Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell’Interno
Circolare 11 dicembre 1985, n. 36
"Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi."
 

Pervengono a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni di prevenzione incendi sia dal punto di vista tecnico che procedurale.
Al riguardo, per uniformità di indirizzo e per consentire una corretta interpretazione delle normative esistenti, tenendo conto anche della prossima scadenza del 31 dicembre 1985 per la presentazione delle istanze per l'ottenimento del nulla osta provvisorio, si forniscono di seguito i chiarimenti ad alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 tenendo conto delle modificazioni intervenute con il decreto ministeriale 27 marzo 1985.
Per alcuni problemi specifici rientranti nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982 é stato acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (C.C.T.S.).
I comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge n. 818/1984, che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterranno pertanto, ai chiarimenti e ai pareri di seguito riportati per l'espletamento della loro attività.

1)
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 1): Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globale in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm³/h.

Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 2): Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h.

Chiarimento
: Gli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili non rientrano tra le attività di cui ai punti 1) e 2) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco.

2)
  Decreto ministeriale 27 marzo 1985- art. 1 (punto 15) decreto ministeriale 16 febbraio 1982):
Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc;
per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc.
 

Chiarimento: I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
per uso industriale: sono quelli destinati e inseriti nei cicli di produzione industriale;
per uso artigianale sono quelli destinati all'esercizio di attività artigianali;
per uso agricolo sono quelli destinati all'esercizio di aziende agricole;
per uso privato sono quelli necessari per:
riscaldamento di ambienti;
produzione di acqua calda per edifici civili;
cucine e lavaggio stoviglie;
sterilizzazione e disinfezioni mediche;
lavaggio biancheria;
distruzione rifiuti;
forni da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali non combustibili né infiammabili.

3)
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 18): Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.

Chiarimento
: Perimpianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio o miscele per autotrazione si intendono quelli definiti all'art. 82 del decreto ministeriale 31 luglio 1934.

4)
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 36): Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato.

Chiarimento
: Tenuto conto che le attività indicate al punto 36) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 si riferiscono ad una entità unica, comprendente sia l'impianto per l'essiccazione che il relativo deposito di prodotto essiccato, sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco le attività nelle quali l'impianto di essiccazione è ubicato nello stesso locale destinato al deposito del prodotto essiccato.

5)
 
Decreto ministeriale 27 marzo 1985- art. 2 (punto 46) decreto ministeriale 16 febbraio 1982): Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:
- da 50 a 1.000 q.li;
- superiori a 1.000 q.li.

Chiarimento
: Tenuto conto della equivalenza delle condizioni ambientali potenzialmente influenti ai fini del rischio d'incendio, possono considerarsi all'aperto anche i depositi dei prodotti di cui al punto 46) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 aventi protezioni orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici realizzati con materiali di qualsiasi genere.
Tali depositi possono avere pareti perimetrali continue purché almeno una di tali pareti sia provvista di aperture di aerazione senza infissi d'ampiezza non inferiore al 50 % della superficie della parete stessa.
Le distanze di sicurezza esterne vanno misurate tra il perimetro del deposito ed il perimetro del più vicino fabbricato esterno all'attività o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili (decreto ministeriale 30 novembre 1983).
Ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di sicurezza antincendi per le attività di cui al punto 46) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si intendono "fabbricati esterni" quelli ubicati fuori dei confini del complesso aziendale e che hanno una destinazione diversa da quella dell'attività in argomento.
Per prodotti affini si intendono i prodotti di cui sopra aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da rendere possibili processi di combustione.

6)
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 60): Depositidi concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li.

Chiarimento
: I depositi indicati al punto 60) sono da intendersi quelli aventi quantitativi in deposito superiori a 500 q.li.

7)
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 72): Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a nove autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti.

Chiarimento
: Per autoveicolo si intende un "veicolo o macchina a combustione interna" (decreto ministeriale 20 novembre 1981).
L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli in riparazione ricade sotto la responsabilità del titolare dell'attività in analogia a quanto già previsto dal decreto ministeriale 20 novembre 1981 per le autorimesse.

