Ministero dell'interno
Decreto ministeriale 26 marzo 1985
Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
G.U. 22 aprile 1985, n. 95, s.o.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente "Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 27 del 3 febbraio 1942;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 16 agosto 1965;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 20 agosto 1982;
Viste le circolari e lettere-circolari emanate dal Ministero dell'interno, pubblicate in apposito volume dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato nell'anno 1983, e successive modifiche e aggiornamenti;
Considerato che occorre stabilire i requisiti degli enti e dei laboratori per la formulazione degli elenchi del Ministero dell'interno e, stante l'urgenza, per l'autorizzazione in regime provvisorio ai sensi del disposto, rispettivamente, dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della precitata legge 7 dicembre 1984, n. 818;
Visto il conforme parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
 

Decreta:

Titolo I
PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 1
(Generalità)

1. Le certificazioni di prova che i comandi dei vigili del fuoco richiedono per l'applicazione della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e per le finalità di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, sono rilasciate dagli enti e dai laboratori, nel seguito del presente decreto indicati con il termine "laboratori", in possesso dei requisiti indicati nei successivi articoli e autorizzati dal Ministero dell'interno.
2. Le suddette certificazioni concernono l'accertamento di requisiti, stabiliti o richiamati dalle norme di prevenzione incendi secondo procedure fissate dalle norme stesse o, in mancanza, adottate dal centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le certificazioni, nei casi previsti dalle norme di prevenzione incendi, possono essere rilasciate anche per l'ottenimento dell'approvazione di tipo e dell'omologazione ai fini della prevenzione ed estinzione degli incendi, secondo le procedure stabilite nelle norme medesime e in quelle che saranno emanate con successivi provvedimenti.
4. A tali fini le circolari e le lettere circolari del Ministero dell'interno si applicano ai sensi ed agli effetti del disposto del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, art. 22, primo comma.
 

Art. 2
(Personale)

1. Il laboratorio deve avere alle proprie dipendenze personale professionalmente competente a condurre in maniera idonea le procedure di prova, l'elaborazione dei dati, le certificazioni relative e la connessa attività di gestione tecnica e amministrativa.
2. La funzione di direttore del laboratorio deve essere affidata ad un tecnico laureato, abilitato all'esercizio professionale, che coordina l'attività svolta dal laboratorio e provvede a firmare tutti gli atti di certificazione prodotti dal laboratorio stesso.
3. Il predetto direttore, in caso di assenza o impedimento, deve essere sostituito da altro tecnico in possesso dei medesimi requisiti professionali.
 

Art. 3
(Esperienza acquisita)

Il laboratorio deve avere svolto attività sperimentale per il periodo di almeno 2 anni, maturati all'atto della richiesta di autorizzazione, nello specifico settore o in uno affine.
 

Art. 4
(Organizzazione interna e responsabilità)

1. L'esecuzione delle prove, l'emissione delle certificazioni nonché l'organizzazione dei servizi e delle procedure interne si svolgono sotto la diretta responsabilità del direttore del laboratorio.
2. Nessuna responsabilità può essere attribuita all'amministrazione in conseguenza dell'attività del laboratorio connessa al rilascio delle certificazioni.
3. Le attività di cui al primo comma, devono essere svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
4. Il laboratorio deve assicurare altresì, pena la revoca dell'autorizzazione, la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso della propria attività di certificazione, nonché l'imparziale formulazione dei giudizi in rapporto alle possibili applicazioni di natura commerciale e industriale.
5. In particolare il laboratorio non può rilasciare certificazioni di prova a favore di richiedenti con i quali sussistano o intervengano rapporti di dipendenza o interessi commerciali.
 

Art. 5
(Metodiche di prova)

1. Le apparecchiature, le tarature e le modalità di prova, adottati dal laboratorio, debbono rispondere alle vigenti leggi e regolamenti, ivi comprese le circolari del Ministero dell'interno, e alle normative di prova adottate dal centro studi ed esperienze ai fini dell'armonizzazione metodologica e della corrispondenza, estesa anche nel tempo, delle certificazioni rilasciate dal laboratorio.
2. Il Ministero dell'interno, e per esso il centro studi ed esperienze, provvede ad informare il laboratorio delle variazioni concernenti le modalità di prova e/o di certificazione e/o il periodo di validità della certificazione stessa che intervengano a seguito di modificazioni e/o integrazioni di norme e procedure che il laboratorio medesimo è tenuto ad osservare.
 

Art. 6
(Controlli)

1. Il Ministero dell'interno dispone i necessari sopralluoghi e/o controlli ai laboratori intesi ai seguenti accertamenti:
a) verifica dell'idoneità delle apparecchiature di prova di cui all'art. 5 e della regolarità delle procedure di cui all'art. 1;
b) verifica dell'uniformità e della riproducibilità dei risultati di prova, mediante sperimentazione interlaboratorio secondo le modalità fissate dal centro studi ed esperienze;
c) verifica a campione delle certificazioni, mediante ripetizione delle prove sulla campionatura testimone di cui al successivo articolo 14;
d) verifica di ogni altro requisito ritenuto necessario dall'amministrazione per l'espletamento dell'attività di certificazione.
2. Delle verifiche di cui ai precedenti punti a), b) e c) è incaricato il centro studi ed esperienze.
3. La periodicità di detti controlli, ove non diversamente stabilita nei decreti relativi alle specifiche normative, non potrà essere superiore a tre anni.
 

