Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 aprile 2019, n. 9666 - Revisione della rendita di inabilità da infortunio


 

 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 05/04/2019

 

 

 

Rilevato che
Con sentenza n. 2911 del 2013, la Corte d'appello di Roma, accogliendo l'impugnazione proposta dall'Inail avverso la sentenza del Tribunale Giudice del lavoro della stessa città, ha rigettato la domanda di M.V. tesa ad ottenere l'accertamento che dall'infortunio sul lavoro occorsogli il 14 ottobre 1992 era derivata una inabilità permanente parziale pari al 40% a decorrere dal giugno 2009 con condanna dell'Inail a riliquidare la relativa rendita che, a seguito di visita di revisione, era stata ridotta dal 40% al 34%;
ad avviso della Corte territoriale il Tribunale aveva violato il disposto dell'art. 83 del t.u. n. 1124 del 1965 laddove è fissato il termine massimo di dieci anni dalla data di costituzione della rendita quale limite temporale entro cui l'aggravamento o il miglioramento dei postumi avrebbero potuto considerarsi causalmente collegati all'evento infortunistico; inoltre, non aveva rilevato che l'epoca alla quale il c.t.u aveva fatto risalire il riscontrato aggravamento dei postumi risultava posteriore pure al triennio dal quale l'INAIL aveva fatto decorrere la riduzione della rendita a seguito della visita di revisione dell'11 ottobre 2004;
in punto di fatto, a sostegno di tali affermazioni, la Corte accertava che: a seguito dell'infortunio sul lavoro del 14 ottobre 1992, l'Inail aveva costituito la rendita da inabilità permanente nella misura del 25% a decorrere dal 10 maggio 1994; a seguito di visita di revisione, a decorrere dal 6.12.1999, il grado di inabilità fu elevato al 35% ed all'esito di una seconda visita di revisione del 26 settembre 2000 tale grado fu ancora elevato al 40%, mentre a seguito dell'ultima visita di revisione dell'11 ottobre 2004 il grado d'inabilità era stato ridotto al 34% a seguito di miglioramento e ciò fu confermato dal giudizio medico effettuato a seguito dell'opposizione dell'assicurato il 30 luglio 2007;
ciò premesso, la Corte territoriale rilevava che dalla c.t.u. espletata era emerso che i postumi residuati dall'infortunio patito dal lavoratore avevano comportato una inabilità del 40% ma solo dal mese di giugno 2009, così che in definitiva la c.t.u. aveva confermato il giudizio dell'ottobre del 2004 reso in sede amministrativa e su tale punto era ormai sceso il giudicato per difetto di appello incidentale del M.V.;
avverso tale sentenza ricorre per cassazione M.V. sulla base di quattro motivi: a) violazione e o falsa applicazione degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ. in relazione alla proposizione di una nuova domanda dell'appellante costituita dalla prospettazione della violazione dell'art. 83 d.p.r. n. 1124 del 1965 non introdotta in primo grado; b) violazione e o falsa applicazione degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ. in relazione alla circostanza che la Corte d'appello aveva ammesso la produzione delle considerazioni mediche del 16 maggio 2011 a firma del Dirigente medico dell'Istituto non prodotte in primo grado; c) omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia rappresentato dal non aver rilevato, ai fini della valutazione di tardività, che l'esecuzione della visita di revisione contestata era avvenuta solo in data 11.10.2004, posto che l'INAIL aveva indicato erroneamente la data di decorrenza della rendita (30.11.1994 anziché 30.5.1994); d) omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia rappresentato dalla inesatta interpretazione della c.t.u svolta in primo grado;
resiste con controricorso l'Inail;
 

 

