Tipologia: CCNL
Data firma: 23 luglio 1988
Validità: 10.07.1988 - 30.06.1991
Parti: Fnaat-Cna, Associazione Nazionale Artigiani della Ceramica, Vetro ed Affini, Casa, Claii e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcid-Uil
Settori: Chimici, Ceramica ecc., Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 Capitolo I
Art. 1. - Sfera di applicazione
Art. 2. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 3. - Reclami e controversie
Art. 4. - Decorrenza e durata
Art. 5. - Enti bilaterali
Capitolo II Osservatori - Rapporti decentrati - Livello regionale di trattativa
Art. 6. - Osservatori
Art. 7. - Rapporti decentrati
Art. 8. - Livello regionale di contrattazione
Art. 9. - Lavorazione conto terzi
Art. 10. - Formazione professionale
Capitolo III
Art. 11. - Accordo Interconfederale
• Accordo 21-7-88
Art. 12. - Diritto di assemblea
Art. 13. - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 14. - Contributi sindacali
• Delega Fac-Simile
Art. 15. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Art. 16. - Affissioni
Capitolo IV
Art. 17. - Assunzione
Art. 18. - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 19. - Periodo di prova
Art. 20. - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Art. 21. - Orario di lavoro
Art. 22. - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 23. - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 24. - Lavoro a tempo parziale
Art. 25. - Contratto a termine
Art. 26. - Turnisti a ciclo continuo
Art. 27. - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 28. - Riposo settimanale
Art. 29. - Criteri di calcolo dei ratei di maturazione
Art. 30. - Festività
Art. 31. - Riposi retribuiti
Art. 32. - Ferie
Art. 33. - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 34. - Assenze e recuperi
Art. 35. - Mano d'opera femminile
Art. 36. - Congedo matrimoniale
Art. 37. - Maternità
Art. 38. - Lavoratori studenti
Art. 39. - Diritto allo studio
Art. 40. - Servizio militare
Art. 41. - Trasferte
• A) Lavoratori ai quali si applica la normativa operai
o a) Spese di viaggio.
o b) Ore di viaggio.
o c) Vitto e alloggio.
 o d) Mezzi di trasporto propri.
• B) Lavoratori ai quali si applica la normativa impiegati
Art. 42. - Ambiente di lavoro - Salute - Prevenzione
Art. 43. - Prevenzione delle malattie professionali
Art. 44. - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
• Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
• Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 44 bis - Aspettativa
Art. 45. - Rapporti in azienda
Art. 46. - Provvedimenti disciplinari
Art. 47. - Licenziamento senza preavviso
Art. 48. - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 49. - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 50. - Abiti da lavoro
Art. 51. - Utensili e materiali e loro conservazione
Art. 52. - Cessione, trasformazione e trapasso d'impresa
Art. 53. - Indennità in caso di morte
Art. 54. - Classificazione dei lavoratori
• Declaratorie e livelli
Art. 55. - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 56. - Minimi tabellari
• Tabella A
• Tabella B
• Norma transitoria
• Incremento retributivo regionale
Art. 57. - Aumenti periodici di anzianità
Art. 58. - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 59. - Gratifica feriale
Art. 60. - Tredicesima
Art. 61. - Lavoro a cottimo
Art. 62. - Indennità maneggio denaro e cauzione
Art. 63. - Indennità di trasporto
Art. 64. - Trattamento di fine rapporto
Art. 65. - Una tantum
Capitolo V Regolamentazione dell'apprendistato
Art. 66. - Norme generali
Art. 67. - Periodo di prova
Art. 68. - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 69. - Minimi tabellari apprendisti
Art. 70. - Ferie
Art. 71. - Malattia
Art. 72. - Insegnamento complementare
Art. 73. - Attribuzione della qualifica
Art. 74. - Durata apprendistato
Art. 75. - Retribuzione apprendisti
Art. 76. - Apprendistato ultraventenni
Allegato al CCNL - Ceramica artigiani
Estratto della legge 1987/56
Legge 1982/297
Legge 1990/108

Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane della Ceramica, Terracotta, Gres, Decorazioni di piastrelle

Stipulato in Roma, il 23 Luglio 1988 tra la Federazione Nazionale Artigianato Artistico e Tradizionale (Fnaat) della Cna [..], assistiti (per) [dal]la Cna […], l'Associazione Nazionale Artigiani della Ceramica, Vetro ed Affini, aderenti alla Confartigianato […], con l'assistenza della Confartigianato […], la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casa) […] e con l'intervento della Federazione Nazionale dei Mestieri Artistici e Tradizionali […], la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) […] e la Filcea-Cgil […] con la partecipazione del Direttivo Nazionale e delle strutture territoriali e Regionali interessate, e l'assistenza della Cgil […], la Flerica-Cisl […] con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Liberi […], la Uilcid-Uil […] con la partecipazione dell'Esecutivo Nazionale e delle strutture Territoriali e Regionali interessate, con l'assistenza della Uil […]

Capitolo I
Art. 1. - Sfera di applicazione

Il presente Contratto si applica a tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti delle imprese iscritte all'albo artigiano ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, delle attività ceramica, porcellane, gres e decorazioni di piastrelle.

Art. 5. - Enti bilaterali
Le parti stipulanti il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla base dell'art. 4 dell'Accordo Interconfederale del 21 dicembre 1983 e dell'Accordo Interconfederale del 27 febbraio 1987, nel confermare e sottolineare il comune interesse per le costituzioni ed il più ampio sviluppo degli enti bilaterali, si impegnano ad incontrarsi, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, ai vari livelli territoriali sia per esaminare e risolvere i problemi inerenti alla costituzione degli enti stessi, possibilmente a livello intercategoriale, sia per verificare l'andamento di quelli già costituiti ed avviati.

Capitolo II Osservatori - Rapporti decentrati - Livello regionale di trattativa
[…]
Le Associazioni artigiane e la Fulc concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti fra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda nel reciproco confronto uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.
Le parti concordano che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale da Enti pubblici Nazionali o Regionali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.

Art. 6. - Osservatori
Le Associazioni artigiane e la Fulc concordano di realizzare i reciproci rapporti individuando nel livello nazionale e regionale la sede più idonea allo svolgimento del sistema di informazioni.
Le parti individuano nella costituzione di « osservatori nazionali e regionali » di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate. Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali (aree sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti degli osservatori saranno:
- l'acquisizione delle informazioni e il confronto relativi ai progetti e alle scelte di politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per il comparto;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, CFL, occupazione femminile, lavoro a domicilio;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati ecc.;
[…]
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- l'esame sulla base di dati oggettivi del problema relativi all'ambiente per possibili proposte di soluzioni, con l'eventuale coinvolgimento degli enti pubblici, nell'ambito delle leggi vigenti in materia.

Art. 7. - Rapporti decentrati
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati al livello decentrato, regionale e territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica Amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di enti pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo dei servizi alle imprese, innovazione tecnologica);
[…]
- l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro;
- l'attivazione di iniziative congiunte in tema di ambiente ed ecologia;
[…]

Art. 8. - Livello regionale di contrattazione
Le parti concordano nella individuazione di un livello regionale di contrattazione, che terrà conto delle condizioni socio-economiche e delle dinamiche occupazionali del territorio, e che costituirà la sede contrattuale alla quale le parti affidano lo svolgimento dell'attività rivendicativa. Relativamente a tale livello, le parti riconfermano quanto previsto dallo Accordo Interconfederale del 27 febbraio 1987 in merito alla non ripetitività dei livelli di contrattazione.
In particolare potranno essere oggetto di negoziato a livello regionale i seguenti temi:
- piani decentrati di utilizzo per la formazione professionale;
- la gestione dell'Accordo Nazionale sulla mobilità sulla base delle innovazioni legislative necessarie;
- la gestione dell'Accordo Interconfederale del 27 febbraio 1987 relativamente a CFL, mobilità ecc.;
[…]

Art. 9. - Lavorazione conto terzi
Le aziende committenti lavorazioni conto terzi, richiederanno alle imprese esecutrici del comparto economico artigiano l'impegno all'applicazione del presente CCNL.

