Cassazione Penale, Sez. 3, 09 aprile 2019, n. 15517 - Rottura del bacino a seguito di caduta. Responsabilità del titolare dell'impresa di costruzioni


 

 

Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 08/03/2019

 

 

 

Fatto

 


l. Con sentenza in data 23.10.2018 il Tribunale di Torre Annunziata ha condannato F.M., in qualità di titolare dell'omonima impresa di costruzioni, alla pena di € 2.000 di ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui agli artt. 37, primo comma e 55, quinto comma lett. c) d. lgs 81/2008 per mancata adozione dei dispositivi di protezione individuali nel cantiere dove prestava attività come muratore A.C., infortunatosi sul posto di lavoro, fatto accertato il 30.10.2013. 
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio motivazionale, il travisamento della prova, costituita dalla deposizione dell'ispettore del lavoro, il quale aveva dichiarato non esservi certezza circa la presenza di A.C. nel cantiere nel giorno dell'accertamento, che aveva relazionato in tal senso al PM ma che aveva chiesto di ipotizzare una violazione di carattere amministrativo nei confronti del titolare del cantiere; ciò nonostante il Tribunale aveva affermato, facendo riferimento alla suddetta deposizione, che il A.C., ancorché non inquadrato come dipendente dell'imputato, si era infortunato quel giorno mentre lavorava alle sue dipendenze, così introducendo nel processo un'informazione insussistente e tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio motivazionale, l'omessa valutazione di una prova decisiva, costituita dalla deposizione del proprietario dell'appartamento ove era stato istallato il cantiere e committente dei lavori, che aveva dichiarato, in totale contrasto da quanto riferito dal A.C., ovverosia dal lavoratore asseritamente infortunatosi, che nel bagno non erano mai stati sostituiti i pavimenti essendo stato l'intervento limitato alla sola sostituzione dei sanitari e dei rubinetti, e che non aveva mai visto quando si era recato a visionare l'andamento dei lavori il A.C. tra coloro che lavoravano nel cantiere.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancata valutazione delle dichiarazioni della vittima dell'infortunio e di documenti, tanto più necessaria avendo l'ispettore del lavoro negato l'infortunio, con conseguente insussistenza dell'apparato logico argomentativo a fondamento del convincimento espresso dal giudice.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo non può ritenersi ammissibile, difettando i presupposti per la ravvisabilità dell'eccepito travisamento della prova, ricorrente solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia, a condizione che l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale travisato.
Il Tribunale risulta aver fondato la penale responsabilità dell'Imputato essenzialmente sulle dichiarazioni di A.C. che ha confermato, stando alla stessa documentazione allegata al ricorso, ovverosia ai verbali di udienza, la sua presenza sul cantiere, ovverosia nell'appartamento il cui proprietario aveva commissionato dei lavori di parziale rifacimento del bagno, e l'infortunio subito, costituito dalla rottura del bacino a seguito di caduta, senza che gli fossero stati fatti mai seguire corsi di formazione in materia di sicurezza, né gli fossero stati mai forniti dispositivi di protezione individuali. Da nessuna contraddittorietà risulta affetta la motivazione della sentenza impugnata, non ravvisandosi nessun contrasto tra tali informazioni e la deposizione dell'ispettore del lavoro, limitatosi ad affermare che il A.C. non risultava formalmente inquadrato alle dipendenze dell'imputato, fatto questo pacifico in quanto coincidente con la testimonianza resa dallo stesso infortunato, e che il A.C. si era infortunato sul cantiere. Se è vero che dalla sua deposizione emerge altresì che egli non avesse certezza della presenza dell'uomo in quel cantiere, ciò non esclude che abbia comunque elevato contravvenzione amministrativa nei confronti dell'imputato in forza del riferito incidente sul lavoro subito dal A.C. e dell'accertata committenza dei lavori al F.M., avvalorata dall'ottemperanza di quest'ultimo alle prescrizioni impartitegli, risultante dalla sua sottoscrizione apposta in calce sia al verbale di accertamento sia al successivo verbale di constatazione dell'attuazione di quanto prescritto. Non potendo questa Corte di legittimità procedere alla rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, il cui apprezzamento spetta solo al giudice di merito, deve ciò nondimeno escludersi che l'informazione riprodotta in sentenza non corrisponda alle fonti di prova acquisite nel corso dell'istruttoria.
2. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che le doglianze articolate dalla difesa si appuntano, senza individuare vizi logici o fratture argomentative della sentenza impugnata, esclusivamente sulle valutazioni rese dal giudice di merito, nella disamina del compendio istruttorio, risultando perciò inammissibili. Il vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità deve essere diretto ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, che va non solo identificato come illogicità manifesta della motivazione o come omissione argomentativa, intesa sia quale mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia quale carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato, ma deve essere altresì decisivo, ovverosia idoneo ad incidere sul compendio indiziario così da incrinarne la capacità dimostrativa, non potendo il sindacato di legittimità, riservato a questa Corte, dilatarsi nella indiscriminata rivalutazione dell'intero materiale probatorio che si risolverebbe in un nuovo giudizio di merito. Ciò posto, non risulta quale valore decisivo rivestano le prove evidenziate dalla difesa, volto cioè a disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati: emerge infatti dalle deposizioni riprodotte in ricorso solo che il committente dei lavori, che peraltro afferma di essersi recato nel cantiere solo qualche volta, di non conoscere il A.C., fatto questo che non riveste valore dirimente ai fini della presenza effettiva di quest'ultimo nell'appartamento, e che il A.C. avrebbe, in contrasto con quanto riferito dal committente, che i lavori eseguiti avrebbero contemplato la sostituzione dei pavimenti del bagno, circostanza questa oltremodo inconferente ai fini dell'omesso apprestamento dei presidi di sicurezza e che neppure è indice di un contenuto mendace della sua deposizione.
3. Il terzo motivo risulta all'evidenza aspecifico, limitandosi la difesa a contestare genericamente la motivazione resa dal Tribunale senza individuare gli specifici punti della sentenza censurati, né confrontarsi con le affermazioni ivi contenute che non vengono sovvertite o confutate sul piano logico o giuridico. Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte la mancanza di specificità del motivo nel ricorso per cassazione, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, la quale non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, cade nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 6, n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, Rv. 256133).
Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente a norma dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso l'8.3.2019