Categoria: Documentazione istituzionale
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PROTOCOLLO QUADRO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI COOPERAZIONE E SCAMBIO INFORMATIVO AL FINE DI PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITÀ NEI LUOGHI DI LAVORO

tra

- la REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (di seguito denominata “la Regione”), con sede in Trieste, nella persona dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede di Via San Francesco 37, Trieste, e dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla protezione civile, Riccardo Riccardi, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di Riva Nazario Sauro 8, Trieste,
- l'ISTITUTO NAZIONALE PER ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia (di seguito denominata “INAIL”), con sede legale in Roma, nella persona del Direttore regionale Fabio Lo Faro, domiciliato per la carica presso la sede di via G. Galatti 1/1, Trieste;
- l'ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE - Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato “INPS”) con sede legale in Roma, nella persona del Direttore regionale per il Friuli Venezia Giulia, Stefano Ugo Quaranta, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di via Battisti 10/D, Trieste;
- l'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (di seguito denominato INL), rappresentato dall'Ispettorato interregionale del lavoro di Venezia, nella persona del Capo dell'Ispettorato interregionale, Stefano Marconi, domiciliato per la carica presso l'ufficio medesimo, Campo San Polo, 2171, Venezia;
- l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA (di seguito denominato “Ufficio Scolastico”), nella persona del dirigente titolare Patrizia Pavatti, domiciliata per la carica presso la sede di via SS. Martiri 3, Trieste;
- l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (di seguito denominata “ANMIL”), con sede in via Rismondo 3, a Trieste, nella persona del suo legale rappresentante Romeo Mattioli;
- LE CASSE EDILI DI MUTUALITÀ e ASSISTENZA di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste, le SCUOLE EDILI/ENTI UNIFICATI ESMEPS Pordenone, CEFS Udine, FORMEDIL Gorizia, Edilmaster TRIESTE, IL CPT DI TRIESTE, nella persona dei loro rappresentanti;
- l'ENTE BILATERALE ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA (EBIART), con sede in largo dei Cappuccini 1/c, ad Udine, nella persona del suo legale rappresentante;
- L'ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO del FRIULI VENEZIA GIULIA (EBITER), nella persona di Gianluca Gioffrè;
- L'ENTE BILATERALE ERFEA Friuli Venezia Giulia (Ente Regionale per la Formazione e l'ambiente), nella persona del legale rappresentante;
- l'ENTE BILATERALE dei panificatori FVG (EBIPAN), nella persona di Pierpaolo Guerra;
- Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI elencate in calce, nella persona dei rappresentanti ivi indicati;
- Le ORGANIZZAZIONI DATORIALI elencate in calce, nella persona dei rappresentanti ivi indicati;
di seguito collettivamente denominate “le Parti”;

Premesso che:
- ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la Regione può concludere accordi con altre pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) presso la Regione Friuli Venezia Giulia opera il Comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, con la finalità di realizzare una programmazione coordinata degli interventi in materia di salute e sicurezza, e nel cui ambito è stata prevista la costituzione di un gruppo di lavoro tematico, con la finalità di approfondire con un taglio più operativo in particolare gli aspetti della promozione della cultura e della formazione in materia di sicurezza sul lavoro anche al di fuori dai contesti propriamente produttivi;
- il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del decreto legislativo 81/2008, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale;
- il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014, in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, sia attraverso gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal decreto legislativo 81/2008;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 81/2008, in data 2 febbraio 2012 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha sancito nel relativo Accordo-Quadro, le possibilità e gli ambiti di collaborazione tra le Regioni e l'Inail, individuando, all'art. 4 b), la collaborazione nell'ambito dei percorsi di reinserimento sociale e lavorativo;

