Tipologia: CCNL
Data firma: 19 marzo 2019
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Federpesca e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila Pesca
Settori: Agroindustriale, Pesca marittima
Fonte: lavoro.eutekne.it
Sommario:
Costituzione delle parti |
Art. 40 Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili (Pesca oceanica) |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima
Costituzione delle parti
Roma 19 Marzo 2019, tra la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca -Federpesca […], con la partecipazione di una delegazione industriale […] e la Fai-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila Pesca […]
Norma di condizionalità
Anche ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 del D.lgs. 154/2004 e successive modifiche, Federpesca e Fai, Flai, Uila Pesca si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le imprese di pesca sono tenute ad applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di riferimento nel settore, le leggi speciali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.
Art. 2 Relazioni sindacali
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, ritengono che il successo aziendale sia perseguibile soprattutto attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratori nell'impresa.
Esse ritengono altresì che la piena ed integrale rappresentanza degli stessi lavoratori costituisca la condizione in grado di favorire il coinvolgimento e la partecipazione agli obiettivi aziendali, valorizzando nel contempo il ruolo delle risorse umane per il raggiungimento dei tali obiettivi, condizioni essenziali alla specificità del contratto alla parte.
Concordano inoltre di proseguire il sistema di informazioni sulle materie proprie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Le informazioni saranno fornite a livello nazionale dalla Federpesca (Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca), in incontri periodici con le rispettive organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca in relazione allo sviluppo tecnologico, i piani di realizzazione delle risorse marine (Legge 41/82) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.
La Federpesca darà inoltre informazioni alle organizzazioni sindacali sui predetti temi, anche in sede diversa da quella nazionale, in ordine a realtà operative che interessano i tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore nei Comitati previsti.
In vista dei lavori di tali comitati, esse si incontreranno al fine di individuare, ove possibile ed in piena autonomia, scelte comuni, per la soluzione dei problemi d'interesse generale della categoria.
Le parti s'impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.
Gli aderenti al presente Ceni sono in ogni caso tenuti a fornire, presenti tutte le parti stipulanti e firmatarie del contratto, le informazioni su descritte, in relazione a problematiche particolari così da costituire nel concreto un completo sistema di relazioni industriali confacenti al sistema generale delle imprese.
Le parti auspicano l'attivazione di uno specifico ammortizzatore sociale che intervenga nei casi di sospensione dell'attività lavorativa non imputabile alla volontà del datore di lavoro.
Al riguardo, le stesse parti convengono che, laddove perdurasse la carenza di tale strumento durante il periodo di vigenza contrattuale, alla luce delle ripercussioni che ciò comporterebbe sul piano imprenditoriale e sociale, le stesse si incontreranno, con verifica annuale, per discutere le iniziative da intraprendere.
Esame quadro socio economico. In aggiunta agli incontri sopra precisati, ad ogni livello, finalizzati alle informazioni, sono previsti incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive dei processi di riorganizzazione indotti, delle forme di ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
• lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato;
• le conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti e quelli collegati all'ammodernamento e innovazione tecnologica, tenuto conto delle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
• la struttura del settore e la sua prevedibile evoluzione.
Nel corso della vigenza contrattuale, saranno affrontate e definite in appositi incontri le seguenti materie:
- la formazione e la riqualificazione professionale;
- le problematiche collegate all'ambiente di lavoro ed alla sicurezza anche nella prospettiva di applicazione dei decreti Legislativi n. 271/99, 272/99, 298/99 e del D.Lgs. 81/2008;
- lo studio delle problematiche connesse alla pratica applicazione della previdenza integrativa nel settore, alla luce della vigente normativa;
- istituzione di una Commissione finalizzata a valutare il rafforzamento e l'ammodernamento degli attuali strumenti bilaterali, e la previsione dell'apertura di uno o più sportelli periferici, da determinare con specifiche intese sindacali fra le parti stipulanti;
- i riflessi socio-economici derivanti dalle limitazioni alle attività aziendali disposte dall'Autorità, in assenza di correlato sostegno.
Art. 9 Sicurezza sul lavoro
Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, si definisce quanto segue sulla base della bozza di decreto ad oggi a disposizione delle parti.
L'armatore provvede alla nomina, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo, ovvero sulle navi con equipaggio fino a 5 marittimi individuandoli nell'ambito del personale appartenente alla struttura organizzativa di terra con esclusione degli addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione.
I lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno.
