Ministero dell’Interno
Circolare 28 maggio 1985, n. 14
Normative di prevenzione incendi da applicarsi nell'ambito di comunità religiose.
 

Sono pervenuti da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e da comunità religiose interessate al problema quesiti riguardanti le norme di prevenzione incendi da applicarsi nell'ambito delle comunità suddette.
A tale riguardo si precisa che:
Per le comunità religiose non è direttamente ravvisabile una caratterizzazione ad hoc sotto il profilo antincendi e, infatti, il decreto interministeriale 16 febbraio 1982, recante l'elenco delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi, non prevede una voce specifica in tal senso. Comunità del tipo accennato riuniscono, di norma, persone che vivono per scopi religiosi in uno stesso fabbricato, permanentemente residenti negli stessi ambienti con comportamenti umani, densità di affollamento e situazione dei luoghi in generale molto simili a quanto si verifica nell'ambito di un comune fabbricato di civile abitazione.
Premesso tale asserto di validità generale, le comunità religiose rientrano negli obblighi dell'attuale normativa di prevenzione incendi in tutti quei casi in cui, da parte e nell'ambito della comunità, siano esercite attività specifiche che, come tali, rientrano fra quelle contemplate nell'elenco allegato al predetto decreto 16 febbraio 1982. A titolo esemplificativo l'obbligo di osservanza delle norme di prevenzione incendi sussiste ove, nell'ambito della comunità religiosa, siano operanti scuole con più di 100 persone presenti, posti letto in numero maggiore di 25 utilizzati come albergo, pensione, dormitorio e simili ovvero come ospedale, casa di cura esimili, locali di spettacolo o trattenimento con capienza superiore a 100 posti, depositi di merci pericolose nonché‚ impianti tecnologici e servizi (centrali termiche o di condizionamento, autorimesse ecc.) aventi caratteristiche tali da rientrare tra le attività pure soggette al controllo di prevenzione incendi.
In conclusione, per le comunità religiose, in quanto tali, non si ravvisa alcuna necessità di prevedere una normativa specifica di prevenzione incendi, essendo estranea al problema la particolare qualificazione di chi esplica l'attività soggetta.
 

Il Direttore Generale
GOMEZ PALOMA