MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi

Circolare n. 9 MI.SA (85) 2
 

Prot. n° 8044/4101 sott. 120

Roma, 17 aprile 1985
 

OGGETTO: D.M. 25 marzo 1985, “Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (G.U. n. 338 in data 10 dicembre 1984)”.

La legge 7 dicembre 1984, n. 818 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984 “Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, configura, tra l'altro, per il disposto del comma secondo dell'articolo 1, un campo di applicazione più articolato, nella materia delle certificazioni, rispetto a quello indicato al primo comma dell'articolo 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, mediante l'eliminazione del riferimento ai soli “casi previsti dalla legge e dai regolamenti”.
Inoltre, per quanto riguarda la qualificazione dei professionisti abilitati a rilasciare le certificazioni, la legge stessa, oltre alla appartenenza agli albi professionali, richiede anche l'iscrizione degli stessi in appositi elenchi del Ministero dell'interno.
Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 marzo 1985, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state stabilite le procedure ed i requisiti necessari per l'iscrizione dei professionisti, inclusi negli albi professionali, negli elenchi del Ministero dell'interno di cui ai commi 2° e 3° dell'articolo 1 della precitata legge nonché le procedure per l'autorizzazione provvisoria prevista al 4° comma dell'articolo stesso.
Il decreto ministeriale è pertanto suddiviso in tre distinti titoli.
Il Titolo I, che tratta le procedure ed i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno, si riferisce esclusivamente al regime autorizzativo permanente dei professionisti ai sensi del comma 2° dell'articolo 1 della legge precitata.
Il Titolo II, che tratta le procedure ed i requisiti per le “Autorizzazioni provvisorie” si riferisce invece al regime transitorio la cui validità verrà a cessare all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'interno previsto dall'articolo 12, al Titolo III.
Il Titolo III riguarda le disposizioni finali.
Il decreto ministeriale in data 25 marzo 1985, all'articolo 1, individua negli Architetti, nei Chimici, negli Ingegneri, nei Geometri e nei Periti industriali i professionisti iscrivibili negli elenchi del Ministero dell'interno, purché già appartenenti ai rispettivi albi professionali.
Tale scelta è stata ritenuta opportuna in funzione delle materie suscettibili di certificazione nell'espletamento dell'attività di prevenzione incendi.
L'articolo 2 pone in rilievo il fondamentale concetto che l'attività di certificazione è esplicata dai professionisti nell'osservanza delle proprie competenze che risultano dal vigente quadro legislativo in materia di professioni e la cui attuazione è affidata alla responsabilità e all'impegno deontologico del singolo professionista.
Nello stesso articolo si precisa che le certificazioni possono essere rilasciate ai fini dell'espletamento degli atti seguenti:
a) Approvazione di un progetto.
Benché la materia della progettazione non comporti, in linea di massima, la esigenza di corredare la documentazione di particolari certificazioni, il decreto prevede tale ipotesi che, invero, può ricorrere per particolari aspetti che riguardano processi specifici e/o tecnologie di nuova concezione o caratteristiche strutturali.
b) Rilascio di certificato di prevenzione incendi.
Il decreto non fa esplicito riferimento alla natura delle certificazioni che i Comandi possono richiedere a corredo delle istanze.
Si ritiene peraltro che gli eventuali argomenti di certificazione debbano comunque essere compatibili con le peculiari finalità dell'accertamento di prevenzione incendi, evitando richieste eccessive su elementi non strettamente necessari.
c) Rilascio del nullaosta provvisorio.
Le certificazioni relative sono quelle indicate ai punti 3 e 6 dell'articolo 2 del D.M. in data 8 marzo 1985 concernente le direttive sulle “misure più urgenti ed essenziali” di prevenzione incendi per il rilascio del nulla osta provvisorio.
L'articolo 3 specifica i requisiti di cui, in generale, debbono essere in possesso i professionisti per la loro iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, mentre l'articolo 4 elenca i casi in cui è consentita l'iscrizione negli elenchi stessi ove sussistano, in alternativa, requisiti corrispondenti a particolari posizioni professionali, fermo rimanendo per tutti l'obbligo di iscrizione all'albo come previsto dalla legge n. 818/1984.
Relativamente al contenuto dell'articolo 4 si ritiene dover formulare alcune precisazioni riguardanti i punti d) ed f).
Per la valutazione del requisito di cui al punto d) è necessario che il professionista abbia svolto la propria attività nell'ambito di una organizzazione per la sicurezza antincendio aziendale effettivamente costituita e operante e che l'incarico per tale attività risulti formalizzato per un periodo di almeno cinque anni.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, in relazione alla convalida di cui al comma 5 dell'art. 4 del decreto in oggetto, potrà basarsi sulla conoscenza diretta o su elementi che potranno essere forniti dal titolare della attività, anche in considerazione dell'esistenza di eventuali rapporti di ufficio.
I professionisti che rientrano nel punto f) (con anzianità di iscrizione all'albo professionale non inferiore ai 5 anni) sono iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno qualora possano comprovare di aver svolto, antecedentemente alla data di pubblicazione del decreto, attività professionale in materia di sicurezza antincendi.
