Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 04 aprile 2019, n. 14910 - Infortunio mortale per il cedimento di una scala interna inadeguata. Assoluta approssimazione nella gestione del cantiere


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 13/02/2019

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza pronunciata in data 4 Luglio 2017, confermava in punto di accertamento di responsabilità la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva riconosciuto F.C., responsabile della azienda edile La Rinascita Piccola, colpevole del reato di omicidio colposo ai danni del dipendente P.R., e rideterminava la pena in anni uno mesi quattro di reclusione.
A F.C., titolare della ditta impegnata nella realizzazione di un complesso immobiliare nel comune di Frignano era contestato, in concorso con altri soggetti titolari di autonomi poteri di garanzia, di avere violato una serie di disposizioni normative antinfortunistiche, in materia di protezione delle opere in via di edificazione, di sorveglianza sanitaria, di utilizzazione di dispositivi antinfortunistici e di formazione delle maestranze, così da avere determinato il cedimento di una scala interna, sulla quale era intento a operare il dipendente, la quale presentava problemi di stabilità in quanto palesemente inadeguata e non conforme a regole tecniche e il cui accesso non era interdetto da opere provvisionali.
2. Il giudice distrettuale escludeva che la sentenza impugnata fosse affetta da profili di nullità per mancata correlazione con i fatti contestati, evidenziando come al contrario i profili di addebito relativi alla inadeguatezza strutturale e tecnica della scala erano stati compiutamente indicati in imputazione. Sotto diverso profilo escludeva che la condotta del dipendente fosse valsa, per la sua eccezionalità ed abnormità, ad interrompere la relazione causale tra le condotte omissive e commissive contestate al F.C. e l'evento, atteso che il dipendente al momento del fatto era intento nella realizzazione di una lavorazione che non solo rientrava nell'ambito delle sue mansioni di operaio edile ma che gli era stata espressamente comandata dal datore di lavoro.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del F.C. articolando tre motivi di ricorso.
Con il primo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla esclusione del difetto di correlazione tra accusa e sentenza, assumendo che la condanna era intervenuta per fatti invero diversi da quelli indicati nella imputazione anche in relazione alla qualità soggettiva del ricorrente e alla effettiva titolarità della posizione di garanzia che gli veniva riconosciuta.
3.1 Con la seconda articolazione ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancata assoluzione dell'imputato in presenza di condotta del lavoratore che, per la sua esorbitanza, eccezionalità e imprevedibilità, era idonea a interrompere la serie causale eventualmente attivata dalla condotta del datore di lavoro; attraverso un'ultima articolazione si doleva delle conclusioni della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. Sul punto peraltro va subito riaffermato che il principio di correlazione tra sentenza e accusa oggetto di contestazione, riconducibile all'art. 521 cod.proc.pen. risulta violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità e di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia verificata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione del contenuto essenziale dell'addebito nei confronti dell'imputato, il quale si troverebbe sottoposto a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere alcuna possibilità di apprestare adeguata difesa.
Il principio non risulta al contrario violato quando nei fatti, cosi come contestati, ovvero ritenuti nella decisione del giudice di merito, si possa parimenti individuare un nucleo comune e, in particolare quando gli stessi si trovano in rapporto di continenza.
1.2 In tale prospettiva per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, cosi da pervenirsi ad una incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un effettivo pregiudizio per la difesa dell'imputato.
1.3 Ne deriva che la indagine volta ad accertare la violazione del suddetto principio, non deve esaurirsi nel mero pedissequo confronto puramente letterale fra imputazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione si appalesa del tutto insussistente quando l'imputato, anche mediante l'iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (Sez.Un, 22.10.1996 Di Francesco, Rv.205619).
1.4 Sul punto va poi evidenziato come risulti pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità che la garanzia del diritto di difesa risulta assicurata in ordine alla eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto, che peraltro nel caso in specie si ritiene non ricorra, quando l'imputato abbia avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento, qualunque sia la modalità con cui il contraddittorio è stato preservato (fattispecie in cui il mutamento del titolo del reato era intervenuto all'esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale era stata espletata una perizia dalla quale emergeva in modo evidente quali fossero i fatti contestati e le ragioni per le quali, rispetto alla originaria contestazione del delitto di cui all'art.316 bis cod.pen., essi dovessero essere qualificati in termini di truffa sez. II, 12.7.2013 n. 44615, Paladini rv.257750; sez.VI, 1311.2013, Di Guglielmi e altri, Rv 257278).
