Ministero dell'interno
Circolare 17 aprile 1985, n. 10
D.M. 26 marzo 1985 “Procedure e requisiti per l'autorizzazione e la iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818”.

 

Ai sensi della legge n. 818 del 7-12-1984, articolo 1, con decreto del Ministro dell'Interno in data 26-3-1985, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono state stabilite le procedure ed i requisiti necessari per l'autorizzazione a rilasciare certificazioni e per l'iscrizione di Enti e Laboratori negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui ai commi secondo e terzo del precitato articolo
L'articolo 1, primo comma, del D.M. in argomento stabilisce che enti e laboratori, autorizzati dal Ministero dell'Interno previo accertamento dei requisiti di cui al decreto stesso, rilasciano le certificazioni di prova, che i Comandi dei vigili del fuoco possono richiedere al fine dell'approvazione di un progetto e/o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, ai sensi della legge precitata.
Il richiamato articolo del decreto puntualizza inoltre che tali certificazioni riguardano l'accertamento dei requisiti stabiliti o richiamati dalle norme di prevenzione incendi con l'adozione delle procedure stabilite dalle stesse o, in assenza, di quelle procedure poste in essere presso il Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nel campo delle certificazioni rilasciate da enti e laboratori autorizzati da questo Ministero rientrano anche le certificazioni necessarie per ottenere, da parte del Ministero dell'Interno, l'approvazione di tipo e la omologazione ai fini della prevenzione incendi, dei materiali, dei dispositivi, dei componenti e degli impianti nei casi in cui ciò è regolato da specifiche norme in materia. Ulteriore precisazione al riguardo è contenuta nel comma 2 dell'articolo 13 del decreto di cui trattasi.
Gli articoli 2 e 3 determinano rispettivamente alcune caratteristiche professionali richieste al personale del laboratorio nonché il periodo minimo di attività che il laboratorio deve aver maturato ai fini del rilascio della autorizzazione.
L'articolo 4 tratta delle responsabilità del direttore del laboratorio ed evidenzia il divieto di operare, nel campo delle certificazioni di prova, in favore di richiedenti con i quali il laboratorio abbia rapporti di interdipendenza o interessi commerciali.
In merito al comma 1 dell'articolo 5, si ritiene opportuno precisare che, nel caso in cui in un determinato settore di certificazione le modalità di prova non siano espressamente contenute nella norma di prevenzione incendi, il Centro studi ed esperienze, su richiesta dei laboratori, è tenuto a comunicare con il necessario dettaglio le specifiche modalità di prova, in uso presso il Centro studi ed esperienze stesso, al fine di consentire ai medesimi di predisporre le procedure e le attrezzature che il caso richiede per ottenere l'autorizzazione a certificare nel settore stesso.
Il Centro studi ed esperienze, parimenti, dovrà comunicare ai laboratori, già autorizzati da questo Ministero, le eventuali variazioni inerenti le modalità di prova e quanto altro indicato al comma 2 dell'articolo 5.
L'articolo 6 concerne le verifiche ed i controlli che questa Amministrazione esegue sui laboratori, prima dell'autorizzazione e nel corso dell'esercizio, nonché la competenza in materia del Centro studi ed esperienze.
Gli articoli 7, 8, 9 e 10 trattano delle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione, della validità e della possibilità di revoca della stessa nonché della formazione e pubblicazione degli elenchi dei laboratori autorizzati.
Le richieste delle certificazioni di prova, secondo quanto specificato all'art. 12, comportano, da parte dei richiedenti, la presentazione delle necessarie documentazioni e campionature che i laboratori sono tenuti ad indicare.
A tal fine il Centro studi ed esperienze, nell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma primo, punto a) e dal comma secondo dell'articolo stesso, provvede a predisporre, in congruenza con le proprie procedure in materia di certificazioni, modelli unificati per la presentazione della documentazione necessaria nonché a definire, in via generale, le caratteristiche delle campionature occorrenti ai laboratori per l'esecuzione delle prove inerenti ogni singolo tipo di materiale, manufatto, ecc.
Ove non stabilito da specifiche norme, il Centro studi ed esperienze provvederà inoltre a fissare il periodo di validità dei vari tipi di certificazioni, da riportarsi sulle stesse, a cura del laboratorio certificante, per ogni tipo di materiale, manufatto, ecc. sottoposto a prova (art. 15).
L'articolo 17 riguarda l'autorizzazione provvisoria dei laboratori ad emettere certificazioni di prova, in attesa della pubblicazione degli elenchi.
Si precisa in merito che i laboratori saranno autorizzati con appositi decreti ministeriali da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.