Tale attività professionale può aver riguardato, ad esempio, la progettazione di opere o impianti legati all'osservanza di misure antincendio, le certificazioni, i collaudi, le consulenze, le perizie giudiziarie e gli arbitrati nei settori della sicurezza antincendio nonché l'individuazione delle cause e degli effetti dell'incendio e dei relativi danni anche ai fini degli adempimenti assicurativi.
Per la specializzazione nel campo antincendio dei professionisti, ove ciò è previsto e per l'aggiornamento degli stessi, gli articoli 5 e 7 prevedono gli appositi corsi e/o seminari.
Gli Ordini ed i Collegi professionali, le Autorità scolastiche o universitarie e questo Ministero, limitatamente ai corsi presso le Scuole centrali antincendi, provvederanno a stabilire le modalità di iscrizione e di frequenza ai corsi programmati.
Ai fini di eventuali chiarimenti in ordine alla organizzazione dei corsi di prevenzione incendi di cui trattasi, gli Organismi professionali e/o le Autorità scolastiche o universitarie potranno stabilire contatti in merito con gli ispettori regionali o interregionali dei Vigili del fuoco.
Questo Ministero provvederà, nelle singole occasioni, alla nomina dei presidenti delle commissioni preposte ai colloqui di fine corso.
L'articolo 6 tratta le procedure e l'esame degli atti ai fini della iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno.
Le domande di iscrizione, devono essere redatte in duplice esemplare di cui uno, quello in carta legale, è da inviare ai competenti Ordini o Collegi professionali.
L'esemplare in carta libera dovrà essere inviato per conoscenza al Comando dei vigili del fuoco del capoluogo, sede dell'Ordine o del Collegio professionale, che lo acquisirà ai propri atti allo scopo di disporre, in qualità di Amministrazione, della documentazione relativa all'avvenuta presentazione dell'istanza.
Il comma 2 dell'articolo 6 prevede che la verifica dell'istanza con l'accertamento dei prescritti requisiti, da parte degli Ordini o Collegi professionali, sia espletata entro novanta giorni dalla data della presentazione, a garanzia del professionista che aspiri all'inserimento del proprio nominativo negli elenchi del Ministero dell'interno periodicamente pubblicati secondo quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo stesso.
L'esito dell'istanza dovrà essere comunicato quindi all'interessato entro i novanta giorni stessi.
L'espletamento dell'attività di cui al 3° comma dell'articolo 6 costituisce un contributo che i Comandi potranno fornire agli Ordini ed ai Collegi professionali ai fini dell'espletamento da parte di questi ultimi, delle verifiche e accertamenti previsti.
Gli articoli 8, 9 e 10, costituenti il Titolo II del decreto, trattano, come già accennato, delle “Autorizzazioni provvisorie”.
Le autorizzazioni provvisorie sono rilasciate a quei professionisti che, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno due anni, posseggano almeno uno dei requisiti alternativi di cui al secondo comma dell'articolo 4, fatto salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo stesso.
All'articolo 9, il decreto prevede un termine notevolmente ridotto per il rilascio delle autorizzazioni provvisorie poiché queste debbono consentire l'espletamento dell'attività di certificazione strettamente connessa agli adempimenti per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi entro le scadenze previste dalla legge n. 818/1984.
Poiché le autorizzazioni provvisorie dei professionisti non sono oggetto di elenchi pubblicati a cura del Ministero, l'articolo 10 individua, nella dichiarazione rilasciata agli Ordini o Collegi professionali, lo strumento atto a qualificare provvisoriamente i professionisti in materia di certificazioni antincendio.
Le “Disposizioni finali” del Titolo III stabiliscono, all'articolo 11, le modalità di pubblicazione degli elenchi dei professionisti nonché l'istituzione del codice alfanumerico attribuito a ciascun nominativo.
A tal fine è opportuno che i Consigli nazionali, nel rendere nota la presente circolare agli Ordini ed ai Collegi professionali, impartiscano le opportune istruzioni agli stessi intese a stabilire le predisposizioni organizzative ed attuative per agevolare al massimo la tempestività, la correttezza e l'imparzialità delle procedure.
L'articolo 12, come già accennato all'inizio, prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'interno che stabilirà la data di cessazione della validità delle autorizzazioni provvisorie rilasciate in applicazione all'articolo 9 dando luogo, dalla data stessa, alla sola procedura di iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno.
L'articolo 13 puntualizza che per l'espletamento della funzione di progettazione nell'ambito delle attività comprese nell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, non è richiesta ai professionisti l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno.
L'iscrizione medesima non è inoltre richiesta ai fini della predisposizione del rapporto di sicurezza prescritto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984 per le attività ad alto rischio anche in relazione alla possibilità che nel campo predetto operino professionisti diversi da quelli di cui all'articolo 1 del decreto 25 marzo 1985.
L'istituzione degli elenchi del Ministero dell'interno, nei quali saranno iscritti professionisti qualificati a certificare nella materia della sicurezza antincendi, costituisce un ulteriore elemento di progresso nel nuovo quadro organizzativo del servizio di prevenzione incendi che ha avuto inizio con l'emanazione del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 e che condurrà alla estensione e al miglioramento della cultura della sicurezza in generale con effetti positivi in ampi settori della vita economica e sociale del Paese.