Ministero dell'interno
Decreto 27 marzo 1985

Il Ministro dell'interno,
di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
 

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi;
Considerata l'opportunità di modificare i punti 15) e 46) del relativo allegato;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983) recante “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”;
 

Decreta:
 

Art. 1.

Il punto 15) dell'allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982 di cui in premessa è sostituito dal seguente:
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5a 25 mc                                             6
b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc         3.
 

Art. 2.

Il punto 46) dell'allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982 di cui in premessa è sostituito dal seguente:
46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983 indicato in premessa:
da 50 a 1.000 q.li                 6
superiori a 1.000 q.li            3 .