A bordo delle navi da pesca nuove ed esistenti con equipaggi fino a 5 marittimi, od ove non sia stato eletto un RLS a bordo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà eletto e/o designato con funzioni di rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori, attraverso procedure definite dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente contratto. Attraverso la contrattazione di 2 livello si prevederanno le tutele e le agibilità riguardo alle funzioni conferitegli dalla Legge e dal CCNL.
I rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni, ricevono la formazione particolare in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo, e dovranno comunicare al datore di lavoro con 48 ore di anticipo l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni.
Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante, lavoratori si rinvia alla normativa vigente.
In particolare, gli armatori assolvono i loro obblighi d'informazione, addestramento, aggiornamento e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi prioritariamente degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.
Fermo restando la classificazione a rischio medio del settore, ai soli fini della formazione specifica di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parti concordano di elevare da 12 a 16 le ore formative.
Fatte salve le disposizioni previste dal presente contratto, l'orario di lavoro a bordo delle unità di pesca è stabilito in 48 ore settimanali medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno.
Il numero massimo di ore di lavoro non deve essere superiore a 72 ore in un periodo di sette giorni.
I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per "orario notturno" si deve intendere il periodo dalle ore 22 alle ore 7.
Per tutti gli altri lavoratori per "orario notturno" si deve intendere il periodo dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Resta fermo che il relativo trattamento economico, di quanto sopra, è ricompreso nell'art. 22 (retribuzioni).
Al solo fine di attestare le prestazioni del lavoro svolto in orario notturno o in turni notturni per il riconoscimento di detta attività come lavoro usurante per le prestazioni previdenziali, nei cedolini paga mensili sarà indicato il numero di giorni di imbarco ove sia stata prestata attività in orario notturno o in turni notturni. Le imprese, nei modi e termini previsti dalla legge, si impegnano a comunicare quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 del D.Lgs 21 aprile 2011, n. 67. Tale obbligo, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.lgs. 21 aprile 2011, n. 67, sussiste sia nei confronti dei rapporti di lavoro in essere che per quelli cessati.
Le parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che interverranno in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 al fine di recepirne i contenuti normativi modificando, integrando e aggiornando il presente articolo per darne piena applicazione alla pesca marittima.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi n. 271/99, 272/99, 298/99, 81/2008 e successive modifiche.
Art. 15 Riposo settimanale (Pesca Costiera e Mediterranea)
Il riposo non potrà essere inferiore alle 48 ore settimanali e coinciderà prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e dovrà essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.
Per una migliore organizzazione del lavoro e una maggiore redditività dell'attività di pesca, le parti stipulanti il presente CCNL, a livello di contrattazione integrativa di marineria, potranno, tramite apposito accordo sindacale, prevedere l'attività di pesca il sabato e la domenica per un massimo di 45 giornate l'anno, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro.
Le giornate di pesca così effettuate dovranno essere recuperate, anche al fine di non incrementare lo sforzo di pesca, entro il periodo congruo all'applicazione della vigente normativa in tema di riposo settimanale, di cui al comma precedente.
Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, il membro d'equipaggio ha diritto ad un'indennità giornaliera […]
È fatto salvo quanto previsto dalla pertinente normativa in materia di recupero compensativo per le unità di pesca che effettuano campagne di pesca.
Nota a verbale
Le parti confermano, anche ai sensi della normativa vigente, in tema di "Fermi Tecnici" la prevalenza del presente CCNL in materia di riposo settimanale a invarianza dello sforzo di pesca.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano a proporre, entro 60 gg dalla stipula del presente CCNL, il numero di giornate di pesca nell'arco dell'anno solare necessario per una proficua attività imprenditoriale, accompagnata da una adeguata remunerazione del personale imbarcato; inoltre, le parti si impegnano entro 60 gg dalla stipula del presente CCNL a proporre al Ministero del Lavoro l'introduzione di un ammortizzatore sociale strutturato, in grado di poter sostenere il reddito dei lavoratori riferito alle giornate di inattività non imputabili alla volontà del datore di lavoro, ivi comprese le condizioni meteo marine avverse.
