e dei beni ed è classificato compito istituzionale per tutto il personale del Corpo il che, pertanto, richiede preparazione e accuratezza di esecuzione.
Tali caratteristiche peculiari, associate alle capacità richieste per l'estinzione degli incendi e per gli altri soccorsi tecnici, configurano una professionalità complessa e articolata, che sta alla base dell'attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
E' evidente, pertanto, che il modo di effettuare il servizio di prevenzione concorre, nella misura appropriata, a delineare il livello di capacità e di rendimento nell'assolvimento dei compiti istituzionali.
Infine non è superfluo aggiungere che la coscienza prevenzionistica maturata nel Paese esige che il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, da lungo tempo protagonista nella materia della prevenzione incendi, per mantenere il suo ruolo, dia alla collettività nazionale una risposta ch'è attesa in termini di efficienza delle prestazioni.