Art. 7
(Procedure per la richiesta di autorizzazione)

1. Il titolare del laboratorio che intende essere autorizzato ad espletare l'attività di certificazione di prova di cui all'art. 1 deve presentare documentata istanza in carta legale al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio tecnico centrale, precisando i settori di attività in cui intende operare in base alle norme di cui all'art. 1, secondo comma.
2. Detta domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:
a) forma o stato giuridico del laboratorio;
b) relazione che dimostri la sussistenza dei requisiti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 5;
c) generalità del direttore del laboratorio e del suo sostituto con l'indicazione degli estremi di iscrizione nell'albo professionale;
d) generalità del rappresentante legale del laboratorio;
e) documentazione su eventuali riconoscimenti o autorizzazioni riguardanti i laboratori da parte di pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici;
f) dichiarazione di impegno ad attenersi alle norme, alle procedure ed alle prescrizioni di cui agli articoli 1, 4 e 5 del presente decreto;
g) dichiarazione di impegno a notificare al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio tecnico centrale, qualsiasi variazione concernente ciascuno degli elementi di cui al presente articolo entro 15 giorni dalla data della variazione stessa.
3. Per i laboratori delle università statali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle stazioni sperimentali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Consiglio nazionale delle ricerche e di altre pubbliche amministrazioni statali alle domande può non essere allegata la documentazione indicata al secondo comma del presente articolo, punti a), b) (limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4), c), d) ed e).
 

Art. 8
(Procedure per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Il Ministero dell'interno accerta la regolarità e la completezza dell'istanza e richiede al centro studi ed esperienze l'effettuazione dei controlli di cui al primo comma, punto a), dell'art. 6.
2. In esito alle favorevoli risultanze degli accertamenti di cui al precedente comma, il Ministero dell'interno autorizza il laboratorio a rilasciare le certificazioni di prova di cui all'art. 1 indicandone i settori di attività.
 

Art. 9
(Validità dell'autorizzazione)

L'autorizzazione concessa al laboratorio ai sensi del presente decreto ha durata di 10 anni e può essere rinnovata, alla scadenza, su richiesta del laboratorio stesso, previa verifica della sussistenza dei requisiti formali e tecnico-scientifici richiesti dalle norme vigenti all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo.
 

Art. 10
(Revoca dell'autorizzazione - Limitazioni - Ricorsi)

1. Il Ministero dell'interno si riserva la facoltà di revocare, con motivato atto formale, l'autorizzazione concessa al laboratorio.
2. I provvedimenti di revoca sono atti definitivi.
 

Art. 11
(Formazione e pubblicazione degli elenchi)

1. La pubblicazione degli elenchi dei laboratori autorizzati, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, secondo comma, è disposta con provvedimento del Ministero dell'interno, a completamento degli adempimenti previsti nel presente decreto.
2. Gli elenchi sono articolati per settori di attività e riportano per ciascun laboratorio, la denominazione, l'indirizzo e il codice di individuazione alfanumerico attribuito dal Ministero dell'interno e che ciascun laboratorio è tenuto a riportare su ciascuna certificazione rilasciata.
 

Titolo II
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI

Art. 12
(Richiesta della certificazione)

Al fine di ottenere la certificazione di prova di cui all'art. 1 il richiedente deve inoltrare al laboratorio autorizzato apposita domanda corredata dalle necessarie documentazioni e campionature che il laboratorio stesso è tenuto ad indicare in conformità alle norme e alle procedure di cui all'art. 1 stesso.
 

Art. 13
(Rilascio della certificazione)

1. Il laboratorio, espletate le prescritte prove e valutati i risultati ottenuti, rilascia al richiedente la certificazione di prova redatta in armonia con quanto stabilito dalle norme e dalle procedure di cui all'art. 1.
2. La certificazione rilasciata per gli scopi indicati al terzo comma dell'art. 1 deve essere allegata, unitamente alla eventuale ulteriore documentazione richiesta, ad apposita domanda in carta legale da inoltrarsi al Ministero dell'interno.
 

Art. 14
(Conservazione della campionatura)

Il laboratorio è tenuto a conservare la campionatura testimone per cinque anni dalla data del rilascio della certificazione di prova.
 

Art. 15
(Validità della certificazione)

La validità della certificazione rilasciata dal laboratorio, ove non stabilita da specifiche norme, avrà la durata prevista nelle procedure adottate dal centro studi ed esperienze.
 

Art. 16
(Rinnovo, revoca e ricorsi)

1. Il Ministero dell'interno può, con motivato atto formale, provvedere al rinnovo o alla revoca della validità delle certificazioni di prova.
2. I provvedimenti di revoca sono atti definitivi.
 

Art. 17
(Autorizzazione provvisoria al rilascio delle certificazioni di prova)

In attesa della pubblicazione degli elenchi del Ministero dell'interno i laboratori in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 8 possono rilasciare certificazioni sostituendo all'indicazione del codice alfanumerico di cui al precedente art. 11 copia del provvedimento di autorizzazione da allegarsi alla certificazione stessa.