ACCORDO ATTUATIVO
tra
 

INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede legale in Roma, via IV Novembre 144 *** rappresentato dal Direttore centrale della Direzione centrale prevenzione, ing. Ester Rotoli

e

CNCPT - Commissione Nazionale Paritetica per la Prevenzione Infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, con sede in Roma, via Alessandria 215, *** nella persona del Presidente, ing. Giancarlo Levis.
 

PREMESSO CHE

• con il Protocollo d'intesa sottoscritto il 30 novembre 2016, Inail e Cncpt hanno definito, agli articoli 2 e 3 le finalità e gli ambiti di collaborazione, tra i quali lo svolgimento di attività di formazione per progettisti di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• al predetto Protocollo d'intesa, con le premesse ivi contenute, si fa rinvio per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo attuativo;
• sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
• al fine di regolare i rapporti di collaborazione tra le Parti, nello sviluppo delle attività congiunte, si rende necessaria la stipula del presente Accordo attuativo, come previsto dall'articolo 5, comma 2 del Protocollo d'intesa e la definizione delle attività propedeutiche alla realizzazione degli obiettivi declinati dall'art. 3 del citato Protocollo nonché le eventuali risorse economiche destinate a tali fini, in logica di paritaria partecipazione;
• il Documento programmatico predisposto dal Tavolo tecnico di coordinamento costituito ai sensi dell'art. 4 del citato Protocollo d'intesa, con particolare riferimento alle attività di formazione per progettisti di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, da svolgersi anche mediante specifici apporti delle associazioni nazionali di categoria, declina puntualmente i predetti obiettivi;
♦ alla base del presente Accordo attuativo è stata definita una divisione paritaria di compiti, responsabilità e impegni finanziari;
• nell'ipotesi, non preventivamente considerata, in cui nello svolgimento delle attività di formazione si renda necessario il ricorso a terze parti non individuate dal citato d.lgs. 81/2008, la selezione dovrà avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica, secondo la normativa vigente in materia.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Finalità

Le Parti, con il presente Accordo attuativo, intendono realizzare la più ampia collaborazione per lo sviluppo di iniziative formative nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, in considerazione delle specificità del settore d'interesse e, in particolare, intendono realizzare un intervento formativo destinato a professionisti operanti nel campo della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni, operanti presso i Comitati Paritetici Territoriali - CPT, in logica di diffusione delle relative conoscenze e competenze presso le imprese del sistema.
 

Art. 2
Oggetto della collaborazione

Le Parti si impegnano a realizzare il percorso formativo denominato "SGSL e MOG nel settore delle costruzioni" di cui alla Scheda di progetto (all. 1) sulla base di quanto previsto nel Documento programmatico citato in premessa.
 

Art. 3
Funzione di gestione

Per l'attuazione del presente Accordo attuativo è costituito un Comitato paritetico di coordinamento composto da due referenti per ciascuna Parte.
Le specifiche attività di progettazione scientifica e di docenza del percorso formativo di cui all'art. 2 del presente Accordo attuativo, sono assicurate da esperti nelle materie trattate, individuati dalle Parti.
 

Art. 4
Impegni delle Parti

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a curare, in particolare, la co-progettazione, la co-realizzazione degli interventi formativi di cui al presente Accordo attuativo, nonché ad assicurare i docenti, sostenendone i rispettivi oneri, in ragione delle proprie specifiche competenze, e quelli connessi ai servizi diretti. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Accordo attuativo, le Parti rispetteranno i vincoli stabiliti nel "Piano economico-finanziario" (all. 2).
Ad evidenza dei costi sostenuti, le Parti provvederanno a fornire reciprocamente idonea rendicontazione.
 

Art. 5
Aspetti Economici

Gli aspetti economici sono illustrati dettagliatamente nel prospetto di analisi preventiva dei costi di cui al citato Piano economico-finanziario; sono regolati secondo il criterio della compartecipazione paritaria delle risorse complessivamente messe in campo così come specificato nel citato allegato 2.
 

Art. 6
Proprietà intellettuale

Il materiale didattico di supporto e di integrazione alle attività formative, realizzato dalle Parti relativo alle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo attuativo, costituisce proprietà intellettuale di ciascuna delle Parti che lo realizza e che è responsabile dei contenuti e titolare dell'utilizzo. Il materiale didattico prodotto è utilizzabile esclusivamente dai discenti ai soli fini didattici e non può essere diffuso o utilizzato da terzi.
 

Art. 7
Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo attuativo.
 

Art. 8
Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e di Cncpt saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo attuativo.
L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Accordo attuativo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 9
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 101 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679", esclusivamente per le attività realizzate in attuazione del presente Accordo.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie e informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 10
Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo attuativo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

Art. 11
Durata

Il presente Accordo attuativo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine del Protocollo d'intesa citato in epigrafe. In ogni caso le attività progettuali con esso sottoscritte non possono eccedere detto termine.
 

Art. 12
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
 

Art. 13
Modifiche all'Accordo

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
 

Art. 14
Rinvio alle norme di legge ed altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio al Protocollo d'intesa e alle norme generali di legge.

Allegati:
1) Scheda di progetto
2) Piano economico-finanziario

Il presente atto si compone di 5 pagine e di 2 allegati.

Roma, 20 Marzo 2019
 

Per Cncpt
ing. Giancarlo Levis

Per Inail
ing. Ester Rotoli


Fonte: inail.it