Circolare Ministero Lavoro e Politiche Sociali  -  12/11/2008 , n. 30  - 

Intero provvedimento
Epigrafe

 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Direzione generale per l'attività ispettiva
Art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Sospensione dell'attività imprenditoriale.



Destinatari:

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro
All' I.N.P.S.
Direzione centrale vigilanza sulle entrate ed economia sommersa
All' I.N.A.I.L.
Direzione centrale rischi
Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
Loro sedi
e, p.c.:
All' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
All' Ispettorato regionale del lavoro di Catania
Alla Provincia autonoma di Trento
Alla Provincia autonoma di Bolzano
 

Art.1
 
Come è noto la direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Dir. Stato 18 settembre 2008, prende in esame la problematica della sospensione dell'attività imprenditoriale, delineando alcuni criteri generali volti ad orientare l'operato del personale ispettivo.
In particolare, la Direttiva evidenzia la necessità di non creare "intollerabili discriminazioni", ma allo stesso tempo di «non punire esasperatamente le microimprese», stabilendo a tal fine che la discrezionalità dell'ispettore deve essere rivolta «esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo in un'ottica di tutela e prevenzione delle salute e sicurezza dei lavoratori».
In primo luogo, si sottolinea che la legge, al fine di garantire l'omogeneità di trattamento delle diverse realtà aziendali, conferisce all'ispettore un potere discrezionale che non lo vincola all'adozione del provvedimento di sospensione, ma gli impone di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo per l'adozione del provvedimento di sospensione.
In relazione al suddetto chiarimento ed in risposta alle numerose problematiche segnalate dagli Uffici territoriali a questa Direzione generale si ritiene opportuno fornire istruzioni operative al fine di uniformare l'azione del personale ispettivo.
Campo di applicazione soggettivo
Per quanto attiene al campo di applicazione soggettivo merita un chiarimento la nozione di "micro-impresa", in quanto la direttiva del Ministro prevede un regime applicativo che tiene conto dello specifico assetto organizzativo di tale realtà.
In primo luogo va precisato che nel nostro ordinamento giuridico non esiste una definizione di "micro-impresa", presente invece in ambito comunitario laddove, ai fini dell'individuzione del concetto in esame, vengono utilizzati i parametri dell'entità del fatturato o del bilancio e numero di dipendenti.
Tali elementi, però, sono difficilmente verificabili in sede di accesso ispettivo, anche tenuto conto della natura cautelare della sospensione che impone l'adozione del provvedimento in tempo reale.
Il riferimento alla microimpresa, contenuto nella Direttiva, quindi, più verosimilmente sembra presupporre una nozione "a-tecnica" del concetto di microimpresa, intesa come la realtà organizzativa minima composta da un solo dipendente.
Ove ricorra tale circostanza, pertanto, si ribadisce l'opportunità di non adottare il provvedimento di sospensione, ferma restando l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e fatta salva l'ipotesi in cui il lavoratore interessato svolga attività particolarmente rischiose (es. attività edili o altre attività comportanti rischi specifici).
Si specifica infine che, in quest'ultima circostanza, l'ispettore, mediante una "disposizione" provvederà comunque ad assegnare al datore di lavoro un termine breve sia per la regolarizzazione del lavoratore in nero sia per l'eventuale sottoposizione dello stesso alla sorveglianza sanitaria ove ne sussistano i presupposti di legge.
Decorrenza del provvedimento di sospensione
La Dir. Stato 18 settembre 2008 precisa che l'efficacia del provvedimento di sospensione decorre dalle ore 12.00 del giorno successivo a quello dell'accesso ispettivo.
Ciò significa che il personale ispettivo, pur adottando il provvedimento di sospensione in sede di prima verifica ispettiva, ne differisce gli effetti (chiusura dell'attività), salvi i casi in cui vi sia "pericolo imminente" o "grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi".
La citata previsione consente all'ispettore una più attenta valutazione della effettiva sussistenza dei presupposti di adozione dello stesso e permette di far fronte alle eventuali anomalie del sistema UniLav, di gestione telematica delle comunicazioni di assunzione, nonché alla fisiologica assenza di documentazione nell'ambito delle attività mobili.
Si precisa che, per esigenze di natura cautelare, la regolare instaurazione del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso l'esibizione delle comunicazioni d'assunzione entro le ore 12.00 del giorno successivo all'accesso ispettivo, senza possibilità di differimento, indipendentemente dalla circostanza che tale documentazione sia o meno in possesso del datore di lavoro o dei soggetti abilitati di cui all'art. 40 del D.L. n. 112 del 2008.
Naturalmente le comunicazioni d'assunzione dovranno essere antecedenti rispetto al primo accesso ispettivo; qualora le stesse risultino effettuate dopo l'accesso, ma comunque entro le ore 12.00 del giorno successivo, è chiaro che il provvedimento di sospensione conserva i propri effetti, esplicando anche un'evidente funzione sanzionatoria.
In tal caso la revoca del provvedimento è condizionata oltre che alla piena regolarizzazione del personale dipendente, anche per i profili attinenti all'eventuale sorveglianza sanitaria, al pagamento della somma di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008 (euro 2.500).
Qualora le ore 12 del giorno successivo cadano in un giorno di chiusura dell'Ufficio o in un giorno festivo il differimento dell'efficacia è prorogato al primo giorno lavorativo utile.
Per quanto concerne, poi, la verifica della documentazione inerente alla corretta instaurazione dei rapporti di lavoro si evidenzia che la stessa può essere effettuata anche da un funzionario della Direzione provinciale del lavoro diverso da quello che ha impartito l'ordine di sospensione, il quale adotterà anche gli eventuali provvedimenti del caso.
Altra importante precisazione è che, nonostante il differimento alle ore 12 dell'efficacia del provvedimento di sospensione, non può essere consentito al lavoratore "in nero" di continuare a prestare attività lavorativa prima di essere regolarizzato, e che i lavoratori impegnati in attività che richiedono la preventiva sorveglianza sanitaria devono essere necessariamente sottoposti ai previsti accertamenti medici.
Si segnala da ultimo che, qualora nel corso della verifica della documentazione, esibita in un momento successivo al primo accesso, venga riscontrata l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione (ad es. attraverso l'esibizione della comunicazione d'assunzione preventiva o altra documentazione idonea ad attestare la regolarità del rapporto di lavoro), si provvederà all'adozione, in sede di autotutela, di un provvedimento di annullamento.
 
Il Direttore generale