Considerato che:
- la Regione Friuli Venezia Giulia:
a) svolge, in particolare attraverso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, funzioni di coordinamento delle iniziative in materia di lavoro, istruzione e formazione realizzando e gestendo interventi di politica attiva, formazione, orientamento e, attraverso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità esercita il ruolo di referente del Servizio sanitario regionale in materia di salute e sicurezza;
b) promuove e sostiene, in particolare, l'attuazione di interventi per la promozione della cultura e della formazione in materia di sicurezza e legalità sul lavoro, anche al di fuori dai contesti propriamente produttivi ed in particolare negli ambiti scolastici, formativi ed educativi;
- l'INAIL:
a) a seguito del decreto legislativo 38/2000 e della legge 122/2010 ed in base agli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 81/2008, vede assegnati compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da attuare attraverso lo svolgimento di attività di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro, anche in sinergia con le Regioni e degli altri soggetti previsti;
b) in base all'art. 1, comma 166, della legge 190/2014, ha competenza in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro e ha adottato uno specifico Regolamento finalizzato a dare sostegno alla continuità lavorativa e alla nuova occupazione degli infortunati e dei tecnopatici, in rete con i servizi del Lavoro coordinati dalla Regione;
c) è già presente nei Comitati Tecnici del collocamento mirato;
- l'INPS svolge il ruolo di ente erogatore di presentazione e servizi e di principale attore nell'attuazione delle politiche previdenziali e sociali su tutto il territorio nazionale;
- l'INL esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa quella in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei limiti delle competenze attribuite al personale ispettivo ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 81/2008; rientra tra i compiti dell'INL l'individuazione delle linee di condotta e delle direttive di carattere operativo, la definizione di tutta la programmazione ispettiva e delle specifiche modalità di accertamento del personale in forza, incluso quello già appartenente all'INPS e all'INAIL; spetta all'INL rapportarsi con i servizi ispettivi delle Aziende sanitarie locali e le Agenzie regionali per la protezione ambientale, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti, evitando tra l'altro la sovrapposizione degli interventi. L'Agenzia interviene nelle diverse aree geografiche attraverso le proprie strutture territoriali, tra cui quella dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia (IIL Venezia) a cui è attribuito il coordinamento di 4 Regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche);
- le AZIENDE PER L'ASSISTENZA SANITARIA del Friuli Venezia Giulia svolgono, per previsione legislativa, un ruolo primario nella promozione della salute e sicurezza del lavoro in tutti i settori lavorativi ed esercitano un'importante attività di diffusione della cultura della sicurezza sia nei contesti scolastici che in quelli professionali;
- l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA svolge azioni di supporto e consulenza agli Istituti scolastici della Regione anche per la realizzazione delle attività di formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del personale operante nella scuola;
- l'ANMIL, ente morale ai sensi del DPR 31 marzo 1979, è l'associazione maggiormente rappresentativa dei lavoratori che hanno subito gravi infortuni sul lavoro, ed è impegnata a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione infortunistica;
- LE CASSE EDILI, LE SCUOLE EDILI E I CPT del Friuli Venezia Giulia sono organismi paritetici ed enti bilaterali del settore edile, costituiti dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; sono istituiti per previsione contrattuale e il loro ruolo, in merito alla sicurezza sul lavoro, è stato ribadito da quanto contenuto nell'art. 51 del decreto legislativo 81/2008, che li individua quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro, l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge;
- l'ENTE BILATERALE ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA (EBIART), costituito dalle parti sociali datoriali e sindacali dell'artigianato e nell'ambito del quale è stato istituito l'Organismo Paritetico Regionale Artigianato (OPRA), conforme ed operante nel perimetro di quanto la vigente legislazione attribuisce agli Organismi Paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché di quanto ad esso è attribuito dagli Accordi Interconfederali nazionali e regionali e nel cui ambito operano su tutto il territorio regionale i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) del settore artigiano;
 

