Cassazione Penale, Sez. 4, 15 aprile 2019, n. 16212 - Caduta a terra durante i lavori di rimozione della copertura in eternit. Ambiente di lavoro pericoloso e posizione di garanzia di un datore di lavoro di fatto


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 13/02/2019

 

Fatto

 

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - che ha dichiarato la responsabilità di G.U. in ordine al reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
La vicenda attiene all'Infortunio subito dal lavoratore D.G., il quale, mentre era intento a rimuovere la copertura in eternit sul tetto di un capannone, sconfinava sul tetto del capannone attiguo, calpestando un lucernario con copertura in plexiglass che cedeva, provocando la sua rovinosa caduta a terra da un'altezza di circa 10 metri.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'G.U. aveva assunto in subappalto - dalla società Blue Sky di R.D. - il compito di provvedere alla rimozione e allo smaltimento della copertura in eternit di un capannone. L'imputato non aveva instaurato un regolare rapporto di lavoro con l'infortunato: fra i due sussisteva un rapporto di lavoro di fatto; di qui la riconosciuta posizione di garanzia dell'G.U., il quale non aveva colposamente messo in sicurezza la zona di lavoro, avendo omesso, nell'inerzia del R.D., di delimitare la parte di tetto oggetto di intervento, trattandosi di un unico capannone il cui tetto aveva identiche caratteristiche strutturali, per cui solo una precisa delimitazione dell'area di cantiere - nella specie inesistente - avrebbe potuto evitare lo sconfinamento per errore del lavoratore in una zona attigua a quella di intervento.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'G.U., a mezzo dei propri difensori, lamentando quanto segue.
I) Violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente accertato la sussistenza della colpa specifica, facendola coincidere soltanto nella mera violazione delle norme speciali in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro ex artt. 96, comma 1, e 146 d.lgs. n. 81/2008, che costituiscono norme positive rigide la cui inosservanza determina un semplice indizio di colpa.
Deduce che il giudicante avrebbe dovuto analizzare anche la prevedibilità dell'evento e la sua riconducibilità alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare.
II) Violazione di legge, per avere ritenuto l'evento lesivo riconducibile alla condotta omissiva del ricorrente, nonostante l'assenza di nesso eziologico tra la colpa dell'agente e l'evento, stante la condotta imprudente e negligente dell'operaio D.G., il quale sconfinava dall'area di cantiere a quella contigua senza aver preventivamente verificato se al di sotto di questo lucernario vi fosse o meno una rete di protezione, secondo una condotta del tutto anomala e imprevedibile.
III) Violazione di legge, in relazione al fatto che nel verbale di accertamento dell'Inps del 29.8.2014 risultava che l'G.U. fosse soltanto un mero fornitore di manodopera e non già colui che eseguiva i lavori in subappalto, per cui gli ordini di lavoro erano impartiti direttamente dalla ditta del R.D., con inesistente autonomia operativa della ditta del ricorrente.
IV) Violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per omessa valutazione di una pluralità di circostanze desumibili dall'art. 133 cod. pen.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo è manifestamente infondato ed aspecifico, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha esaurientemente e adeguatamente motivato sul tema della colpa specifica del ricorrente, avendo in concreto accertato che l'area di cantiere dove aveva operato il lavoratore infortunato non era stata appositamente delimitata, nonostante l'intero tetto del capannone presentasse caratteristiche strutturali simili, per cui era facile confondersi fra le varie zone del tetto. I giudici di merito, quindi, con motivazione congrua e logica - come tale insindacabile in cassazione - hanno plausibilmente ritenuto che l'ambiente di lavoro presentasse caratteristiche di oggettiva pericolosità, per effetto di tale mancata delimitazione dell'area di intervento, per cui era concretamente prevedibile la possibilità di uno sconfinamento da parte dei lavoratori, foriero di potenziali conseguenze dannose, poi effettivamente verificatesi.
Sotto questo profilo, appare impeccabile la considerazione della Corte di appello secondo cui la colpa del ricorrente, tenuto conto della sua posizione di garanzia quale datore di lavoro dell'infortunato, è ravvisabile nel non aver provveduto ad occuparsi della messa in sicurezza della zona di lavoro, nell'inerzia del soggetto subappaltante, in maniera tale da prevenire i rischi per i lavoratori che si trovavano ad operare sulla copertura, in una zona attigua a quella propriamente "operativa".
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Anche in questo caso la sentenza impugnata ha compiutamente accertato e adeguatamente motivato nel senso che l'incidente è avvenuto per un errore del lavoratore non imputabile a condotta anomala o eccentrica, tenuto conto delle caratteristiche di uniformità del tetto cui si è sopra accennato, per cui l'eventuale sconfinamento del lavoratore era concretamente prevedibile per il datore di lavoro.
Del resto, in punto di fatto è stato accertato che l'incidente era avvenuto quando D.G., nel tentativo di coprire con un telo il tetto in vista di un temporale che si stava avvicinando, aveva cercato di scavalcare un lucernario senza riuscirci, cadendo nello stesso; l'incidente, pertanto, era avvenuto nell'ambito delle normali mansioni attribuite al lavoratore e senza che la sua condotta avesse di per sé determinato le condizioni per il verificarsi di un rischio eccentrico rispetto alle incombenze a lui demandate. Al riguardo è infatti ormai acquisito che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 - dep. 2017, Gerosa, Rv. 26960301), evenienza non ravvisabile nel caso di specie.
3. Il terzo motivo svolge essenzialmente una censura di merito, sollecitando una non consentita rilettura dei fatti sulla scorta di una diversa valutazione del compendio probatorio, operazione notoriamente preclusa al giudice di legittimità, il cui compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801).
Sotto questo profilo le argomentazioni del giudice di merito sfuggono a rilievi di incongruenza o di manifesta illogicità, avendo la Corte distrettuale plausibilmente desunto, dal materiale probatorio esaminato e specificamente indicato in sentenza, che il D.G. quel giorno era alle dipendenze "di fatto" dell'G.U., atteso che il lavoratore era stato condotto sul cantiere da tale B., amico del prevenuto, per sostituirlo nelle "maestranze" di quest'ultimo, poiché quel giorno lui non si sentiva bene. Anche il teste S. aveva dichiarato che l'infortunato si trovava in cantiere dalla mattina «in aiuto del sig. Luca» (G.U.) «per il rifacimento della copertura». Il rapporto di lavoro fra i due, sia pure irregolare, risulta evocato anche dall'altro lavoratore presente M. nell'immediatezza dei fatti lo stesso imputato aveva riferito che il B. aveva inviato il D.G. in cantiere perché «necessitavano di acqua». La Corte di merito ne ha logicamente desunto che non solo di acqua si trattava, posto che il D.G. era presente in cantiere sin dalla mattina ed era caduto mentre era intento a lavorare sul tetto.
4. Il quarto motivo di censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è parimenti manifestamente infondato, atteso che la motivazione sul punto della Corte territoriale non è arbitraria né illogica, fondandosi sulla ritenuta insussistenza di elementi positivamente valutabili e sulla riscontrata presenza di elementi ostativi costituiti dai precedenti penali del prevenuto, connotanti in termini negativi la sua personalità. Del resto è pacifico in giurisprudenza che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 27126901).
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 febbraio 2019