Categoria: 2019
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Tipologia: Accordo Interconfederale per la formazione 4.0
Data firma: 19 marzo 2019
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato
Fonte: studiombc.com


Accordo Interconfederale per la formazione 4.0, tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil

Premesso che:
- La legge di Bilancio per l'anno 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) e quella per l'anno 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) hanno previsto un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale dipendente per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0;
- le disposizioni attuative del credito di imposta sono state adottate con il D.M. 4 maggio 2018, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- per beneficiare del credito d'imposta è necessario che lo svolgimento delle attività di formazione sia disciplinato in contratti collettivi aziendali e territoriali, depositati presso l'ispettorato Territoriale del Lavoro competente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 151;
Si conviene quanto segue
Le Parti danno attuazione alla normativa citata in premessa mediante l'allegato "schema-tipo" per il raggiungimento delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di formazione sui temi di Impresa 4.0.
Sono fatti salvi eventuali accordi già sottoscritti a livello regionale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
Ciascuna delle Parti è impegnata, per i propri ambiti di competenza, ad assicurare la più ampia informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente Accordo, anche ai fini di una sua corretta applicazione, ed a effettuare, in tempi congrui, una valutazione complessiva della sua applicazione.
 

Accordo Quadro Territoriale per la formazione 4.0
(schema tipo)

Tra le Parti Sociali del territorio di...
Premesso che:
- la formazione continua dei lavoratori costituisce uno strumento fondamentale per le esigenze di sviluppo, competitività, adeguamento e innovazione delle imprese;
- tale ruolo è stato ribadito nell'Accordo Interconfederale del 23 novembre 2016, contenente le Linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali, in cui si conferma la volontà delle Parti di rafforzare e migliorare il sistema bilaterale in materia di Formazione continua;
- le trasformazioni del lavoro in corso hanno un forte impatto sul bisogno di competenze dei lavoratori e degli imprenditori;
Tenuto conto che:
- l’art. 1, comma 46 ss. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e l'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 hanno previsto un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale dipendente per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0;
- le disposizioni attuative del credito di imposta sono state adottate con il D.M. 4 maggio 2018, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- per beneficiare del credito d'imposta è necessario che lo svolgimento delle attività di formazione sia disciplinato in contratti collettivi aziendali e territoriali, depositati presso l'ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 151;
- Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil hanno stipulato in data 19 marzo 2019 un Accordo Interconfederale per la definizione di accordi territoriali sulla stessa materia, che verranno depositati con le modalità e nei termini previsti dalla normativa;
- le Parti intendono favorire la diffusione e lo sviluppo del piano nazionale Impresa 4.0, quale strumento necessario per cogliere le opportunità derivanti dalla Quarta Rivoluzione Industriale
Si conviene quanto segue.
1) Le aziende dove sono presenti RSU/RSA stipuleranno il loro accordo secondo quanto previsto nei rispettivi CCNL.
2) L'Accordo è applicabile alle imprese che abbiano conferito espresso mandato alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente Accordo e/o che applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni firmatarie del presente Accordo.
Le imprese aderenti al sistema di rappresentanza delle Parti sociali datoriali indicate in epigrafe, nelle quali non è costituita una Rappresentanza Sindacale Aziendale, in caso di stipula di accordi aziendali con Cgil, Cisl, Uil, relativi all'attuazione delle normative di cui in premessa, si avvalgono dell'assistenza delle predette associazioni aventi competenza sindacale cui aderiscono o alle quali conferiscono espresso mandato.
I contenuti delle attività di formazione per le quali si intende beneficiare del credito di imposta saranno espressamente disciplinati nei piani formativi sottoposti alla condivisione delle Parti Sociali o nell'ambito dell'Ente Bilaterale regionale o con il rappresentante sindacale di bacino (RSB) oppure secondo le altre modalità individuate a livello territoriale.
Le aziende che effettuano la formazione 4.0, anche per il tramite delle organizzazioni cui aderiscono o conferiscono mandato, si impegnano a comunicare alle RSU/RSA o, in assenza delle stesse, alle organizzazioni sindacali che sottoscrivono l'Accordo, la dichiarazione di avere rilasciato l'attestazione prevista dall'art. 3 c. 3 del decreto 4 maggio 2018.
3) Vengono costituite, preferibilmente presso gli Enti Bilaterali territoriali, apposite Commissioni Territoriali/Osservatori, con il compito di monitoraggio delle attuazioni della presente intesa, alle quali le aziende che utilizzano le disposizioni del presente Accordo dovranno inviare una comunicazione contenente il proprio piano formativo, anche avvalendosi dello schema allegato. Sulla base delle comunicazioni inviate dalle imprese, tali commissioni dovranno redigere una relazione sull'implementazione delle misure di formazione concordate, anche avvalendosi delle relazioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto 4 maggio 2018.
4) Per beneficiare del credito d'imposta, le attività formative dovranno:
a. essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0;
b. valorizzare e rafforzare le competenze dei neoassunti, sviluppare le competenze dei dipendenti assunti, facilitare l'acquisizione di nuove competenze e agevolare i processi di riqualificazione resi necessari alla luce delle trasformazioni in atto;
c. riguardare gli ambiti di cui all'allegato A della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d. essere programmate nel rispetto dei contenuti del presente Accordo e delle indicazioni di legge.
5) La progettazione dei percorsi formativi dovrà essere definita per competenze, a cui corrisponderanno moduli differenti. Il percorso formativo specifico sarà contenuto in un piano formativo che verrà inviato alle Commissioni Territoriali.
I percorsi formativi possono essere rivolti alla totalità dei dipendenti, a una singola categoria o a una parte di essi, inclusi part time, assunti a termine, in prova e gli apprendisti.
6) La documentazione richiesta e le relative attestazioni per i lavoratori dovranno essere in linea con le disposizioni normative.
7) Ciascuna delle Parti è impegnata, per i propri ambiti di competenza, ad assicurare la più ampia informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente Accordo, anche ai fini di una sua corretta applicazione, ed a effettuare, in tempi congrui, una valutazione complessiva della sua applicazione.
8) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si fa riferimento alle previsioni della normativa sopra richiamata.
9) Si provvederà al deposito del presente contratto e del piano formativo ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto tra le Parti Sociali territoriali
 

Allegato 1 - Piano Formativo Aziendale in attuazione dell’Accordo Quadro Territoriale