PROTOCOLLO D'INTESA PER POTENZIARE LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITI PARTICOLARMENTE A RISCHIO
 

• LA PREFETTURA DI TREVISO
• LA PROVINCIA DI TREVISO
• LA CCIAA DI TREVISO - BELLUNO
• LA ULSS 2 - SPISAL DI TREVISO
• L'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TREVISO
• L'INAIL DI TREVISO
• L'INPS DI TREVISO
• IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO
• L'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI TREVISO
• LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI CGIL, CISL, UIL DELLA PROVINCIA DI TREVISO,
• ASSINDUSTRIA VENETO CENTRO,
• ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI TREVISO,
• CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA,
• CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO TREVISO,
• CASARTIGIANI TREVISO,
• CONFCOMMERCIO TREVISO,
• CONFESERCENTI TREVISO,
• CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI TREVISO,
• CONFAGRICOLTURA TREVISO,
• FEDERAZIONE COLDIRETTI TREVISO
• ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
• ORDINE DEGLI AVVOCATI
• ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
• ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
• CONSULTA DEGLI ORDINI E COLLEGI DELLE PROFESSIONI TECNICHE
promuovono e sottoscrivono il presente Protocollo

VISTI
• il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 272 del 27 luglio 1999;
• il D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”;
• la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano dei 21 dicembre 2011: “Accordo su disciplina art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 per la formazione dei lavoratori”;
• la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012: “Accordo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata e gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008”;
• il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012 “Procedure di standardizzazione per la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008” ed il documento del dicembre 2012 del Comitato Regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Veneto (D.P.C.M. del 21 dicembre 2007, D.Lgs. n. 81/2008, DGRV del 30 dicembre 2008, n. 4182): “Indicazioni per la stesura del documento standardizzato di valutazione dei rischi";
• la circolare del Ministero del Lavoro n. 42/2010 del 9 dicembre 2010 relativa agli spazi confinati ed avente ad oggetto la salute e la sicurezza nei lavori in ambienti sospetti di inquinamento;
• la circolare del Ministero de! Lavoro dell'11 luglio 2011 "Chiarimenti sul sistema di controllo ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare per le aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alla Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007";
• il Decreto del Ministero del Lavoro del 13 febbraio 2014 "Recepimento delle procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese (art. 30, comma 5/bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)";
• la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 dell'11 gennaio 2018 contenente indicazioni operative sulla corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relative allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione;
• il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 adottato con Intesa in Conferenza Stato Regioni del 13.11.2014 e con il successivo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25.03.2015 concernente il “Piano Nazionale della Prevenzione per gli anni 2014-2018. Documento di valutazione";
• la deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 1055 del 17 luglio 2018 recante “Piano strategico per il consolidamento e il miglioramento delle attività a tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori” anni 2018-2020;

CONSIDERATO
che le Parti firmatarie intendono delineare un modello efficace di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro nelle imprese che eseguono i lavori ritenuti a maggiore esposizione di incidenti sul lavoro, nella consapevolezza, altresì, che una sempre più diffusa formazione e un crescente impiego di risorse tecnologiche di supporto alle imprese possano costituire strumenti per attuare adeguati livelli di salute e sicurezza dei lavoratori, soprattutto in settori esposti a maggior rischio.

RIAFFERMATA
- nel rispetto della disciplina concernente il trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'opportunità di un sistema integrato di scambio informativo tra le pubbliche Istituzioni deputate ad attività di verifica e controllo, le amministrazioni pubbliche firmatarie e le Parti sociali, utilizzando le banche dati già costituite e promuovendo il costante popolamento delle stesse per i profili di rispettiva competenza
- l'esigenza di accrescere la cultura e la pratica della salute e sicurezza delle imprese e dei lavoratori per aumentare il grado della sicurezza delle attività ritenute a rischio, elevando il livello di formazione ed informazione dei lavoratori e degli operatori;
- la necessità di sviluppare sul tema della sicurezza del lavoro più proficue collaborazioni tra le imprese, le Parti sociali, le pubbliche Istituzioni, gli Ordini e Collegi professionali;
- la necessità di integrare gli interventi, attraverso la valorizzazione del contributo specifico di tutti gli attori coinvolti, secondo le rispettive competenze, al fine di rendere più incisiva ed unitaria l'azione a tutela della salute dei lavoratori, nonché promuovere, sostenere e diffondere la cultura della sicurezza, attraverso l'organizzazione, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, di specifici percorsi informativi aggiuntivi, rivolti ai lavoratori, ai preposti, agli RSPP, agli ASPP, agli RLS, ai medici competenti, ai dirigenti e ai datori di lavoro;
- la necessità di proseguire sull'azione di sensibilizzazione volta a creare una permanente educazione alla cultura della sicurezza come etica di responsabilità sociale, anche integrando i progetti già in essere, al fine di introdurre percorsi formativi specifici;
- la necessità di valorizzare il ruolo degli Enti bilaterali e dei Comitati paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, degli Ordini e Collegi professionali, con particolare riferimento alla promozione di attività formative, alla determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda nonché allo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Le Parti condividono di circoscrivere l'ambito dell'intesa focalizzando l'attenzione in settori ritenuti esposti maggiormente a rischio.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di intesa;

