Cassazione Civile, Sez. 6, 26 marzo 2019, n. 8426 - Malattia professionale del marittimo. Competenza per territorio


Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: ESPOSITO LUCIA Data pubblicazione: 26/03/2019

 

 

 

Rilevato che
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella causa intentata nei confronti dell'INAIL da G.DM., marittimo, per il riconoscimento di malattia professionale, accoglieva l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'Istituto, individuando il giudice competente nel Tribunale di Palermo, luogo del porto di iscrizione della nave dell'ultimo imbarco, ritenuto rilevante in ragione del disposto dell'art. 444, secondo comma, cod. proc. civ.;
avverso la sentenza propone regolamento di competenza il GDM..
 

 

Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente rileva la mancanza nella formulazione dell'eccezione di incompetenza dei requisiti di legge, sia per quanto riguarda l'indicazione del giudice ritenuto competente, ai sensi dell'art. 38 comma II cod. proc. civ., sia per quanto concerne la contestazione di tutti i criteri di collegamento prospettabili, sia per la formulazione di richieste nel merito inconciliabili con l'eccezione proposta;
con il secondo motivo rileva che l'eccezione di incompetenza è stata formulata in modo incompleto e generico, essendosi l'Inail limitato a fare riferimento al secondo comma dell'art. 444 c.p.c., affermando che la competenza sarebbe del giudice del luogo ove è registrata la nave "che nel caso che ci occupa non è dato conoscere";
con il terzo motivo rileva che, nonostante l'eccezione di incompetenza fosse inammissibilmente proposta, il giudice aveva supplito alle carenze fondando il suo convincimento su una dichiarazione resa in sede di interrogatorio libero dalla parte destinataria dell'eccezione ed erroneamente disponendo anche in ordine alle spese di lite;
i primi due motivi, relativi a carenza di indicazione da parte dell'istante del giudice che si assume competente, sono infondati, trattandosi di competenza funzionale da verificare d'ufficio, indipendentemente dalle eventuali carenze di parte (si veda Cass. 9373 del 28/4/2014: <La competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 cod. proc. civ. ha carattere di inderogabilità pure in mancanza di previsione espressa, ricollegandosi alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e così costituendo una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, che deve essere verificata d'ufficio indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio);
il terzo motivo è del pari infondato ove si consideri che la decisione impugnata è fondata sulla circostanza che il ricorrente in sede di interrogatorio libero aveva dichiarato che l'ultima nave sulla quale era stato imbarcato era iscritta - registrata presso l'Autorità Portuale di Palermo, oltre che su quella, allegata in ricorso, della sua perdurante attività lavorativa e l'affermazione non è censurata mediante l'indicazione di prove (prima tra tutte il certificato di registrazione) significative del contrario;
che in base alle svolte argomentazioni l'istanza di regolamento va respinta, con liquidazione delle spese secondo soccombenza;
 

 

P.Q.M.

 



La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, di fronte al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 21/11/2018