Atteso che:
- la crisi economica, sociale e occupazionale che ha colpito il nostro Paese negli ultimi anni ha impattato negativamente sui livelli occupazionali e rallentato gli investimenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro della regione Friuli Venezia Giulia;
- le trasformazioni del contesto produttivo degli ultimi anni, unite ai mutamenti nelle tecniche e tecnologie di produzione, hanno prodotto fenomeni di precarizzazione del mercato del lavoro, non disgiunti, talvolta, da situazioni di irregolarità, introducendo nuove complessità negli interventi di integrazione e reinserimento lavorativo;
- anche alla luce dell'attuale quadro infortunistico regionale e delle dinamiche nel sistema produttivo, appare necessario rafforzare il sistema regionale della prevenzione intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle fasce più deboli e superando le differenze di genere e di etnia;
Condivisa la necessità di promuovere forme di collaborazione tra i soggetti, pubblici e privati, che istituzionalmente si occupano delle tematiche della sicurezza e della regolarità delle condizioni di lavoro nonché del reinserimento e dell'integrazione lavorativa;
Condivisa l'opportunità di rinviare ad un tavolo autonomo, da istituire prevedendo la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati competenti in materia, la discussione dei profili attinenti la regolarità e la sicurezza sul lavoro in relazione agli appalti pubblici e privati e alla relativa disciplina nazionale e regionale;
Tutto ciò premesso, le Parti sopra individuate convengono quanto segue:
 

Art. 1 (Oggetto)

1. In attuazione dei rispettivi fini e compiti istituzionali e nelle forme legali consentite, le Parti, attraverso l'individuazione di ambiti, modalità operative e strumenti idonei a garantire una razionale e corretta gestione delle risorse, intendono sviluppare la più ampia e intensa collaborazione per la realizzazione di interventi sinergici finalizzati al miglioramento:
a) della diffusione della cultura della prevenzione e della promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
b) della qualità e regolarità del mercato del lavoro regionale, anche al fine di incidere sul fenomeno della precarizzazione dei rapporti di lavoro;
c) della rete inter-istituzionale di sostegno alle politiche attive del lavoro anche finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro.
 

Art. 2 (Attività mirate alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza)

1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 1, lettera a), le Parti individuano come possibile ambito di intervento l'attuazione di azioni mirate a:
a) contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e rimuovere le cause culturali, sociali, organizzative e produttive che lo generano e lo favoriscono;
b) approfondire la tematica degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche di settore, con il coinvolgimento di specifici soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio regionale;
c) promuovere programmi di comunicazione, di valorizzazione della legalità, di diffusione di buone prassi, di formazione, anche sperimentali, nel campo della formazione in tema di sicurezza e protezione dai rischi del lavoro;
d) promuovere appositi percorsi di istruzione e formazione da realizzare anche negli Istituti scolastici che prevedano la partecipazione, come docenti o testimoni, anche di dirigenti, funzionari ed esperti delle organizzazioni firmatarie del presente Protocollo;
 

Art. 3 (Attività mirate alla diffusione della cultura della qualità e regolarità del lavoro)

1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 1, lettera b), le Parti si impegnano:
a) nel rispetto dei rispettivi ruoli e finalità istituzionali ed in osservanza della normativa in materia di trattamento dei dati personali, a prevedere lo scambio di informazioni in modalità aggregata rilevanti per il contrasto alle situazioni di irregolarità, al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente l'azione di controllo attuata sul territorio;
b) a suggerire all'Amministrazione regionale, nell'ambito dell'esercizio delle competenze ad essa attribuite, l'adozione di misure e politiche tali da contrastare i fenomeni di precarizzazione, con particolare riferimento a quelli che hanno ricadute sulla legalità e regolarità dei rapporti di lavoro.
2. Gli Enti pubblici che esercitano funzioni ispettive e di controllo si impegnano a rafforzare le azioni di istituto sul territorio regionale ed a condividere con i sottoscrittori del presente Protocollo i dati statistici degli esiti e le dinamiche emergenti.
3. L'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia (IIL) orienterà le proprie attività, attraverso le articolazioni territoriali, alla genuinità delle tipologie contrattuali applicate (pseudo-artigiani, contratti part-time utilizzati per prestazioni full-time, società cooperative finalizzate alla mera somministrazione sottocosto di manovalanza, distacchi transnazionali da parte di agenzie estere inesistenti, etc.), poiché è stato appurato che l'illegalità e lo sfruttamento lavorativo rientrano tra i fattori di maggior aumento del rischio infortunistico, a causa dell'assenza di formazione di aggiornamento del personale occupato, del mancato rispetto dei turni di riposo, etc. Inoltre, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro porranno attenzione all'osservanza della normativa in tema di salute e sicurezza nel settore edile, esaminando l'impiego dei sistemi di protezione dei lavoratori, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e gli adempimenti in materia di formazione ed informazione.
4. Le Organizzazioni sindacali e datoriali si impegnano a monitorare le situazioni ove si manifestano maggiori rischi di irregolarità o di precarizzazione dei rapporti di lavoro e a suggerire possibili strategie di intervento.
 