1. AMBITO DI OPERATIVITA' DEL PROTOCOLLO
Le priorità di intervento negli ambiti da ritenere a rischio sono state definite a partire dai flussi informativi nazionali consolidati, relativi ai danni alla salute e ai rischi presenti negli ambienti di lavoro, dai flussi informativi INAIL- Regioni.
Il confronto e l'esame dei dati disponibili da parte dei soggetti firmatari ha condotto a ritenere maggiormente esposti a rischio determinati settori e specifici scenari.
Le Parti condividono di considerare prioritari soprattutto i seguenti settori di attività:
- gestione rifiuti,
- metallurgia e metalmeccanica;
- logistica/trasporti;
- edilizia;
- agricoltura;
Scenari da attenzionare:
- interventi di manutenzione, pulizia, regolazione di macchine e impianti;
- utilizzo di prodotti chimici pericolosi per l'uomo o l'ambiente, infiammabili;
- ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- lavori in quota;
- lavori in somministrazione;
- attività rese in regime di appalto;
- utilizzo di mezzi ed attrezzature agricole;
Resta inteso che, oltre a tali interventi, proseguirà l'attività di vigilanza e controllo in altri settori, a riscontrabile rischio infortunistico, secondo specifiche competenze e indirizzi operativi degli organi istituzionalmente competenti.

2.1 AZIONI MIRATE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE
Le Parti concordano sulla necessità di potenziare al massimo l'attività di informazione dedicata a tutti gli attori coinvolti nei settori e negli scenari ritenuti a rischio, come evidenziati nel punto 1.
Al fine di favorire la azioni di informazione nei settori a rischio, le Parti firmatarie del presente Protocollo promuoveranno le seguenti azioni di:
a. informazione, per imprese e lavoratori, sui rischi professionali presenti nelle tipologie produttive e negli scenari precisati al punto 1; particolare attenzione sarà rivolta al datore di lavoro, al lavoratore mediante consegna di materiale informativo appositamente predisposto anche all'atto dell'assunzione;
b. prevenzione e valutazione dei rischi nei nuovi ambienti di lavoro (FabLab, StartUp e Coworking);
c. sensibilizzazione alla cultura della sicurezza, alla percezione del rischio ed alla necessaria assunzione di responsabilità per la propria ed altrui sicurezza, in particolare per piccoli imprenditori, lavoratori autonomi, committenti privati;
d. promozione della cultura della sicurezza in ambito scolastico anche in occasione del safety day;
e. potenziamento dell'assistenza amministrativa e psicologica ai familiari di vittime di lesioni gravissime o mortali;
f. promozione di eventi di analisi dei rischi in esito ad infortuni;
g. diffusione di buone pratiche e modelli di contrattazione di secondo livello volte all'incremento della sicurezza con l'obiettivo di superare il modello premiale basato esclusivamente sulla riduzione del numero degli infortuni:
Tali proposte saranno realizzate attraverso incontri promossi appositamente con la specifica presenza di relatori, campagne di informazione/comunicazione pure tramite i mass media e iniziative pubbliche organizzate sul territorio anche con il coinvolgimento di Enti locali.