Art. 10. - Formazione professionale
Al fine di favorire e promuovere in accordo con l'Ente Regione, o con l'Ente locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale, le parti si impegnano a presentare congiuntamente programmi specificati per mestiere. Le parti firmatarie del presente CCNL dichiarano altresì la propria disponibilità a partecipare alla impostazione e gestione dei corsi stessi.
A tal fine le parti si incontreranno nel mese di febbraio di ogni anno per valutare le lavorazioni e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali lavorazioni o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.
Entro il successivo mese di aprile dovranno essere presentati all'Ente Regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della Regione e dell'Ente locale ed un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso.
Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le attrezzature per la suddetta formazione pratica.
Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato formazione pratica. L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di 6 (sei) mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della legge 14.11.1967 n. 1146.

Capitolo III
Art. 11. - Accordo Interconfederale

Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21.7.1988 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.

Art. 12. - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
[…]

Art. 16. - Affissioni
L'impresa consentirà ai sindacati territoriali di categoria di far affiggere, possibilmente in spazi appositi, comunicazioni attinenti alla regolamentazione del rapporto di lavoro.
[…]

Capitolo IV
Art. 17. - Assunzione

[…]
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.

Art. 21. - Orario di lavoro
Premesso che la durata massima dell'orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale è fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni dal lunedì al venerdì.
[…]
Al fine di consentire di far fronte ad esigenze produttive che prevedano picchi e flessi, a livello regionale potrà essere oggetto di negoziato la gestione dei regimi annui di orario contrattuale di cui al presente articolo, ferma restando la quantità di orario prevista dal presente Contratto.

Art. 22. - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesse a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 64 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà di norma entro un periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
Fermo restando quanto sopra, ulteriori quote di flessibilità e le modalità di recupero del monte ore potranno essere definite tra le parti in sede regionale.
[…]
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero ed all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.

Art. 23. - Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo e trovare giustificazione in necessità aziendali di carattere imprescindibile.
La quantità di ore di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore non potrà comunque eccedere il tetto delle 280 ore annue.
Qualora si presenti l'esigenza di effettuare lavoro straordinario, le aziende ne daranno comunicazione preventiva ai rappresentanti dei lavoratori, ove esistano, e comunque, in mancanza di detti rappresentanti, direttamente al lavoratori.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro supplementare o straordinario.
Per il lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno ed a turni, sono corrisposte le seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione […]

Art. 26. - Turnisti a ciclo continuo
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Contratto i turnisti a ciclo continuo in servizio continuativo nelle 24 ore su sette giorni alla settimana godranno nel corso dell'anno solare secondo intese aziendali, di tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le festività infrasettimanali lavorate. Il godimento di riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività la corresponsione della sola maggiorazione prevista dall'art. 23.

Art. 27. - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
L'orario di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al R.D. del 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi e i portieri aventi alloggio locali dell'impresa e nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di legge.
L'orario contrattuale di lavoro per il singolo operaio viene ridotto a 50 ore settimanali.
[…]

Art. 28. - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per il personale di attesa o custodia e per quello adibito a turni di tipo continuo il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà « riposo compensativo ».
In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l'impresa dovrà preavvisare il lavoratore possibilmente 48 ore prima.
In mancanza di preavviso nel termine di almeno 24 ore il lavoratore che presterà la sua opera nella giornata di riposo compensativo, avrà diritto ad una maggiorazione pari a quella per il lavoro festivo.
Ai lavoratori impiegati, per il lavoro eventualmente prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, sarà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e la concessione al lavoratore di un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 34. - Assenze e recuperi
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 37. - Maternità
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
[…]