Art. 4 (Attività mirate all'integrazione e al reinserimento lavorativo)

1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 1, lettera c), le Parti individuano come possibile ambito di intervento l'attuazione di azioni mirate a:
a) elaborare percorsi occupazionali, di reinserimento, integrazione e di socializzazione dei lavoratori con disabilità da lavoro;
b) elaborare linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, che declinino le modalità di collaborazione per meglio coordinare e tracciare modalità di attuazione degli interventi finalizzati all'integrazione lavorativa dei disabili da lavoro, in sinergia con le competenze medico legali e di medicina del lavoro.
2. Le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali si impegnano a sensibilizzare i propri iscritti sulle opportunità relative al reinserimento ed integrazione lavorativa dei lavoratori disabili, diffondendo la conoscenza degli interventi istituzionali di supporto al reinserimento ed integrazione, a supporto dei lavoratori in condizione di fragilità.
 

Art. 5 (Comitato di Pilotaggio)

1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi previsti dal presente protocollo e di assicurarne l'efficacia e il monitoraggio, è istituito tra le Parti un Comitato di Pilotaggio, composto da un referente per ciascuna delle Parti, cui possono essere invitati anche soggetti individuati quali utili interlocutori, con le seguenti funzioni:
a) facilitare le relazioni e la collaborazione permanente tra le parti in un'ottica di rete;
b) individuare, nell'ambito di quanto previsto dall'oggetto del presente protocollo, i possibili progetti di intervento, prevedendone le modalità di realizzazione anche attraverso l'elaborazione di specifici e separati accordi attuativi.
2. Gli accordi attuativi di cui al comma1, lettera b) prevedono:
a) gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
b) i profili professionali e amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro;
c) gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'accordo attuativo;
d) la durata e le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
e) le modalità di valutazione dei risultati conseguiti in modalità aggregata a seguito dell'adozione del presente accordo, tenendo anche conto delle specificità e peculiarità delle Amministrazioni interessate, oltre che gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati e gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine e al trattamento dei dati.
3. Il Comitato di Pilotaggio si riunisce ogni volta si renda necessario e, di regola, con cadenza semestrale a partire dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo. La segreteria del Comitato è istituita presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.
 

Art. 6 (Oneri finanziari)

1. I firmatari del presente Protocollo si danno reciprocamente atto che l'attuazione del presente protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.
2. Le Parti, subordinatamente alla disponibilità finanziaria secondo i rispettivi ordinamenti, demandano ai piani esecutivi dei progetti di intervento di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, la definizione degli eventuali impegni contrattuali ed economici e la regolamentazione dei reciproci rapporti derivati dall'attuazione degli stessi.
 

Art. 7 (Tutela dei dati personali)

1. I dati personali trattati al fine di dar seguito al seguente Protocollo di collaborazione saranno trattati in modalità aggregata dalla Regione, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dagli altri soggetti pubblici nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento UE 2016/679 unicamente ai fini istituzionali e non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi in assenza di esplicita disposizione di legge.
2. I singoli Titolari del trattamento assicurano che tali trattamenti sono effettuati in ottemperanza dei principi di liceità, trasparenza e correttezza, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali, previa adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza
 

Art. 8 (Durata ed adesioni successive)

1. Il presente protocollo ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile con manifestazione espressa di volontà delle Parti.
2. Subordinatamente all'espresso consenso preventivo dei sottoscrittori dell'accordo, l'adesione al presente protocollo di collaborazione rimane aperta, per tutto il suo periodo di efficacia, anche in data successiva alla sua sottoscrizione, da parte di soggetti, pubblici e privati, con competenza nelle materie oggetto del Protocollo stesso.

Letto, approvato, sottoscritto

Trieste, 19 gennaio 2019


Fonte: cislfvg.it