2.2 COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE
I sottoscrittori del presente Protocollo cureranno l'organizzazione delle iniziative citate nel punto 2.1 che individueranno:
a. le modalità di scelta dei soggetti interessati;
b. gli Organismi Paritetici Provinciali, competenti per settore e territorio e rispondenti ai requisiti di legge, per l'espletamento delle proprie prerogative ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento all'indirizzare e all'erogare attività di formazione con riguardo ai settori di attività di cui al presente protocollo, punto 1.;
c. gli strumenti più efficaci per il coinvolgimento di tali soggetti.
Si procederà secondo i seguenti criteri:
- individuazione delle aziende più a rischio per frequenza infortunistica e gravità degli infortuni;
- individuazione dei sottogruppi di lavoratori che necessitano di maggiore attenzione (ad es., lavoratori stranieri, lavoratori con contratto a tempo determinato, lavoratori anziani ecc.).
Si favorirà il confronto e la collaborazione tra le figure degli RLS, degli RLST e degli RSPP, dei Medici competenti anche attraverso l'intervento degli organismi di vigilanza preposti.
Le Associazioni datoriali, gli Ordini e Collegi professionali assicureranno la collaborazione per mettere a disposizione le competenze specialistiche, facilitando l'interazione con le Imprese. In particolare, verranno assicurate le attività, quali check sulle valutazioni dei rischi e aggiornamenti conseguenti, predisposizione di Linee-guida e documenti tecnici, la collaborazione per lo scambio di "buone pratiche", l'erogazione di formazione specifica su procedure previste e comportamenti, anche attraverso l'attivazione di azioni sinergiche tra le Imprese.
Le sedi provinciali dell'Ispettorato del Lavoro, dello SPISAL dell'INAIL, dell'INPS, dei Vigili del fuoco parteciperanno con proprio personale per l'assolvimento delle attività informative.

3.1 ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI CONTROLLO
Gli Enti deputati all'attività di vigilanza ai sensi della normativa vigente confermano l'impegno a potenziare e programmare, nell'ambito delle rispettive competenze e indirizzi operativi, all'interno del sistema istituzionale disegnato dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in relazione alle risorse umane e strumentali disponibili, gli interventi di vigilanza/controllo, specie nei settori a maggior rischio, anche valorizzando gli effetti della deterrenza e il possibile operato di assistenza.

3.2 ORGANISMO DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO
L'organismo di coordinamento locale delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il Comitato Provinciale di Coordinamento di cui all'art. 2 del DPCM 21.12.2007.
Gli Enti operanti nel suo ambito provvedono alla reciproca informazione circa la pianificazione delle attività di controllo ed individueranno le modalità più idonee per giungere alla condivisione degli esiti della complessiva attività di controllo effettuata al fine di rilevare eventuali criticità e per predisporre le conseguenti azioni.

4. RAFFORZAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI CONDIVISE
Le Parti si impegnano ad intensificare, nel rispetto dei principi di autonomia e di sussidiarietà e nello spirito della leale collaborazione, gli scambi di conoscenza tra gli Enti istituzionali e i diversi soggetti pubblici e privati interessati alla problematica, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di scambio informativo, in cui la condivisione di elementi di analisi e di valutazione delle situazioni è suscettibile di potenziare le capacità di intervento degli Enti che operano nell'attività di prevenzione e di vigilanza a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

5. TAVOLO PERMANENTE Dl COORDINAMENTO
È costituito presso la Prefettura un "Tavolo di coordinamento permanente per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti", con tutti gli attori istituzionali interessati e le Parti sociali, con il compito di monitorare il fenomeno degli infortuni sui luoghi di lavoro nei settori a rischio indicati nel punto 1 e dare impulso all'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione, attraverso la raccolta continua delle segnalazioni degli infortuni e delle informazioni provenienti dai soggetti accreditati, allo scopo di garantire elevati livelli di sicurezza. Il Tavolo metterà in rete metodi, modelli e percorsi formativi selezionati dalle diverse componenti al fine di individuare i temi di comune interesse e sviluppare studi ed approfondimenti utilizzando la "rete delle competenze" e le "buone pratiche", anche già avviate.

6. RISORSE
Le Parti si impegnano a prevedere, ove dovessero rendersi disponibili specifiche risorse secondo i rispettivi ordinamenti e compatibilmente con gli obblighi di razionalizzazione delle risorse pubbliche, appositi fondi per promuovere e mettere in atto mirati progetti di prevenzione a tutela della sicurezza dei lavoratori, rendendone trasparenti le modalità di utilizzazione, nonché ad individuare apposite risorse umane da destinare all'attuazione degli impegni assunti.

7 Modifiche e recesso
Le Parti convengono che eventuali modifiche o integrazioni potranno essere apportate solo mediante accordo scritto e sottoscritto dalle medesime. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare alle altre Parti, con un preavviso di almeno sessanta giorni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con messaggio di posta elettronica certificata indirizzato alla casella istituzionale delle Parti destinatane. Il recesso non ha effetto sulle attività già in corso al momento della comunicazione.

8 CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti con riferimento a validità, interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo sono attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Treviso".

9 DURATA E RINNOVO
Il presente Accordo ha la durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante accordo scritto e sottoscritto dalle Parti".

10 CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA
Dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Treviso, 28.03.2019

I SOTTOSCRITTORI


Fonte: interno.gov.it