Art. 26 Secondo livello di contrattazione
[…]
Le parti concordano di effettuare inoltre contrattazioni integrative territoriali per le seguenti materie:
■ tabelle d'armamento e di esercizio;
■ riposo settimanale;
■ ferie pesca mediterranea;
■ perdite e sciupio attrezzi pesca, lampade e muccigna;
■ organizzazione del lavoro;
■ eventuali ulteriori agibilità per i rappresentanti alla sicurezza;
■ definizione dell'articolazione dei trimestri non necessariamente coincidenti con il calendario civile;
■ definizione del meccanismo di conguaglio delle somme erogate in favore di ciascun componente dell'equipaggio, come le indennità corrisposte a titolo di ammortizzatore sociale, o altro analogo istituto.
Norma di richiamo: Tutti gli accordi sottoscritti ed in atto alla data di stipula del precedente CCNL dovranno essere notificati alle parti stipulanti entro e non oltre il 31.12.2019. Il Tavolo di lavoro congiunto monitorerà gli accordi di secondo livello stipulati durante il corso di validità del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]
Norma transitoria:
Le parti, in sede di contrattazione di secondo livello, provvederanno ad armonizzare le norme contenute negli accordi territoriali in atto, per eliminare le sovrapposizioni d'ogni natura eventualmente esistenti.
Tutti gli accordi integrativi, riguardanti aspetti assistenziali, eventualmente in atto alla data di rinnovo, saranno armonizzati con gli analoghi istituti previsti a livello nazionale; essi cesseranno di avere efficacia secondo le modalità da prevedere in sede di recepimento e d'armonizzazione.
Art. 30 Vitto/Qualità e quantità dei viveri
I viveri da consumare a bordo saranno determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione nel rispetto della salubrità e delle prescrizioni medico-sanitarie, nonché delle appartenenze etniche e religiose dei membri di equipaggio.
Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari dovranno essere di buona qualità.
L'armatore provvederà a fornire all'equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile.
Art. 58 Osservatorio Nazionale della Pesca Marittima
Omissis
Dichiarazione a verbale
Al fine di pervenire ad una condizione di maggiore efficienza le parti convengono di procedere, nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione del presente contratto, ad una revisione del sistema della bilateralità.
Art. 59 E.B.I Pesca
Omissis
Dichiarazione a verbale
Al fine di pervenire ad una condizione di maggiore efficienza le parti convengono di procedere, nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione del presente contratto, ad una revisione del sistema della bilateralità.
Art. 67 Sostituzioni
Nel caso di assenza imprevedibile e breve del marittimo che determini il mancato raggiungimento del numero minimo previsto dalla tabella di cui al precedente art. 7, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro dello stesso, l'armatore provvede alla sostituzione annotando tale circostanza nel registro di cui all'art. 12, indicando il nome del sostituto e del sostituito.
Inoltre, l'armatore, o suo rappresentante, e il marittimo sottoscrivono convenzione d'imbarco specifica; copia fax di tale documento è consegnata al marittimo interessato, secondo quanto previsto dall'art. 57 bis.
La sostituzione non può superare i dieci giorni, salvo nei casi di congedo matrimoniale.
La lista dei marittimi disponibili alla sostituzione, riportante l'eventuale titolo professionale posseduto ed il numero di contatto telefonico, sarà affissa all'albo dell'autorità marittima.
Tale lista verrà definita dalle parti stipulanti il presente CCNL a livello di accordo di marineria.
[…]
Art. 69 Disciplina delle Festività
Entro il mese di gennaio di ogni anno le parti stipulanti il presente CCNL definiranno, mediante apposito accordo sindacale da proporre al competente Ministero, il calendario opzionale delle deroghe alle festività, con obbligo di recupero entro 10 gg. lavorativi antecedenti o nei 20 gg. lavorativi successivi alla festività medesima, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro.
Le parti stipulanti il CCNL, a livello di marineria, concordano i giorni di recupero ai sensi di quanto prescritto al comma precedente nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo le disposizioni del presente CCNL, prevedendo la corresponsione di un'indennità giornaliera non inferiore a 18 euro per ogni membro dell'equipaggio, che verranno erogati senza utilizzare il criterio previsto dall'art. 22 (retribuzioni) del presente CCNL.
In assenza di accordo di marineria sul recupero non opera la deroga di cui al primo comma salvo deroghe disposte dal Ministero non ricadenti nel calendario di cui sopra (comma 1).
Art. 71 Adeguamenti Professionali
Il lavoratore imbarcato come mozzo per 14 mesi acquisirà la qualifica di marinaio.
Le parti convengono di istituire, entro 60 gg. dalla sottoscrizione del presente CCNL, una commissione per valutare l'applicabilità dell'apprendistato a bordo, tenuto conto della peculiarità del settore della pesca.