Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 25 marzo 2019, n. 12861 - Infortunio mortale in un terreno di forte pendenza: macchina agricola priva del sistema di ritenzione


 

 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 20/11/2018

 

 

 

Fatto

 


1. In data 30/01/2018, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Vailo della Lucania che, previa declaratoria di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) perché estinto per intervenuta prescrizione e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, condannava A.F. alla pena (sospesa) di mesi otto di reclusione e al risarcimento nei confronti delle parti civili da liquidarsi in separata sede oltre che al pagamento di una provvisionale fissata in euro 50.000 in favore di ciascun genitore e di euro 30.000 in favore dei figli del lavoratore deceduto.
2. Il A.F. è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 61 n. 3 e 589 cod. pen. perché, per colpa generica nonché per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionava la morte di A.A., segnatamente disponendo che la vittima - la quale lavorava alle sue dipendenze - effettuasse la sua attività a bordo di una macchina agricola semovente senza aver informato il lavoratore in ordine alle condotte da tenere per evitare infortuni sul lavoro e senza avere installato sulla macchina condotta dal lavoratore un sistema di ritenzione del trasportato nonostante l'attività lavorativa si svolgesse in fondo agricolo dotato di elevatissima pendenza (40%). Con l'aggravante di avere commesso il fatto con colpa cosciente poiché le condizioni di lavoro, con particolare riferimento al tipo di fondo agricolo interessato e alla sua elevatissima pendenza rendevano altamente probabile il ribaltamento della macchina agricola. Commesso In Rocca Gloriosa il 19/09/2007.
3. Avverso la prefata sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione elevando cinque motivi con i quali deduce:
3.1. Violazione di legge in riferimento all'art. 600 cod. proc. pen. per non essersi il Giudice di appello pronunciato sulla richiesta di sospensione delle provvisionali disposte dal Giudice del primo grado, anche in relazione all'art. 539, comma 2, cod. di rito, per aver omesso di valutare l'eccepita nullità delle conclusioni rassegnate per A.FI. deceduta prima della conclusione del dibattimento di primo grado e per la conseguente estinzione della procura alle liti dalla stessa conferita inibente la richiesta della provvisionale a questa liquidata. In particolare, si evidenzia che il provvedimento presidenziale del 11/10/17 si è limitato a rigettare l'istanza di sollecito della sospensione senza peraltro provvedere sull'istanza mediante fissazione dell'udienza camerale; né l'impugnata sentenza ha disposto alcunché al riguardo.
3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1 e 179 cod. proc. pen. per l'omessa citazione a giudizio di F.A, comproprietario del mezzo meccanico in questione, contitolare dell'azienda agricola alle cui dipendenze lavorava la vittima e responsabile della sicurezza della medesima (circostanza che emerge dall'autocertificazione e dalla documentazione allegata).
3.3. Violazione di legge in relazione all'art. 429, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per la mancata citazione in giudizio di tutte le persone offese dal reato, in particolare per quanto riguarda la mancata citazione in giudizio di M.A., sorella del defunto A.A.. Ne consegue la nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti successivi.
3.4. Mancata assunzione di prova decisiva, così come descritta nel sesto motivo di appello, ammessa dal Giudice del primo grado e tuttavia non acquisita, con conseguente mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte della Corte di appello per quanto concerne: le attestazioni della Motorizzazione civile sull'adeguatezza del mezzo agricolo; l'escussione ex art. 507 cod. proc. pen. di OMISSIS (custode del trattore), dell'ing. OMISSIS (consulente della Procura), del dott. OMISSIS (medico intervenuto prima della rimozione del cadavere) e del dott. OMISSIS al fine di stabilire l'esatta posizione del mezzo al momento del suo ritrovamento e l'esatta posizione del cadavere.
3.5. Vizio di motivazione con riguardo alla corretta valutazione degli elementi di prova già oggetto del quarto e del quinto motivo di appello, in relazione alla generica conferma e al rinvio, operato dalla Corte di appello, alla sentenza di primo grado.
