Ministero dell'Interno
Decreto 25 marzo 1985
Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818
G.U. 22 aprile 1985, n. 95 - s.o.

Titolo I
PROCEDURE E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 1

1. Le certificazioni di cui alla legge 07/12/1984, n. 818, sono rilasciate da professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti, dei chimici, degli ingegneri, dei geometri e dei periti industriali in possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti
 

Art. 2

1. I professionisti di cui all'art. 1, nel seguito del presente Titolo I indicati con il termine «professionisti», sono autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare le certificazioni ai fini dell'approvazione di progetto o del rilascio di certificato di prevenzione incendi e/o di nullaosta provvisorio.
 

Art. 3

1. Per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 07/12/1984, n. 818, art. 1, comma 2, i professionisti debbono essere in possesso, alla data della domanda stessa, dei seguenti requisiti;
a) iscrizione all'albo professionale da almeno due anni;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi di cui al successivo art. 5.
 

Art. 4

1. Il requisito temporale di cui al punto a) dell'art. 3 non è richiesto ai professionisti di cui alle lettere a), b), c) e d) del successivo comma.
2. L 'attestazione di cui al punto b) dell'art. 3 non è richiesta ai professionisti per i quali sussistano i requisiti indicati in almeno uno dei seguenti punti:
a) siano professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche, anche se cessati dal servizio;
b) comprovino di essere appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;
c) siano stati componenti, per almeno due anni, del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi o dei comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi previsti, rispettivamente, agli artt. 10 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29/07/1982, n. 577;
d) siano stati responsabili, per un periodo di almeno 5 anni, del settore antincendi, nell'ambito di attività, comprese tra quelle dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno 16/02/1982, che dispongano di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza;
e) abbiamo anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale;
f) abbiano anzianità non inferiore a 5 anni di iscrizione all'albo professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale, svolta antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto, nella materia della sicurezza antincendio.
3. I requisiti di cui ai precedenti punti b) o c) saranno comprovati dall'interessato, all'ordine o al collegio professionale di appartenenza, mediante l'attestazione da richiedersi al Ministero dell'Interno e, nel caso di professionisti che siano stati componenti dei comitati tecnici regionali o interregionali di prevenzione incendi, agli ispettori regionali o interregionali dei vigili del fuoco.
4. Il requisito di cui al punto d) dovrà essere comprovato dall'interessato all'ordine o al collegio professionale di appartenenza mediante dichiarazione del titolare dell'attività presso la quale svolga o abbia svolto l'incarico di responsabile del servizio antincendi.
5. Detta dichiarazione deve essere convalidata dal comando provinciale dei vigili del fuoco competente sul territorio dove ha sede l'attività presso la quale il professionista svolge l'incarico di cui al precedente comma.
 

Art. 5

1. Il Ministero dell'Interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, Servizio tecnico centrale, stabilisce, in linea di massima, i programmi e la durata di appositi corsi di specializzazione di prevenzione incendi per i professionisti.
2. La direzione e l'organizzazione particolareggiata di detti corsi - distinti per ciascuna categoria professionale - sono approvate dallo stesso Ministero che valuterà con criteri di uniformità le proposte che i singoli consigli nazionali delle professioni elencate all'art. l o le autorità scolastiche e universitarie competenti formulano d'intesa anche con gli ordini o collegi professionali.
3. Il Ministero dell'Interno, per la docenza dei corsi di cui al comma 1, può designare funzionari appartenenti al ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, ove necessario, funzionari già appartenuti al ruolo stesso nonché esperti, in materie attinenti al corso, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e del Consiglio Nazionale delle ricerche.
4. Gli ordini e i collegi professionali e le autorità scolastiche competenti potranno altresì designare esperti qualificati nelle singole discipline per l'affidamento degli incarichi di docenza.
5. I programmi dei corsi, con riguardo agli aspetti interdisciplinari della prevenzione incendi, debbono contenere almeno le materie di cui al presente comma e prevedere il numero minimo d'ore di insegnamento a fianco di ciascuna indicato, ferma restando all'ente proponente la facoltà di inserire ulteriori argomenti per una durata complessiva maggiore:
a) Obiettivi e fondamenti della prevenzione incendi: ore 10
b) Fisica e chimica dell'incendio: ore 6
c) Norme tecniche di prevenzione incendi e loro applicazione: ore 30
d) Tecnologie dei materiali e delle strutture - Protezione passiva: ore 15
e) Tecnologie dei sistemi e degli impianti - Protezione attiva: ore 15
f) Legislazione generale: ore 4
g) Esercitazioni pratiche o visite conoscitive presso attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: ore 10
Totale: ore 90.
6. I corsi possono svolgersi presso: le scuole centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le università, il Consiglio Nazionale delle ricerche, gli istituti tecnici per geometri o periti industriali, le altre sedi indicate dagli ordini e dai collegi professionali.
7. A conclusione di ogni singolo corso si terrà un colloquio inteso ad accertare il profitto acquisito dai partecipanti.
8. La commissione preposta a tale adempimento sarà formata da un presidente e da quattro componenti designati, tra i docenti, dalla direzione del corso.
9. Il presidente della commissione preposta ad effettuare detto colloquio è il comandante delle scuole centrali antincendi per i corsi svolti presso tale sede e un ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, ovvero un dirigente del Corpo nazionale, per i corsi svolti in altra sede.
10. Gli ordini e i collegi professionali o le autorità scolastiche competenti, a seguito di favorevole esito del colloquio, rilasciano l'attestazione di cui all'art. 3, lettera b).
 

