Tipologia: Accordo
Data firma: 27 marzo 2019
Validità: 31.12.2019
Parti: Crédit Agricole Italia e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub
Settori: Credito Assicurazioni, Crédit Agricole Italia
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:


Verbale di Accordo

A Parma, il 27.3.2019, tra Crédit Agricole Italia, in qualità di Capogruppo anche in nome e per conto di tutte le società del Gruppo (di seguito, la “Capogruppo”); e le Delegazioni sindacali di Gruppo delle OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub

Premesso che:
- nel Settore sono state avviate numerose iniziative volte a contrastare ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali nonché a rafforzare il sostegno a coloro che hanno subito forme di violenza o molestia a connotazione sessuale sui luoghi di lavoro. In tale contesto e ferma la vigente normativa di legge in materia, si inserisce in particolare la “Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro” - da intendersi qui integralmente richiamata - sottoscritta in data 12.2.2019;
- il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, in piena coerenza con le sensibilità sulla “diversità” (mixité) proprie della Capogruppo, indirizza la propria azione sostenendo comportamenti improntati al rispetto della centralità della persona, alla valorizzazione delle pari opportunità (così come espresso nel Codice Etico e di Comportamento) al rispetto delle diversità e al contrasto di ogni forma di discriminazione e qualsiasi atteggiamento lesivo della dignità individuale;
- nel corso degli incontri svoltisi a livello di Gruppo, tenuto conto del ruolo sociale che ogni impresa può svolgere, le Parti hanno condiviso l’opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a rafforzare il sostegno delle colleghe e dei colleghi che siano coinvolti, anche al di fuori degli ambienti di lavoro, da forme di violenza di genere;
- in questa prospettiva le Parti hanno elaborato una serie di misure concrete - articolate in misure gestionali, assistenziali e di comunicazione - al fine di fornire ai soggetti eventualmente coinvolti in forme di violenze di genere un ventaglio di strumenti e opzioni utili in concreto a rafforzare la loro protezione normativa e psicologica.
tutto ciò premesso, le Parti hanno convenuto quanto segue.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1. Iniziative di sostegno
Nei confronti delle colleghe ed dei colleghi vittime di violenza di genere opportunamente documentate avvenute anche al di fuori dell’ambiente di lavoro vengono riconosciuti i diritti di seguito illustrati.
a. Mobilità territoriale
La possibilità di richiedere il trasferimento presso un ambito territoriale diverso in grado di rafforzare la protezione logistica della vittima.
L’accoglimento della richiesta avverrà con priorità, compatibilmente con le esigenze organizzative, nel più breve tempo possibile e con la garanzia della piena riservatezza. La definizione dell’unità produttiva avverrà tenendo conto dell’urgenza e delle soluzioni operative disponibili.
b. Periodo di comporto
Fermo quanto previsto dalla Dichiarazione congiunta del 12.2.2019 che ha elevato a 4 mesi il congedo di cui all’art. 24, c. l del D.Lgs. 80/2015, in caso di malattia derivante dalle conseguenze di violenze di genere i periodi di conservazione del posto e dell’intero trattamento economico sono equiparati ai periodi previsti dall’art. 58, c. 4 del vigente CCNL.
c. Permessi per la partecipazione a misure di sostegno
L’Azienda riconoscerà alle vittime di violenza di genere permessi retribuiti fino a 5 giorni all'anno finalizzati a partecipare a misure di sostegno psicologico ovvero a gestire gli impegni connessi a misure di protezione anche fisica.
I permessi possono essere usufruiti anche su base oraria dando un preavviso alla direzione del Personale.
d. Aspettativa non retribuita
Le richieste di aspettativa non retribuita - ai sensi dell’art. 57 c. 3 del vigente CCNL - formulate dalle vittime della violenza di genere saranno valutate dall’Azienda con particolare attenzione nel più breve tempo possibile.
L'Azienda assicura che le eventuali segnalazioni saranno gestite dalla struttura del Personale, dotata di adeguate competenze e formazione, garantendo la riservatezza delle persone coinvolte.
Dichiarazione delle Parti
Anche con riferimento al tema delle violenze di genere, il Gruppo si impegna a valorizzare i servizi di sostegno/orientamento presenti nell’ambito delle iniziative di ascolto tempo per tempo presenti nel Gruppo (quale il cd. Progetto Psya).
Modalità di accesso
Fermo quanto previsto dall’art. 26, c. 3 bis del D.Lgs. n. 198/2006 anche nei casi oggetto del presente accordo (violenze di genere), l’Azienda riconoscerà i benefici e le agevolazioni di cui ai punti che precedono a fronte di richieste opportunamente documentate.

2. Informazione e comunicazione
Le Aziende si impegnano a pubblicare sul portale di Gruppo il presente accordo, nonché la Dichiarazione congiunta del 12.2.2019.
Inoltre, le Aziende provvederanno ad illustrare i contenuti dei citati accordi anche attraverso iniziative di sensibilizzazione sull'importanza di un’attenta e tempestiva gestione di eventuali situazioni rientranti nelle previsioni di cui al presente accordo.
Ulteriori iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione sul tema potranno altresì essere valutate e valorizzate nell’ambito della Commissione sulla Responsabilità Sociale di Impresa.

3. Norme finali e decorrenze
Il presente accordo avrà durata fino al 31.12.2019 e si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo preventiva disdetta ad opera di una della Parti da comunicare almeno un mese prima.
Nel caso intervenissero ulteriori disposizioni in materia a livello nazionale e/o emergessero eventuali necessità di confronto circa gli effetti applicativi del presente accordo, le Parti si incontreranno per la valutazione di eventuali integrazioni o modifiche al presente verbale.