3.5. Vizio di motivazione per la non corretta valutazione degli elementi di prova sulla insussistenza delle violazioni contestate al capo b) della rubrica, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché per la omessa decisione sul dissequestro e sulla restituzione del mezzo agricolo pur espressamente richiesti nell'atto di appello.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso non può essere accolto.
2. In ordine al primo motivo, si osserva che, per indirizzo già espresso da questa Corte, l'istanza di sospensione dell'esecuzione di una condanna al pagamento della provvisionale deve essere formulata, a pena di inammissibilità, con l'atto di gravame e non, come avvenuto nel caso di specie, separatamente e successivamente all'impugnazione della sentenza che detta condanna contenga (Sez. 3, n. 2850 del 09/10/2014 (dep. 2015), La Ferrera e altro Rv. 252400; Sez. 2, n. 1581 del 01/04/1999, Petrillo, Rv. 212983).
Peraltro è inoppugnabile, per assenza di una previsione di legge in tal senso, l'ordinanza con cui il giudice di appello rigetti la richiesta dell'imputato di sospensione, ai sensi dell'art. 600, comma 3, cod. proc. pen., dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, disposta dal giudice di primo grado Sez. 1, n. 44603 del 03/10/2013, Falcucci, Rv. 257894).
Quanto alla doglianza sull'omessa valutazione, da parte della Corte di appello, dell'eccepita nullità delle conclusioni rassegnate per A.FI., deceduta prima della conclusione del dibattimento di primo grado, e per la conseguente estinzione della procura alle liti dalla stessa conferita inibente la richiesta della provvisionale a questa liquidata, il Collegio condivide il filone ermeneutico secondo cui, in mancanza di specifica disciplina nel codice di rito penale, alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. - inapplicabili al processo penale, ispirato all'impulso d'ufficio - in quanto la costituzione, per il principio di immanenza che la connota, resta valida ex tunc [Sez. 4, n. 39506 del 15/07/2016, P.C. in proc. Camprini, Rv. 267904; Sez. 2, n. 7021 del 17/10/2013 (dep. 2014), Striano ed altro, Rv. 259553; Sez. 5, n. 15308 del 21/01/2009, Picierro e altro, Rv. 243603; Sez. 4, n. 24360 del 28/05/2008, Rago e altri, Rv. 240942). L'art. 82 c.p.p., comma 2, limita, infatti, i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado e di promozione dell'azione davanti al giudice civile.
Il primo motivo, dunque, è infondato.
2.1. Altrettanto è a dirsi sulla seconda doglianza, con cui si censura l'omessa citazione a giudizio di F.A., comproprietario del mezzo meccanico in questione, contitolare dell'azienda agricola. Sul punto, l'impugnata sentenza ha già fornito congrua risposta laddove rileva che la circostanza non esplica alcuna incidenza sulla regolarità del decreto di citazione a giudizio trattandosi di scelte relative all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, non censurabili dunque né in appello né, tanto meno, in sede di legittimità.
2.2. Anche il terzo motivo - con cui si reitera l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti successivi alla mancata citazione in giudizio di tutte le persone offese dal reato, in particolare per quanto riguarda la mancata citazione in giudizio di M.A., sorella del defunto A.A. - appare privo di pregio. Premesso che al riguardo il giudice di appello offre adeguata motivazione laddove afferma che, tra i casi di nullità tassativamente previsti dal comma 2 dell'art. 429 cod. proc. pen., non rientra l'ipotesi in questione, questa Corte rileva altresì la carenza di interesse, in capo all'imputato, in ordine alla dedotta asserita nullità. Sebbene l'art. 178 cod. proc. pen. preveda a pena di nullità la citazione in giudizio della persona offesa, tuttavia, a norma di quanto disposto dall'art. 182 cod. proc. pen, una tale nullità non può essere eccepita da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata. (Sez. 3, n. 8088 del 18/05/1994, Diodato, Rv. 199819: nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha osservato che all'imputato non poteva essere riconosciuto un interesse alla citazione della persona offesa poiché, altrimenti, ne avrebbe richiesto la citazione quale teste).