Art. 42. - Ambiente di lavoro - Salute - Prevenzione
1) Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni ambientali nocive.
2) Il rappresentante di bacino può richiedere, nelle sedi previste dall'accordo interconfederale facente parte integrale del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle cause che rendono nocività nell'ambiente di lavoro.
3) Tra OO.AA. e rappresentante di bacino, nelle sedi proposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose.
4) Le parti concordano di costituire commissioni sanitarie territoriali paritetiche. Tali commissioni potranno promuovere indagini sia di carattere tecnico che ambientali, per individuare i fattori di nocività e di conseguenza proporre soluzioni, tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la loro realizzazione e dei costi che esse comporteranno.
Per l'effettuazione delle indagini di cui sopra, sarà richiesto in via prioritaria l'intervento delle strutture pubbliche (USL medicina del lavoro e dei patronati). Qualora esistessero oneri per svolgere tali indagini, in quanto non coperte da strutture pubbliche, si procederà ad esaminare nelle commissioni di cui sopra, il merito dell'indagine e gli oneri conseguenti.
5) Su richiesta dei rappresentanti di bacino le imprese, tramite le OO.AA. informeranno circa eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate nei cicli produttivi a cui sono esposti i lavoratori, noti sulla base di acquisizione medico-scientifica sia a livello nazionale che internazionale.
L'informazione, se richiesta, deve attenere anche allo stato di applicazione delle leggi in materia, ed in particolare della legge 175/88 e della legge 475/88.
6) Verranno istituiti libretti sanitari di rischio e schede di maternità, in quanto previste dalle disposizioni legislative.
7) All'esame delle parti interessate saranno compresi i problemi relativi all'applicazione della direttiva CEE n. 86.188 riguardante la protezione di lavoratori contro i rischi dell'esposizione a rumore durante il lavoro.
8) Le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale e regionale, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta sorge la necessità in rapporto all'applicazione di Leggi Regionali o Nazionali, in materia o su espressa richiesta delle commissioni di cui al punto 4, o su esplicita richiesta fatta dall'osservatorio previsto dal presente contratto, articolo 6 ultimo capoverso.

Art. 43. - Prevenzione delle malattie professionali
Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.

Art. 44. - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore. Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
[…]

Art. 46. - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati solo dove possibile, con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentano risarcimento di danno dovranno essere versati all'Inps.
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
[…]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.

Art. 47. - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro, grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della impresa o di lavorazione o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 43 (provvedimenti disciplinari) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell'arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;
[…]
l) insubordinazione verso i superiori;
[…]

Art. 50. - Abiti da lavoro
Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l'impresa con oltre cinque dipendenti fornirà agli interessati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia, zoccoli) concorrendo nella spesa in ragione dell'80 per cento.
In via di principio l'assegnazione dell'indumento da lavoro non potrà avvenire che una volta all'anno dietro presentazione dell'indumento deteriorato.
[…]
Nell'eventualità che, fuori dai casi previsti dai precedenti commi, il lavoratore faccia richiesta di un indumento da adottare durante il lavoro, l'impresa in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, ne favorirà l'acquisto con facilitazioni di pagamento.

Art. 51. - Utensili e materiali e loro conservazione
Il lavoratore riceverà tutti gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione degli stessi.
Egli rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta sul salario delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso o logorio, sempreché siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.
Il lavoratore non potrà portare modifiche agli oggetti affidategli senza l'autorizzazione del responsabile.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.

Art. 61. - Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche.
[…]

Capitolo V Regolamentazione dell'apprendistato
Art. 66. - Norme generali

La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato della ceramica è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento dalle disposizioni del presente Accordo e, per quanto applicabile, dalle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

Art. 72. - Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza ai sensi dell'art. 17 del regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956 n. 1668 dei corsi di istruzione complementare, verranno concesse 3 ore settimanali per tutta la durata dei corsi stessi.