2. Orbene nel caso in specie il primo motivo di ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte territoriale la quale ha fornito logica ed esaustiva risposta alle puntuali doglianze sollevate nei motivi di appello, attraverso il richiamo, già contenuto nel capo di imputazione che, oltre ad una serie di contestazioni formali sulla gestione del cantiere e sulla sorveglianza, anche sanitaria, sul personale dipendente, attribuisce tra l'altro al datore di lavoro di avere adibito gli operai, compreso il PE., alla realizzazione e utilizzo di una scala interna servente uno dei realizzandi manufatti, scala palesemente inadeguata e non conforme alle regole tecniche, risultando macroscopicamente carenti ed insufficienti i ferri di ancoraggio fra le sezioni incrocianti delle scale ed i pilastri a sostegno dell'edificio, risultando manifestamente assenti le armature metalliche dei pianerottoli, omettendo inoltre di installare alcune opere provvisionali atte ad interdire l'utilizzo della realizzanda scala, determinavano il cedimento della scala stessa che veniva utilizzata dal lavoratore P.R.. La contestazione risulta assolutamente lineare e comprensiva di una serie di inosservanze che non si risolvono nella predisposizione delle misure di sicurezza e di salvaguardia dei lavoratori sul luogo di lavoro, che pure fanno carico alla parte datoriale, ma che comprendono la verifica e la vigilanza in capo all'appaltatore di cautele che sarebbero risultate indispensabile proprio in ragione della pericolosità del manufatto che gli operai erano stati incaricati di demolire, non solo in adempimento degli specifici obblighi datoriali richiamati in imputazione, ma in base al generale obbligo di protezione e di salvaguardia che incombe nel soggetto (impresa appaltatrice) che ha provveduto a realizzare una struttura pericolosa e instabile per la inosservanza di una serie di regole costruttive e di mancato impiego di materiali e protezioni, il cui crollo può investire maestranze e terzi estranei al cantiere.
3. Infondata risulta altresì la seconda articolazione che assume violazione di legge per il mancato riconoscimento della abnormità della condotta della persona offesa, che si ritiene del tutto esorbitante dal concreto svolgersi delle lavorazione in cui era impegnata, atteso che il dipendente si sarebbe posto ad attendere ad un incombente che non era stato programmato per la giornata in cui si realizzò il crollo.
3.1 Depone per la esclusione della interruzione del rapporto di causalità, pure in presenza della imprudente condotta del lavoratore la giurisprudenza che non riconosce in nessun caso tale evenienza quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (sez.IV, 17.1.2017, Meda, Rv.269255; 10.10.2013, Rovaldi, 259313; 2.5.2012 Goracci n.22044 non massimata; 7.2.2012, Pugliese, Rv.252373; 15.4.2010 n.21511, Di Vita, n.m.). Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori (sez.IV, 13.11.2011 Galante, n.m.; sez.F. 12.8.2010, Mazzei Rv.247996).
3.2 Il giudice distrettuale ha dato conto, con motivazione assolutamente congrua e priva di vizi logico giuridici, del complessivo stato di incuria e di assenza di protezioni del cantiere e della stessa pericolosità del manufatto che i dipendenti erano stati chiamati a demolire. Ha infatti rilevato la Corte di Appello come sia risultata l'assoluta approssimazione nella gestione del cantiere e nella esecuzione delle opere da parte della ditta appaltatrice, se solo si considera la totale assenza di qualsiasi opera provvisionale, di sorveglianza sul cantiere, tanto che ai lavoratori di fatto, era consentito di raggiungere e di sostare in tutte le aree, anche in quelle pericolose... L'intero cantiere, come riferito dall'ispettore dei lavoro, era privo di opere provvisionali e il responsabile del cantiere, il F.C. appunto, non solo aveva consentito tale stato di cose, ma aveva anche realizzato le scale serventi uno dei manufatti in modo palesemente inadeguato, non conforme alle regole tecniche, con ferri di ancoraggio insufficienti...(sentenza impugnata pag.6). Il motivo di ricorso va pertanto rigettato atteso che a fronte del generale stato di incuria, del difetto di esecuzione delle opere, della mancanza di protezione del manufatto da demolire l'intervento, pure programmato degli operai sulla rampa di scale poi crollata, non solo costituiva mansione non debordante dalle attribuzioni assegnate, ma costituiva segmento di lavoro attribuito in base alle direttive impartite (sentenza impugnata pag.7).
4 In conclusione vanno disattesi tutti i motivi di ricorso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2019