Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 15 aprile 2019, n. 16202 - Caduta di un lavoratore autonomo in subappalto a causa di una scarica elettrica mentre si trovava sulla benna. Responsabilità del legale rappresentante dell'impresa di costruzioni e del dipendente


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 23/01/2019

 

 

 

Fatto

 


1. D.R. e B.I. ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in riforma della pronuncia assolutoria emessa in primo grado, venivano dichiarati, esclusivamente agli effetti civili, responsabili del reato di cui all'art. 590 cod. pen. perché, il B.I. quale legale rappresentante della S.r.l. " B.I. Costruzioni", il D.R. quale dipendente della suddetta impresa, utilizzando quest'ultimo, di propria iniziativa, la benna di uno scavatore per il sollevamento di D.P., cagionavano lesioni personali guarite in giorni 382 al D.P., il quale, mentre era posizionato, in fase di sollevamento, sulla benna, con un cavo elettrico in mano, veniva investito, a causa della rottura della guaina di protezione del cavo, da una scarica elettrica, che determinava la sua caduta.
2. D.R. deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il D.P. tenne un comportamento abnorme, ponendo in essere un'attività che esulava totalmente dalle sue mansioni e che nessuno gli aveva richiesto ed effettuandola senza provvedere alla necessaria operazione di staccare la corrente elettrica. Questa è stata l'unica causa dell'evento, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado. Il D.P. era un lavoratore esterno, con cui era stato stipulato un contratto di subappalto per specifiche e limitate lavorazioni di carpenteria e che non aveva nessun motivo di spostare il cavo elettrico, che non era di intralcio alle sue lavorazioni ma, tutt'al più, a quelle di altri operai. E comunque costituisce norma generale, relativa a tutte le operazioni concernenti materiale elettrico, che, prima di effettuare qualsiasi adempimento, occorra interrompere il flusso di elettricità, ragion per cui la condotta della persona offesa non era in alcun modo prevedibile. Si è dunque interrotto il nesso causale.
2.1. La Corte territoriale ha comunque quantificato il concorso del danneggiato nella causazione dell'evento in misura assolutamente esigua (10%), poiché esso non avrebbe potuto considerarsi inferiore al 50%, considerato che fu il D.P. a chiedere al D.R. di issarlo sulla benna dell' escavatrice, senza alcuna precauzione, come riferito dalla stessa persona offesa.
2.2. La Corte d'appello avrebbe comunque dovuto, quantomeno in misura parziale, compensare le spese in relazione al riconosciuto concorso di colpa del danneggiato.
3. B.I. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'abnormità del comportamento della persona offesa, con argomentazioni non dissimili da quelle del ricorso del D.R., aggiungendo che anche quest'ultimo tenne una condotta esulante dalle proprie mansioni e imprevedibile, accettando di sollevare il D.P. ad un'altezza di 4 metri, sulla benna di una ruspa, senza che il D.P. indossasse neanche guanti protettivi. Comunque il cavo era a norma e integro e solo successivamente all'infortunio presentò dei fori. Correttamente, al riguardo, il Tribunale ha ritenuto che il cavo si fosse danneggiato durante l'operazione di riposizionamento a 4 metri da terra.
3.1.Anche il B.I. censura poi la quantificazione del concorso colposo del lavoratore infortunato, ritenuta ampiamente insufficiente.
3.2.Ingiustificata è anche la ripartizione interna del concorso colposo (80% a carico del datore di lavoro, B.I., e 20% a carico del D.R.), poiché la stessa Corte d'appello attribuisce una maggiore responsabilità in capo al D.R. nella causazione del sinistro.
3.3. Anche il B.I. censura poi la mancata compensazione delle spese, con argomenti analoghi a quelli del D.R..
4. Con memoria depositata il 7 gennaio 2019, la persona offesa, D.P., ha chiesto declaratoria di inammissibilità o rigetto dei ricorsi.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


