Categoria: Prassi amministrativa
Visite: 3795

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
Circolare n. 42 MI.SA (86) 22

 

Prot. n° 25750/4101                                               

Roma, 17 dicembre 1986
 

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi.

Di seguito alla circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre 1985) si ritiene opportuno, per uniformità di indirizzo, riportare i più significativi quesiti di prevenzione incendi posti a questa amministrazione nel corso del corrente anno, nonché i chiarimenti formulati, sentito, ove necessario, il parere del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
I comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge n. 818/1984 che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterranno, pertanto, ai concetti contenuti nei chiarimenti di seguito riportati.

1) Punto 75) D.M. 16 febbraio 1982 - limiti inferiori
Gli istituti, i laboratori, gli stabilimenti e i depositi in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali rientrano nel punto 75) del D.M. 16 febbraio 1982 se impiegano isotopi radioattivi eccedenti i limiti stabiliti dall'articolo 110 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, che rimanda agli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 14 luglio 1970.
Resta valido quanto chiarito nel punto 8 della circolare ministeriale n. 36 dell'11 dicembre 1985 per le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico autorizzate dal medico provinciale a norma dell'art. 96 del citato D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

2) Case da gioco - punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti)
Le “case da gioco” sono locali di spettacolo e di trattenimento e pertanto sono comprese al punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44, 45 e ferme restando le competenze delle Commissioni provinciali di vigilanza.

3) Sale consiliari - punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a cento posti)
Le “Sale consiliari” (sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc.) non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1 e pertanto non sono comprese nel punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

4) Locali di spettacolo e trattenimento - punto 1 dell'art. 2 del D.M. 6 luglio 1983 - passaggi in genere
Per “passaggi in genere” si intendono i percorsi “esterni” al locale di spettacolo o trattenimento verso le uscite.

5) Locali di spettacolo e trattenimento con capienza inferiore a 150 posti - numero delle uscite
Tutti i locali classificati all'art. 17 della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, con capienza inferiore a 150 posti possono essere dotati di due sole uscite, in analogia a quanto già previsto dalla circolare n. 79 del 27 agosto 1971 per i locali indicati al punto 4 del citato art. 17 della circolare n. 16/1951.

6) Circolare n. 16 del 16 giugno 1980 - punto B.3 - applicabilità alle sale da ballo
Il punto B.3 della circolare n. 16 del 16 giugno 1980 è applicabile unicamente alle multisale cinematografiche e non alle multisale da ballo che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendi.

7) Locali di spettacolo e trattenimento - Installazione di cucine a gas con densità non superiore a 0,8
L'installazione di cucine alimentate a gas con densità non superiore 0,8 a servizio di locali di spettacolo e trattenimento è consentita purché le cucine siano installate in locali appositi. La comunicazione tra il locale di spettacolo e di trattenimento con quello in cui sono installate le cucine, deve avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del decreto ministeriale 30 novembre 1983.
Devono comunque essere osservate tutte le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la lettera circolare n. 8242/4183 del 5 aprile 1979 che non può essere applicata al caso di specie essendo relativa ad impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendio.

8) Edifici destinati al culto - punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti)
Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1, e pertanto non sono compresi nel punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982. Sono comunque salve le disposizioni contenute nell'art. 15, punto 5 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.

9) Decreto ministeriale 6 luglio 1983, e successive variazioni e/o integrazioni - applicabilità ai materiali di allestimento (stands) utilizzati nelle mostre e fiere
In attesa dell'emanazione delle specifiche normative ed in considerazione che il decreto ministeriale 6 luglio 1983 e successive variazioni e/o integrazioni non fa riferimento ai materiali di allestimento di tipo standistico utilizzati per mostre e fiere, le commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco, possono accettare per la realizzazione degli stands, la posa in opera di materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco. Sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza mediante l'utilizzo di squadre di vigilanza aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall'organo di controllo. Per la composizione numerica delle predette squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio conseguente all'utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico, di materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata efficacia.

10) Art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini - punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 (Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 postiletto).
- alberghi: rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982;
- motels: rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982;
- villaggi-albergo: rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982;
- residenze turistico-alberghiere: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 (vedi circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985);
- campeggi: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982; gli stessi sono sottoposti al controllo di una apposita Commissione, della quale fa parte il Comandante provinciale dei vigili del fuoco, prevista dall'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 326, nonché dall'art. 4, 2° comma, del D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869, attuativo della citata legge n. 326;
- villaggi turistici: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
- alloggi agro-turistici: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
- affittacamere: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
- case e appartamenti per vacanze: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 (vedi circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985);
- case per ferie: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
- ostelli per la gioventù: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
- rifugi alpini: i rifugi alpini intesi come locali aventi per requisito fondamentale il ricovero per alpinisti, come base per escursioni o ascensioni e come riparo e sosta al rientro in caso di avverse condizioni meteorologiche, non rientrano nel punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982. Devono comunque essere osservati, sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, i divieti ed obblighi imposti dai punti 7, 8, 10, 11 dell'allegato A alla legge n. 406 del 19 luglio 1980 che prevedono, riferiti al caso specifico di rifugi alpini, quanto segue:
1) il divieto di impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe e apparecchi di riscaldamento in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
2) il divieto di tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività;
3) l'obbligo di tenere in chiara evidenza, in ogni locale le indicazioni sui provvedimenti più appropriati da adottare e le istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli utenti;
4) l'obbligo di installare un estintore di classe 5A ogni 20 m² di superficie netta.
Restano comunque soggette ai controlli antincendio le aree a rischio specifico quali impianti per la produzione del calore (centrali termiche, cucine, ecc. con potenzialità superiore a 100.000 cal/h), gruppi elettrogeni, ecc. e qualsiasi attività rientrante nel D.M. 16 febbraio 1982.

11) Densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali
Per la determinazione della densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali può essere accettata una dichiarazione del titolare dell'attività circa il numero dei dipendenti impiegati negli uffici e tale dato dovrà essere aumentato del 20%.

12) Negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, librerie - D.M. 16 febbraio 1982
I negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie rientrano unicamente nel punto 87) del D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino i 400 m² di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi.

13) Ascensori e montacarichi - rilascio del nulla osta provvisorio - condotti suborizzontali per l'aerazione dei locali macchina
Ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio previsto dalla legge n. 818/1984 è ammessa l'installazione di condotti suborizzontali per l'aerazione del locale macchina a condizione che sia assicurato un adeguato tiraggio a mezzo di elettroventilatori di caratteristiche idonee.