8)
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 75): Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).

Chiarimento
: Le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico, autorizzate dal medico provinciale a norma dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, non rientrano tra le attività di cui al punto 75) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, limitatamente a tali utilizzazioni

9)
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 83): Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.

Parere C.C.T.S.
: I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica numero 577/82. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del decreto ministeriale citato.

10)
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 84): alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre venticinque posti-letto.

Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 85): Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre cento persone presenti.

Parere C.C.T.S.
: Le residenze turistico-alberghiere, le case e appartamenti per vacanze, così come definiti all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983), le caserme e le case di reclusione, non rientrano tra le attività di cui ai punti 84) o 85) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto non sono attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco.

11)
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 87): Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi.

Chiarimento
: Rientrano tra le attività di cui al punto 87) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m².

12)
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 90): Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.

Chiarimento
: Da più parti, e segnatamente dall'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, viene richiesto di conoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti ai controlli da parte dei vigili del fuoco.
Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco:
a) non sono compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982. Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti di produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;
b) sono invece compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.; per tali edifici, in relazione all'uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte.
Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/82.

13)
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 91): Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h.

Parere C.C.T.S.
: Gli impianti per la produzione del calore, nei quali avvenga la variazione del tipo di combustibile di alimentazione (ad esempio da liquido a gassoso), possono essere considerati "esistenti" ai fini dell'applicazione della legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Nel caso di sostituzione del generatore di calore il certificato di prevenzione incendi mantiene la propria validità a condizione che la potenza termica resa al focolare non superi il 20 % di quella preesistente e che risultino osservate le relative disposizioni di sicurezza e fermi restando i limiti di assoggettabilità ai controlli dei vigili del fuoco.

Chiarimento: Le disposizioni contenute nella lettera-circolare n. 8419/4183 dell'11 agosto 1975 relative ai generatori di aria calda per impianti di riscaldamento in ambienti industriali, si applicano anche nel settore artigianale e agricolo e vanno estese agli impianti funzionanti con combustibile liquido o solido, ferme restando le condizioni e le limitazioni ivi previste.

14)
Protezione contro le scariche atmosferiche:

Parere C.C.T.S.
: L'obbligo della protezione contro le scariche atmosferiche, ai fini del rilascio delle autorizzazioni antincendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, sussiste per le attività indicate nelle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, e nei casi ove è espressamente previsto da specifiche norme antincendio.

15)
Applicazione art. 4 legge n. 818/84:

Parere C.C.T.S.
: Al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, in attuazione dell'art. 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, può farsi luogo, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi e impianti antincendi, mediante effettuazione di entrambi i seguenti tipi di controlli:
A) controllo dell'esistenza dei dispositivo, sistemi ed impianti, espressamente finalizzati alla prevenzione incendi direttamente inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività;
B) controlli dell'efficienza dei dispositivo, sistemi ed impianti non inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività, e finalizzati alla protezione attiva antincendi.
L'avvenuta effettuazione del controllo di cui al punto A) costituisce presunzione di efficienza dei dispositivo, sistemi ed impianti controllati e può essere attestata anche dal titolare dell'attività.
I controlli di cui al punto B) debbono formare oggetto di accertamenti in loco eseguiti dal comando provinciale dei vigili del fuoco ovvero di perizia giurata.

16)
Punto 2.2 allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985:

Chiarimento
: La direttiva contenuta nel primo comma del punto 2.2 dell'allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985 è da applicarsi all'attività che non hanno relazione diretta o indiretta tra loro in analogia a quanto indicato nell'ultimo comma del punto 2.1 dello stesso allegato A.
 

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Si prega di dare alla presente circolare la più ampia diffusione presso le amministrazioni locali, gli ordini professionali, le categorie interessate, ecc.

Il Ministro: SCALFARO