Considerato che
il primo motivo è infondato;
la questione richiamata dal ricorrente, riferita alla affermata novità del richiamo all'art. 83 d.p.r. n. 1124 del 1965 che l'Inail ha effettuato nel proporre appello alla sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto l'inabilità permanente derivante dall'infortunio del 14 ottobre 1992 pari alla misura del 40% a decorrere dal mese di giugno 2009, è stata affrontata da questa Corte di legittimità con le sentenze nn. 9515 del 1994, 765 del 1999, in modo difforme da quanto sostenuto dal ricorrente ed a tali sentenze va data continuità;
in particolare, si è affermato che alla stregua dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la misura della rendita di inabilità da infortunio può essere sottoposta a revisione, su domanda del titolare o ad iniziativa dell'Istituto assicuratore, nell'ipotesi di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro, a condizione che tali modificazioni si verifichino entro dieci anni dalla costituzione della rendita, derivando dal decorso di detto termine - che non è di decadenza o prescrizione ma incide sulla stessa fattispecie costitutiva del diritto e la cui osservanza deve essere accertata dal giudice di merito indipendentemente da qualsiasi eccezione di parte - la presunzione legale assoluta che i postumi dell'infortunio non siano più suscettibili nè di miglioramento nè di peggioramento; dunque, non si tratta di nuova domanda o di eccezione in senso stretto come tali soggette al regime fissato dall'art. 345 cod. proc. civ. e ben poteva l'appellante sollecitare il giudice dell'impugnazione ad accertare il diritto preteso dall'assicurato anche in relazione al disposto dell'art. 83 t.u. n. 1124 del 1965;
anche il secondo motivo è infondato perché è del tutto estraneo al tessuto motivazionale seguito dalla sentenza impugnata che non ha in alcun modo operato un autonomo giudizio medico legale ma si è rifatta, per ritenere infondata la domanda in applicazione del disposto dell'art. 83 t.u. n. 1124 del 1965, a quello espresso dal c.t.u. di primo grado che mai era stato contestato o impugnato dallo stesso appellato;
inoltre, posto che il ricorrente non si è fatto carico di spiegare le ragioni per le quali l'esclusione della produzione dell'atto a firma del Dirigente medico dell'Inail possano condurre ad un esito diverso del processo, va ricordato che questa Corte di cassazione ha più volte affermato (Cass. 19759 del 9 agosto 2017, n. 26157 del 2014) che la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata; 
il terzo motivo, con il quale si sostiene che in realtà già la visita di revisione richiesta dall'Inail, avvenuta il giorno 11 ottobre 2004, era illegittima in quanto successiva al decennio decorrente dal 10 maggio 2004, data di concessione della rendita, è infondato;
il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, stabilisce che trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere (richiesta o) disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio. Ne consegue che trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita essa non può più essere modificata, costituendo l’esclusivo periodo di osservazione entro il quale si può tenere conto dei mutamenti dello stato di inabilità del soggetto assicurato, determinandosi dopo il suo decorso una presunzione legale assoluta di immodificabilità dei postumi del fatto lesivo (cfr. da ultimo, Cass.17 febbraio 2011 n. 3870; Cass. n. 19589 del 2010);
questa Corte ha, inoltre, affermato che è ammissibile la revisione oltre il decennio (cfr. Cass. sez. un. 23 gennaio 2004 n. 1238 e 13 dicembre 2005 n. 27425; Cass. n. 20009 del 2010; Cass. n. 19589 del 2010) alla sola condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio, e purché l’Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all’interessato l’inizio del relativo procedimento (Cass. 17 febbraio 2011 n. 3870);
deve poi considerarsi, secondo una lettura costituzionalmente orientata della disciplina in materia (cfr. Corte Cost. n. 191 del 2005), che, ai fini della decorrenza del termine, il "dies a quo" è costituito dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, e non già da quella del provvedimento di liquidazione o di inizio della materiale corresponsione della rendita, posto che la data di costituzione della prestazione non è l’atto formale che costituisce il diritto, che ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva (Cass. sez. un. 29 novembre 1968 n. 6479; Cass. 15 giugno 1991 n. 6785; Cass. 26 maggio 1994 n. 5138; Cass. 29 agosto 1997 n. 8202; Cass. n. 27425/05), ma coincide con la data in cui diritto stesso decorre (Cass. 13 dicembre 2005 n. 27425; Cass. 14 agosto 2004 n. 15872; Cass. n. 6831/04);
applicando tali principi al caso di specie si deduce l'infondatezza del motivo in quanto lo stesso è privo della necessaria indicazione delle date significative in cui si articolò il procedimento di revisione, al fine di dimostrare il carattere decisivo della omessa considerazione di un fatto oggetto di discussione tra le parti - richiesto dall'art. 360, primo comma n.5) cod.proc.civ.-, e cioè la data della effettiva maturazione in capo al ricorrente del diritto alla rendita oggetto di revisione (restando anche contestata tra le parti la data di costituzione della rendita e cioè 10 maggio 1994 per il ricorrente, 30 novembre 1994 per l'Inail) nonché la data a cui si è fatto risalire il miglioramento accertato in occasione della visita di revisione avvenuta ri 1 ottobre 2004;
il quarto motivo è infondato giacché, senza neanche allegare o almeno riportare i passi salienti della c.t.u. di primo grado che si ritiene essere stata interpretata in modo errato dalla Corte d'appello di Roma, chiede a questa Corte di legittimità di accertare che la stessa c.t.u. aveva in realtà inteso affermare che alla data del 22 giugno 2009 il M.V. aveva subito la riduzione della propria capacità lavorativa nella misura del 40% ma ciò solo a conferma dell'aggravamento già intervenuto prima dell'11 ottobre 2004 e precisamente di quello accertato in occasione della precedente visita di revisione del 26 giugno 2000;
è evidente che la Corte territoriale, laddove ha affermato che il c.t.u. di primo grado aveva appurato che la riduzione della generica capacità lavorativa pari al 40% decorresse dal giugno 2009, non ha omesso di valutare i contenuti c.t.u. di primo grado, anzi è proprio sulla base di tale valutazione che la stessa Corte ha rilevato che sul punto era sceso il giudicato interno in mancanza di impugnazione incidentale da parte del M.V. per cui la motivazione non contiene la lacuna addebitatale; in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;
sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2001, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi; spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Ai sensi dell' art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2019.