Art. 6

1. Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi di cui all'art. 3 sono inviate dagli interessati agli ordini ed ai collegi professionali competenti e, per conoscenza, ai comandi provinciali dei vigili del fuoco dei capoluoghi sedi degli ordini e collegi medesimi.
2. Gli ordini e i collegi professionali verificano la validità della istanza e la sussistenza dei prescritti requisiti di cui agli artt. 3 e 4 entro novanta giorni dalla data di presentazione della istanza stessa.
3. Il comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio può effettuare controlli a campione.
4. In esito alle favorevoli risultanze dell'esame degli atti di cui al comma precedente, gli ordini e i collegi trasmettono semestralmente al Ministero dell'Interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, ai fini della pubblicazione, i nominativi dei professionisti da iscriversi negli appositi elenchi del Ministero stesso con l'indicazione dei dati specificati all'art. 11, commi 2 e 3.
5. Gli ordini e i collegi professionali comunicano altresì periodicamente al Ministero dell'Interno i nominativi cancellati dall'albo dei professionisti al fine dell'aggiornamento degli elenchi.
6. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno possono rilasciare le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto sull'intero territorio nazionale indipendentemente dall'ordine o collegio professionale di appartenenza.
 

Art. 7

1. Gli aggiornamenti professionali nel campo della prevenzione incendi, anche in relazione alla emanazione di nuove normative, potranno formare oggetto di appositi corsi e/o seminari, destinati agli iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno, per i quali, con provvedimento del Ministero stesso saranno emanate indicazioni e modalità di esecuzione.
 

Titolo II
AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Art. 8

1. In applicazione dell'art. 1, comma 4, della legge 07/12/1984, n. 818, e fino alla pubblicazione degli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 3 del presente decreto, le certificazioni richiamate agli artt. 1 e 2 sono rilasciate dai professionisti iscritti da almeno due anni negli albi indicati all'art. 1 per i quali sussistano i requisiti indicati in almeno uno dei punti elencati al precedente art. 4, comma 2, fatto salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo stesso.
 

Art. 9

1. Gli ordini e i collegi professionali, previo accertamento e valutazione dei requisiti sopra richiamati, rilasciano a domanda, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ai singoli professionisti una dichiarazione di sussistenza dei requisiti medesimi con la quale il professionista è autorizzato provvisoriamente ad emettere le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto.
 

Art. 10

1. I professionisti nel rilasciare le certificazioni di cui agli artt. l e 2 del presente decreto dovranno allegare copia della dichiarazione di cui all'art. 9.
2. I professionisti in possesso della predetta dichiarazione possono rilasciare le certificazioni sull'intero territorio nazionale indipendentemente dall'ordine o collegio di appartenenza.
 

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

1. Il Ministero dell'Interno provvede alla pubblicazione degli elenchi previsti all'art. 3 distintamente per ciascuna delle professioni elencate all'art. 1.
2. Ciascun elenco è articolato per provincia o, ove occorra, per gruppi di province e riporta per ciascun nominativo le generalità, la specializzazione, se prevista, nonché il codice di individuazione assegnato dall'ordine o collegio e da questo comunicato al professionista il quale lo riporterà su ogni certificazione rilasciata.
3. Tale codice è costituito dalla sequenza alfanumerica indicante, nell'ordine, la sigla della provincia sede dell'ordine o del collegio, il numero di iscrizione all'albo professionale, la lettera iniziale della professione (A per architetto, C per chimico, G per geometra, I per Ingegnere e P per perito industriale) e infine il numero progressivo della dichiarazione rilasciata dall'ordine o dal collegio professionale.
 

Art. 12

1. Con proprio decreto il Ministro dell'Interno, in relazione al completamento di tutti gli adempimenti atti a consentire la pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 3, stabilirà la data di cessazione della validità delle autorizzazioni provvisorie rilasciate in applicazione dell'art. 9.
 

Art. 13

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fini della progettazione in generale nelle materie oggetto delle attività comprese nell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'Interno 16/02/1982 nonché ai fini della formulazione del rapporto di sicurezza prescritto ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 02/08/1984 per le attività comprese nel campo di applicazione del decreto 16/11/1983 del Ministro stesso.