l. Il primo motivo del ricorso del D.R. è infondato. Il comportamento del lavoratore può essere ritenuto abnorme allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell'esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267 del 10-11-2009, Rv. 246695). È dunque abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli (Cass., Sez. 4, n. 23292 del 28-4-2011, Rv. 250710) o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell'ambito del ciclo produttivo ( Cass., Sez. 4, n. 7985 del 10-10-2013, Rv. 259313).
1.1.Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato che il D.P., dovendo provvedere alla realizzazione dei muretti di recinzione, trovava un ostacolo nel cavo elettrico, che era caduto per terra dal palo (alto circa 4 metri) ove era stato originariamente posizionato. Decideva quindi di rimetterlo al suo posto, chiedendo al D.R. di sollevarlo mediante la benna. L'operazione era praticamente terminata quando si verificava la scossa e il D.P. cadeva a terra. Dunque un'operazione che si inseriva appieno nel contesto della lavorazione in atto. Di qui la conclusione, del tutto corretta, secondo la quale, non potendo ravvisarsi abnormità del comportamento del lavoratore, si esula dall'ambito applicativo dell'art. 41, comma 2 , cod. pen.
2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento, collocandosi al di fuori dell'area della deducibilità nel giudizio di cassazione e ricadendo sul terreno del merito. Le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine al profilo in disamina, sono quindi insindacabili ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato che il concorso di colpa del D.P. è ravvisabile nell' avere proposto al D.R. di sollevarlo mediante la benna e nell'aver afferrato il cavo elettrico senza adottare accorgimenti di alcun genere, In base a regole di comune prudenza. Ma il D.R. avrebbe dovuto rifiutare categoricamente la richiesta del D.P. di usare la benna per sollevarlo, oltretutto senza l'adozione di accorgimenti per evitare possibili cadute dall'alto. E, quanto al B.I., era preciso compito di quest'ultimo, in quanto datore di lavoro, garantire la sicurezza di tutti i soggetti che prestavano la loro opera nell'ambito del ciclo di lavorazione, senza alcuna distinzione tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale, come il D.P., che era un lavoratore autonomo in subappalto. E, In quest'ottica, il giudice a quo sottolinea come il cavo fosse a terra almeno da alcuni giorni, essendo stato notato da un altro operatore, e cioè l'A., e il fatto che il B.I. non ne fosse a conoscenza, come da lui stesso dichiarato, avvalora la prospettazione relativa all'assenza del dovuti controlli nel cantiere. Di qui la conclusione relativa all'esistenza di un concorso di colpa del soggetto passivo, da quantificarsi però in una percentuale non superiore al 10%. L'impianto argomentativo a sostegno del declsum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto Idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.
3. Anche il terzo motivo è infondato. Le richieste della parte civile sono state,infatti, riconosciute fondate e l'imputato è stato condannato, onde non è ravvisabile una ipotesi di soccombenza parziale. Né a diversa conclusione può addivenirsi sulla base dell'accertamento di un concorso di colpa del soggetto passivo, poiché quest'ultimo incide esclusivamente sul quantum del risarcimento spettante alla parte lesa e non anche sull'ammontare delle spese.
4. Per quanto attiene al primo motivo del ricorso presentato dal B.I., vanno richiamate le considerazioni formulate al par. 1, per quanto attiene al comportamento del D.P.. Relativamente, poi, alla condotta del D.R., il giudice a quo ha evidenziato che nulla di anomalo era ravvisabile, poiché il D.R. e l'A., dovendo ripulire la zona con l'escavatore, erano impossibilitati a farlo per la presenza del cavo elettrico. Se ne desume che anche il comportamento del D.R., lungi dal configurarsi in termini di eccentricità rispetto alle necessità connesse all'espletamento dell'attività lavorativa, era stato determinato da precise esigenze operative, onde nessuna interruzione del nesso causale è ravvisabile. Del resto, ciò è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante non può, Infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Cass., Sez. 4., 22-10-1999, Grande, Rv. 214497). Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può Invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. 4, n. 18998 del 27-3-2009, Rv. 244005). Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 22622 del 29-4-2008, Rv. 240161). Da ciò consegue che non può essere ravvisata, nel caso di specie, interruzione del nesso causale. L'operatività dell'art. 41, comma 2, cod. pen. è infatti circoscritta ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta (Cass., Sez. 4, n. 25689 del 3-5-2016, Rv. 267374; Sez. 4, n. 15493 del 10-3-2016, Pietramala, Rv. 266786; n. 43168 del 2013, Rv. 258085). Non può, pertanto, ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, il comportamento imprudente di un soggetto, nella specie il lavoratore, che si riconnetta ad una condotta colposa altrui, nella specie a quella del datore di lavoro (Cass., Sez. 4, n. 18800 del 13-4-2016, Rv. 267255; n. 17804 del 2015, Rv. 263581; n. 10626 del 2013, Rv.256391). L'interruzione del nesso causale è infatti ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche. In questi casi, è configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (Cass., Sez. 4, 27-2-1984, Monti, Rv. 164645; Sez 4, 11-2-1991, Lapi, Rv. 188202). Ma abbiamo visto come, nel caso in disamina, l'operazione che stava effettuando il lavoratore rientrasse appieno nelle sue attribuzioni.
5. Per quanto attiene al secondo motivo, inerente ai concorso di colpa della persona offesa, vanno richiamate le considerazioni svolte al par. 2, non essendo stati prospettati profili diversi.
6. Anche il terzo motivo del ricorso del B.I. è infondato. Al riguardo, il giudice a quo ha ravvisato i profili di colpa nella condotta del D.R. in precedenza evidenziati. Ma vanno richiamate le argomentazioni formulate al par. 2 circa la preminente responsabilità del datore di lavoro, attesa la cogenza degli obblighi gravanti su quest'ultimo in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, avendo la Corte d'appello sottolineato, con motivazione puntuale e strettamente aderente alle risultanze processuali, come sia stato il foro presente sul cavo a cagionare le lesioni iniziali patite dal soggetto passivo e a determinare la successiva caduta. Profili, questi ultimi, strettamente correlabili alla responsabilità del datore di lavoro, che, unitamente a chi li ha costruiti, installati, venduti o forniti, ha l'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori materiali pienamente idonei sotto il profilo della sicurezza (Sez. U., 23-11-1990, Toscaro, Rv. 186372).
7. Relativamente all'ultimo motivo di ricorso, vanno richiamate le considerazioni formulate al paragrafo 3, non essendo state prospettate argomentazioni nuove o diverse.
8. I ricorsi vanno dunque rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, D.P., che si ritiene congruo liquidare in complessivi euro 2500, oltre accessori, come per legge.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, D.P., che liquida in complessivi euro 2500, oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, il 23-1-2019.