2.3. Quanto alla doglianza sulla mancata assunzione di prove decisive, l'avversata sentenza esattamente ricorda che il diniego all'invocata rinnovazione può ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo qualora il giudice abbia dato conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti. La rinnovazione del dibattimento, invero, é un istituto eccezionale del giudizio d'appello perché vale la presunzione che l'indagine abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi dinanzi al giudice di primo grado, di modo che la rinnovazione del dibattimento e soggetta alla condizione che il giudice di secondo grado ritenga, contro la suddetta presunzione di completezza dell'istruttoria, di non essere in grado di decidere. Ne consegue che non sussiste difetto di motivazione della sentenza d'appello sul non accoglimento della Istanza di rinnovazione del dibattimento, se la sentenza stessa dia sufficiente ragione dell'adeguatezza degli elementi probatori già acquisiti nel dibattimento di primo grado dimostrando così la inutilità della chiesta rinnovazione (Sez. 6, n. 4815 del 26/02/1979, Angioletti, Rv. 142095).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto esente dalle denunciate censure, afferma che l'espletata istruttoria, complessa ed articolata, ha consegnato un quadro probatorio chiaro e completo della vicenda tale da non rendere necessario alcun ulteriore approfondimento. In particolare, richiamate anche le condivise conclusioni del primo Giudice, ricorda, anche alla luce dell'esame del consulente tecnico del pubblico ministero, che «l'incidente si verificò a causa della forte pendenza del terreno e del fatto che il mezzo adoperato non fosse dotato di idonea apparecchiatura in quanto era privo di un sistema di ritenzione del lavoratore trasportato, in particolare per essere stata omessa la Installazione della cintura di sicurezza e del sistema -cabina tipo roll bar con protezioni tubolari». La sentenza impugnata correttamente afferma che l'imputato ha contravvenuto, da un lato, alla normativa che gli imponeva di informare il lavoratore sulle particolari circostanze in cui operava e sulle cautele da adottare e, dall'altro, di predisporre i dovuti accorgimenti per assicurare la "ritenzione" del trasportato, il quale, peraltro, utilizzava un mezzo agricolo in condizioni rischiose a causa della pendenza del terreno. Il motivo, peraltro, invoca una valutazione che presuppone un apprezzamento di merito il quale sfugge al sindacato di legittimità allorquando, come nel caso in disamina, abbia formato oggetto di apposita motivazione, che abbia dato ragione del provvedimento adottato sul punto dal giudice attraverso spiegazione immune da vizi logico-giuridici.
2.4. Manifestamente infondata è la censura sulla non corretta valutazione degli elementi di prova per avere la Corte di appello operato un generico rinvio alla sentenza di primo grado. Si tratta di doglianza che investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre [Sez. U., sent. n. 930 del 13/12/1995, (dep. il 29/01/1996), Clarke, Rv. 203430],
Nel caso di specie, come si è più sopra visto, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enuclearle una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Quanto al doglianza che investe i richiami alla ricostruzione e alle valutazioni della pronuncia di primo grado, il Collegio ricorda che è principio consolidato quello per il quale è del tutto legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (ex multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e altri, Rv. 259929). In realtà, il ricorrente richiede a questa Corte di legittimità una rivalutazione del fatto la cui causazione asserisce essere dovuta ad altri, diversi, fattori.
Il motivo, per le ragioni dianzi esposte, è inammissibile.
2.5. Analoghe considerazioni valgano anche per l'ultimo motivo dedotto che censura la non corretta valutazione degli elementi di prova sulla insussistenza delle violazioni contestate al capo b) della rubrica, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. Quanto alla denunciata omessa decisione sul dissequestro e sulla restituzione del mezzo agricolo pur espressamente richiesti nell'atto di appello, si osserva che la doglianza, oltre ad essere genericamente proposta, è priva di pregio. L'art. 262, comma 4, cod. proc. pen. fissa nella emanazione della sentenza definitiva il limite massimo della durata del sequestro probatorio, ad eccezione del caso in cui sia disposta la confisca dei beni. Peraltro, la verifica del perdurare della necessità di mantenere il vincolo sulla cosa è consentita solo al giudice di merito, con conseguente esclusione della possibilità di esperire simile controllo in sede di legittimità.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, determinate, per questo grado di giudizio, in euro 5.500, oltre accessori come per legge.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che determina per questo grado di giudizio in euro 5.500, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 20 novembre 2018